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11 Febbraio 2019

Mansioni CSO: il SIASO chiede ad ANDI di indicare quali potranno essere per non sovrapporti all’ASO


Su Odontoiatria33 è apparso un articolo a firma del direttore Norberto Maccagno secondo il quale il vero punto dello scontro tra il SIASO Confsal e ANDI in relazione alla nuova figura del CSO sono le attività concrete che il collaboratore di studio potrebbe porre in essere. Le attività previste nel DPCM 9 febbraio 2018 – che istituisce la figura dell’ASO – sono esclusivamente riservate a tale figura: in ragione del quadro giuridico di riferimento e della espressa previsione di un obbligo di formazione abilitante. 

La conseguenza è che un soggetto che pone in essere tali mansioni in mancanza della formazione, e della conseguente qualifica professionale, corre il rischio di violare il divieto posto dall’art. 348 del codice penale, ossia di ricadere nella condotta di esercizio abusivo di una professione. Non solo: il soggetto che agevola, o anche solamente permette, chiudendo un occhio, tale condotta (come il dentista che permette lo svolgimento di tali attività a chi non è ASO nel proprio studio professionale) è passibile di rispondere per concorso nello stesso reato. Tale problematica è già oggetto anche di una interrogazione parlamentare (seduta 113 del 24/01/2019 – Elena Carnevali). 

È innegabile, quindi, che il tema centrale attiene agli atti materiali che vengono posti in essere.

Nell’accordo istitutivo della figura del CSO, siglato il 12/12, i sindacati si sono impegnati a definire lo specifico percorso formativo per accedere alla professione di CSO entro 60 gg.Ad oggi, tale comunicazione non è ancora pervenuta, come non è pervenuta l’individuazione precisa delle mansioni del CSO. 

È necessario che vi sia assoluta chiarezza in ordine agli incarichi assegnati al collaboratore, e che questi siano nettamente distinti da quelli dell’ASO. Queste “zone d’ombra”, causate da una disciplina a dir poco fumosa, possono solo creare nicchie per pratiche distorte, come quelle volte a proporre al soggetto qualificato ASO un inquadramento come CSO, perché più conveniente economicamente.

O viceversa vedere soggetti non qualificati che prestano attività riservate a chi – come l’ ASO- ha fatto nel rispetto della normativa un percorso di alta formazione. E ciò non è solo un pericolo astratto, sta già accadendo.Sotto questo profilo ricordiamo che in più occasioni l’ANDI ha affermato che il CSO è una “Una nuova figura che non si sovrappone ma si affianca all’ASO permettendo agli Odontoiatri di assumere nuovo personale qualificato senza le problematiche che derivano da normative eccessivamente rigide.

Ma la domanda che ci poniamo, e che poniamo ad ANDI, é: quali atti materiali può compiere il CSO senza sovrapporsi agli atti riservati all’ASO?Se l’ASO è colui che è incaricato da una parte, di assistere l’odontoiatra e gli altri professionisti sanitari nell’espletamento della prestazione clinica, anche predisponendo l’ambiente e lo strumentario tecnico, e, dell’altra, di accogliere i clienti, di gestire la segreteria e i rapporti con i fornitori… cosa rimane, dal punto di vista pratico, da far svolgere ad un CSO?  

Vorremmo che ANDI rispondesse con precisione.


Fulvia Magenga: Segretario Generale SIASO Confsal – Consigliere Nazionale CONFSAL

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