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14 Ottobre 2020

Nuova normativa sulla radioprotezione, ennesima legge estiva che dimentica il settore

Quaranta: una normativa complessa che presenta indubbiamente delle criticità e che viene approvata in un periodo decisamente non facile


Il D.Lgs 31 luglio 2020 , n. 101. Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogando le precedenti direttive EURATOM.
Dopo più di due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento anche nel settore dentale si comincia a parlare di come il Decreto impatterà sul settore legge che ovviamente non può essere ignorata perché è Legge dello Stato Italiano e come tale vale sempre il principio del dura lex sed lex oltre che dell’ignorantia legis non excusat.

Diciamoci subito che, mentre il resto dei paesi CEE si era già adattato alle richieste in merito del Parlamento europeo prendendo come riferimento Cedentex, l’Italia aveva invece e giustamente deciso di avvalersi dell’esperienza in materia di Euratom, anche se poi, temporeggiando, ha finito per essere richiamata all’ordine per adeguarsi ed allinearsi in tempo utile su una normativa importante per il Parlamento e la Commissione CEE, visto che il focus a questo livello  è sempre e comunque  la protezione del cittadino utente e del cittadino paziente che qui ben rientrano in entrambi i casi, visto che si parla di protezione dall’esposizione alla radiazioni ionizzanti.

Nonostante queste premesse, è più che evidente che non ho intenzione alcuna di difendere lo Stato italiano che, solo quando aumentava abitualmente il prezzo della benzina nel bel mezzo del mese di Agosto legiferava con siffatto tempismo da bomba ad orologeria, ma questa volta ha veramente esagerato legiferando addirittura in un periodo in cui tutti cercavano un attimo di respiro nel post-Covid-19 della prima fase.

Ritardo per ritardo, almeno questa volta, credo l’Italia non sarebbe stata messa in mora visto che l’Europa ha già rimandato nello scorso mese di Maggio l’entrata in vigore della nuova Medical Device, un regolamento così importante per il settore medicale ed odontoiatrico, almeno tanto quanto lo è questo della protezione dai raggi ionizzanti. La situazione non migliora quando rilevo che, nella stesura del Decreto in questione, il potere legislativo e l’EURATOM non hanno deliberatamente coinvolto il settore odontoiatrico, pur concedendo loro l’attenuante generica che le norme di sicurezza riguardano la protezione da tutte le radiazioni ionizzanti per tutti i settori coinvolti ( il DL.101 consta di ben348 pagine)  dove il mondo odontoiatrico è per loro un mercato di nicchia, oltretutto – oggi -  da loro individuato a basso rischio tanto che il termine dei famosi 30 giorni per la notifica agli enti competenti nel caso di installazione di apparecchiatura radiologica, è stato derubricato a soli 10 giorni. 

Solo in extremis tre o quattro persone del dentale, che qui ringrazio, sono riuscite ad intervenire per far modificare degli svarioni macroscopici per il settore odontoiatrico, ma di più, vista la totale assenza di attività lobbystica di un comparto intero unito e compatto, è stato impossibile fare. Peccato che il sistema abbia già detto la parola “fine del gioco” e che queste regole ce le terremo per i prossimi venti anni, che ci piacciano o meno, con i loro risvolti positivi e negativi.

Per poter cercare di chiarire ed eventualmente “correggere” alcune delle questioni che interessano il settore, il settore potrà eventualmente cercare di intervenire su alcuni dei decreti attuativi che dovranno essere emanati.

Questo mio scritto non ci permetterà di sviscerare ciò che recita la legge perché è stato scritto con il solo scopo di sollevare il velo sul D.Lgs. 101 che, comunque, impone precise regole a chi, nel mondo odontoiatrico, svolge azione di detenzione, manutenzione ed utilizzo di apparecchiature radiologiche ai fini della radioprotezione del paziente e dell’operatore.Spesso quando chiedo a qualche mio coscritto, potendo scegliere, se oggi rifarebbe l’odontoiatra mi sento rispondere in modo negativo, ma quasi sempre perché il mio interlocutore non riesce più a sopportare il peso della burocrazia.

Ecco il DL.101 è un altro tassello che, mi auguro, l’odontoiatra possa, lui volendo ed a lui piacendo, svolgere in proprio ma che, lui non volendo ed a lui non piacendo, possa anche delegare all’esterno come già avviene per il perito di radioprotezione, attraverso una distribuzione qualificata che si attivi per fornire questo servizio.

Dott. Maurizio Quaranta: Adv. ADDE     

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