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12 Maggio 2020

Teleconsulto odontoiatrico, le cose da sapere dal punto di vista normativo

Pratica, utile e praticabile avendo presente le norme ed adottando alcune accortezze. Questi i consigli dell’avvocato Stefanelli che ricorda come a guidare deve essere etica e buonsenso


Considerando le limitazioni organizzative che lo studio odontoiatrico, nei mesi a venire, avrà nell’accogliere i propri pazienti in studio, la telemedicina applicata all’odontoiatria può rivelarsi uno strumento assolutamente utile ed efficace, anche solo per capire –a distanza- il problema e la prestazione odontoiatriche necessaria in modo da organizzare al meglio il tempo da dedicare.

Con l’avvocato Silvia Stefanelli (nella foto), esperto di diritto sanitario in Bologna, abbiamo chiesto di indicarci quali sono le attenzioni che un odontoiatra deve mettere in campo per utilizzare la teledentistry, le eventuali norme da considerare ed i consigli per utilizzarla senza poter incorrere in problemi.


Avvocato, cominciamo dal considerarla dal punto di vista della privacy


Da un punto di vista è privacy, i servizi di teledentistry (che possiamo far afferire, a buon diritto, al "mondo" della telemedicina) devono certamente rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue. 679/2016. Ciò significa che l'odontoiatra, ma più in generale il professionista sanitario, che opera in modalità telematica, anche alla luce delle Linee Guida Nazionali sulla Telemedicina, deve:

  • predisporre una apposita informativa al trattamento dei dati personali. Questa può essere inserita nell'informativa che tutti i professionisti già danno o mettono a disposizione dei propri pazienti o, diversamente, il titolare può decidere di predisporre una informativa ad hoc per il solo servizi di teledentistry;
  • permettere all'interessato di esercitare facilmente i suoi diritti anche in via telematica;
  • cercare di svolgere un servizio a distanza utilizzando un canale telematico il più sicuro possibile. Durante questo periodo di emergenza sanitaria, per far fronte alle esigenze sanitarie di estrema ratio, diversi professionisti del settore hanno scelto canali social immediatamente nella disponibilità dello stesso e del paziente adottando, data la situazione, misure di sicurezza minime. Ora, non considerando solo l'utilizzo estemporaneo dei canali social durante il momento emergenziale che, invero, non ha mai esentato il titolare dallo svolgere le opportune valutazioni, è bene ricordare come l'uso di qualunque piattaforma necessiti di una valutazione circa i criteri di riservatezza e sicurezza dei dati e, considerando che lo strumento telematico può essere considerato una nuova tecnologia, anche di una valutazione  di impatto ai sensi dell'art. 35, del Regolamento Ue 670/2016;
  • l'area della cybersecurity, legata certamente al punto precedente ma più in generale al trattamento dei dati personali attraverso i sistemi informativi, esige degli accorgimenti minimi da rispettare. A titolo esemplificato, l'odontoiatra deve dotare il proprio dispositivo di un antivirus, adottare una password sicura, custodirla con la dovuta riservatezza  e cambiarla se il proprio dispositivo è stato oggetto di manutenzione tecnica ( sul punto, si segnala il documento dell'Istituto Superiore della Sanità, "Buone Pratiche per la sicurezza informativa nei servizi sanitari")
  • garantire la riservatezza dei dati anche durante la trasmissione di documenti contenenti dati personali. In questo caso, ad esempio, è raccomandabile l'invio di documenti leggibili sono previa ricezione della password necessaria per aprire il documento ( password che potrà essere comunicata tramite sms o per mail al paziente). 


Infine, è importante ricordare come il rispetto alla riservatezza dei dati non sia solo una prescrizione imposta dalla normativa di settore, ma è lo stesso Codice deontologico che tra gli articoli interessanti l'attività a distanza, ai sensi dell'art.78, prescrive "il medico nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.  


E dal punto di vista legale, quali le cose da considerare e quelle da evitare. 

Da un punto di vista legale, come prescritto dalle “Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina” del Ministero della Salute, il professionista deve garantire un accesso al servizio che garantisca equità e trasparenza e l’integrità delle informazioni trasmesse.  Con riferimento alle responsabilità del professionista, si rammenta come alle attività sanitaria in telemedicina si applicano le norme legislative e deontologiche della professione sanitaria. 

Ciò significa che l’odontoiatra deve adottare la soluzione operativa che offre le migliori garanzie di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza nel rispetto dei diritti alla persona e, soprattutto, deve valutare caso per caso per cui è applicabile un servizio a distanza. Occorre evitare, dunque di porre in essere consulti se non si è in grado di dare una risposta certa a distanza per la patologia clinica del paziente o per inadeguatezza dei mezzi a disposizione. 


Ci può essere differenza dal punto di vista legale tra consulto medico che termina con una prescrizione ed invece un consulto odontoiatrico finalizzato a capite la tipologia di prestazione da effettuare? 

La differenza si rinviene nelle conseguenze, in tema di responsabilità, che potrebbero derivare da una prescrizione errata se svolta a distanza. Ciò non significa che se svolgo una televisita questa non sia da considerare una vera e propria prestazione sanitaria (singola o integrata all’interno di un ciclo di cura) e quindi da equiparare, circa gli adempimenti da adottare, con una prestazione a distanza conclusasi con una prescrizione.

Si ricorda, infatti, che medico odontoiatra deve sapere gestire le limitazioni dovute alla distanza fisica in modo da garantire comunque la sicurezza e l’efficacia delle procedure mediche di interesse, siano queste visite con o senza prescrizione. Può sfuggire a tale equiparazione il mero confronto a distanza che l’odontoiatra ha con il paziente per capire se questi effettivamente deve recarsi o meno in struttura. In questo caso, la valutazione rimane a uno stadio particolarmente superficiale, senza una diagnosi medica, e al di fuori di un vero e proprio ciclo terapeutico.

Questa metodologia di confronto, se corroborato da una apposita informativa, potrebbe rientrare in una misura precauzionale anti contagio e finalizzata a uno scopo informativo, senza alcun intento di sostituire una visita ordinaria sia essa in loco o a distanza.  



Può invece l’odontoiatra consigliare un farmaco a distanza, può anche inviare per mail la prescrizione del farmaco? 

Nel momento in cui si ammette la possibilità di svolgere una prestazione a distanza, adottando tutte le misure di sicurezza e, soprattutto, valutando la fattibilità della prestazione odontoiatrica a distanza (da cui quindi verranno escluse tutte quelle prestazioni che necessitano di un contatto fisico del professionista), nulla esclude che la visita potrebbe concludersi con una prescrizione.

Ovvio che il professionista deve essere sicuro di avere tutti gli elementi necessari per poter procedere a una prescrizione.  

Sul punto, si ricorda anche quanto statuito dall’art. 15 del Codice di deontologia dei medici e odontoiatri, secondo cui “Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. In questo caso, il medico garantisce […] una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso". 


Sull'argomento leggi anche:

17 Aprile 2020: Dalla Teledentistry possibili aiuti per lo studio al tempo del coronavirus

28 Aprile 2020: La teledentistry in protesi ed igiene orale: quando è possibile

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