L’avvocato Montaldo: attenzione all’utilizzo che se ne fa. La fotografia è anche un dato personale e, nel caso in specifico, un dato sanitario
Sempre più odontoiatri pubblicano sul sito del proprio studio foto di casi clinici risolti oppure anche solo immagini di vita dello studio, ma alcune di queste foto ritraggono il paziente in modo da renderlo riconoscibile.Lasciando da parte le considerazioni sulla reale efficacia, dal punto di vista del marketing, del pubblicare immagini cliniche magari anche cruente, quali sono le valutazioni dal punto di vista legale?Na abbiamo parlato con l’avvocato Federico Montaldo, autore del libro “Manuale di sopravvivenza per fotografi. Diritti, obblighi e privacy” (Emuse editore)
Avvocato, è possibile pubblicare sul sito dello studio o sulla pagina Facebook una foto in cui sia riconoscibile paziente? Serve una liberatoria?
La regola generale in tema di pubblicazione di immagini in cui siano ritratte e riconoscibili le fattezze della persona si basa sul consenso, che si esprime attraverso l’autorizzazione da parte del titolare. La regola conosce diverse eccezioni: la riproduzione dell’immagine può essere giustificata dalla notorietà del soggetto o dall’ufficio pubblico ricoperto; dallo scopo didattico, scientifico e culturale, da esigenze di giustizia e polizia, dalla circostanza che le immagini si riferiscano a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Sempre fatto salvo il rispetto dell’onore, del decoro e della reputazione della persona.Direi che il caso in questione non rientri in alcune delle menzionate ipotesi di deroga. E’ quindi necessaria apposita liberatoria da parte del paziente la cui immagine si intende riprodurre, quale che sia la forma del mezzo utilizzato (cartaceo, web, social ecc.).
E nel caso invece si scattino foto per documentare l’attività clinica, al solo fine di tenere traccia del caso, raccogliendole nella cartella clinica elettronica senza renderle pubbliche? Serve la liberatoria?
A condizione che l’immagine non venga riprodotta in alcun modo o comunque divulgata ma resti esclusivamente ad uso interno quale documentazione dello studio professionale, non si pone questione dal punto di vista del diritto all’immagine. Ciò a maggior ragione se l’immagine sia tale da non rendere riconoscibile le fattezze della persona (come nel caso di particolari odontoiatrici, del cavo orale ecc.). C’è peraltro da considerare – ed è molto importante - che la fotografia è anche un dato personale, e, nel caso in specifico, un “dato sanitario”, in quanto rivelatore di informazioni riguardo allo stato di salute del soggetto (poiché la fotografia sarà ovviamente associata alla scheda del paziente unitamente agli altri dati identificativi della persona). Ricorre quindi, in questo caso, l’applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che prevede una serie di regole. Al riguardo, il Garante della Privacy (provv. 55/2019), ha precisato che i trattamenti per “finalità di cura” (sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento), sono propriamente quelli effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza. Diversamente dal passato, quindi, il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.Parliamo in questo caso dei trattamenti “necessari” al perseguimento delle specifiche “finalità di cura”, cioè quelli essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute. Eventuali trattamenti attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari, richiedono, quindi, anche se effettuati da professionisti della sanità, una distinta base giuridica da individuarsi, eventualmente, nel consenso dell’interessato o in un altro presupposto di liceità (artt. 6 e 9, par. 2, del Regolamento).
Molti odontoiatri, a scopo divulgativo, proiettano immagini dei casi risolti durante le conferenze tenute in presenza ma anche su piattaforme online. Relazioni che poi vengono registrati e messe in Rete. In questo caso le immagini in cui sono riconoscibili i pazienti devono avere la liberatoria?
In questo caso potrebbe ritenersi operare la deroga rappresentata dall’utilizzo per scopo scientifico e didattico. Occorre peraltro rimarcare che – come ogni fattispecie derogatoria di una regola generale – essa dovrà essere interpretata in modo rigoroso: la diffusione dell’immagine, pertanto, non dovrà avere alcuna finalità “pubblicitaria” (anche indiretta) circa il “modus operandi” del singolo specialista o di quel determinato studio professionale allo scopo di trarne un utile economico. Il problema è risolvibile, anche in questo caso, attraverso una liberatoria: non tanto per la diffusione dell’immagine durante una conferenza “in presenza” (che si esaurisce nell’ambito di essa) quanto per la pubblicazione in rete, ove è destinata a restare e ad essere facilmente accessibile.Valgono comunque, anche in questo caso, le considerazioni fatte sopra con riguardo al trattamento dei dati sanitari (se ed in quanto l’immagine rilevi come dato sanitario).
Può cambiare se la relazione è resa disponibile su piattaforme chiuse ad operatori di settore, oppure ad abbonati o soci delle società scientifiche di riferimento?
No, direi che sul piano legale non cambia nulla. Sul piano pratico, l’ambiente riservato rende certamente meno probabile che il soggetto possa venirne a conoscenza. Ma si tratta, appunto, di una considerazione pratica e non giuridica.
In caso non si abbia la liberatoria può essere utile camuffare il volto del paziente, magari sfocando occhi o parte del volto cercando di renderlo irriconoscibile?
Poiché il fine della legge è tutelare il ritratto della persona da utilizzi abusivi, ciò che conta è appunto la riconoscibilità delle fattezze del soggetto. Se si fa in modo di impedirlo il problema viene meno. L’esempio è quello della foto “pixelate” che osserviamo spesso riprodotte in televisione, sui giornali o sul web (che riguardano immagini di minorenni o di persone che non abbiano concesso la liberatoria).
In caso di pubblicazione di immagini senza autorizzazione del paziente, il dentista cosa rischia?
La pubblicazione dell’immagine non autorizzata, ove non sussistano e/o non siano ritenute soddisfatte le ipotesi di deroga cui accennavo sopra, può comportare, su istanza dell’interessato, la rimozione dell’immagine e il risarcimento del danno. Il quantum è stabilito dal giudice all’esito di un’eventuale causa proposta dall’interessato in base a valutazioni equitative da rapportarsi alle circostanze di ogni singolo caso.Con tale responsabilità concorre quella relativa alla violazione della disciplina in tema di dati personali, che può comportare anche un danno (materiale o immateriale) per l’interessato i cui dati sono stati violati (art. 82 GDPR), oltre alle eventuali conseguenze di tipo deontologico connesse alla violazione del segreto professionale. Potrà inoltre ricorrere l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dallo stesso GDPR (che in generale sono di tipo amministrativo-pecuniario e penale), da valutarsi in relazione alle circostanze del singolo caso.
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