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13 Luglio 2020

Società e esercizio dell’odontoiatria, cosa cambia nella Regione Lazio

Le novità introdotte dai chiarimenti della Regione Lazio sulle Società Tra Professionisti spiegate dal presidente Pollifrone. Ecco cosa cambia


Il caso Dentix ha riportato d’attualità l’esercizio della professione in forma societaria.Nelle scorse settimane la Regione Lazio ha redatto un documento attraverso il quale vengono forniti chiarimenti sul quadro normativo che consente l’esclusivo esercizio delle professioni mediche e odontoiatriche in forma di Società tra Professionisti. Ne abbiamo parlato con il presidente CAO Roma Brunello Pollifrone (nella foto). 


Presidente Pollifrone, perché avete spinto la Regione Lazio a meglio specificare la questione STP e autorizzazione sanitaria?  

Sono poco più di 90 le Società Tra Professionisti attualmente iscritte all’Ordine di Roma. In considerazione della loro relativa poca diffusione e delle istanze di autorizzazione all’esercizio già inviate alla Regione Lazio, era necessario, nonché opportuno, definire il corretto iter amministrativo, in accordo con l’attuale quadro normativo regionale in materia sanitaria.Tenuto conto della innovazione normativa della Legge n. 183/2011 e del successivo regolamento con il DM n. 34 dell’8 febbraio 2013, per poter pienamente utilizzare lo strumento societario per l’esercizio dell’attività professionale, bisognava chiarire quali fossero i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attività professionale sotto forma societaria e quali le procedure autorizzative.  


Perché la circolare emanata viene indicata come innovativa, cosa prevede?

L’innovazione consta nell’essere stata la prima Regione d’Italia ad avere definito con estrema chiarezza, prevedendo puntuali parametri applicativi, le diverse fattispecie per l’esercizio dell’attività. In particolare: 

  • La STP monodisciplinare, caratterizzata cioè dalla presenza di più professionisti nella medesima disciplina, che potrà esercitare secondo le vigenti disposizioni per gli studi professionali, ovvero in accordo con la L.R. 4/2003 (attività invasiva) ovvero con la DGR 447/2015 (attività non invasiva). 
  • La STP multidisciplinare, che per un numero di professionisti superiori a 4 sarà soggetta alla disciplina normativa dell’ambulatorio (e non più di studio professionale), con conseguente obbligo di rispettarne tutti i requisiti minimi previsti, ivi compresa la direzione sanitaria. 

Senza poi dimenticare l’importantissima apertura rivolta alle professioni sanitarie non mediche, regolamentate in ordini professionali, che potranno essere presenti all’interno degli studi medici ed odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione.  


Quali sono gli aspetti pratici che comporta, per chi ha uno studio organizzato come studio professionale e voglia trasformarsi in STP? 

Lo studio professionale (medico od odontoiatrico) che voglia trasformarsi in STP dovrà iscriversi in una sezione speciale dell’Albo tenuta presso il nostro Ordine. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Si può dunque costituire una Società tra Professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali. In questo caso la società deve iscriversi soltanto all’albo professionale relativo all’attività indicata nell’atto costitutivo come attività prevalente. Presso il nostro Ordine di Roma abbiamo, come consulenti, esperti legali, fiscali e normativi per dare tutta l’assistenza necessaria agli iscritti che vogliano approfondire e intraprendere tale percorso. 


Ci spiega la questione dei codici Ateco? 

La società tra professionisti dovrà iscriversi nel registro delle imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato, indicando come codice ATECO per attività prevalente, il codice 86.23.00 per attività degli studi odontoiatrici e il codice 86.22.00 per le attività degli studi medici specialistici. I suddetti codici ATECO dovranno ritenersi di uso esclusivo per le società riconducibili alla forma delle STP.L’ufficio legale dell’ANDI Nazionale ha fatto una richiesta alle Camere di Commercio della Regione Lazio per la revisione della attribuzione dei codici ATECO 86.23.00 e 86.22.00, da limitare alle sole STP, chiedendo che venga annullata l’iscrizione delle società “aventi per oggetto attività imprenditoriali e commerciali”. Siamo in attesa di conoscere la risposta delle Camere di Commercio.  


Quindi da oggi per registrare uno studio odontoiatrico in forma societaria nel Lazio si potrà farlo solo se la società è una STP, le autorizzazioni sanitarie, dove previsto, verranno concesse solo alle STP? 

La circolare appena approvata non può modificare il quadro normativo regionale: non è una nuova legge ma chiarisce invece l’applicazione delle norme già esistenti.Va ricordato, tuttavia, una differenza sostanziale con le società commerciali, ovvero il ruolo e il compito dell’Ordine Professionale, il quale dovrà ricevere e approvare le richieste di iscrizione delle società tra professionisti e che dovrà, così, vigilare sulle violazioni delle norme deontologiche da parte delle società professionali stesse.
Un ringraziamento mi sembra doveroso alle associazioni di categoria, che ci hanno affiancato in questa iniziativa, in particolar modo al presidente dell’ANDI Nazionale Carlo Ghirlanda, alle istituzioni Regionali che si sono dimostrate un interlocutore attento e preparato nel trovare soluzioni aperte alle esigenze dei professionisti, al nostro presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, Antonio Magi, che agisce sempre nel pieno interesse dei cittadini, e infine al nostro consulente in materia di autorizzazioni sanitarie, Andrea Tuzio, il cui contributo tecnico è stato prezioso e fondamentale per il raggiungimento del risultato. 

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