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14 Febbraio 2019

Direttore sanitario e trasferimento dell’iscrizione all’Ordine: ecco come fare. Attenzione ai tempi non “velocissimi”

Nor. Mac.

Entro la fine di aprile le strutture che esercitano sotto forma di ambulatori odontoiatrici, e pertanto soggetti ad autorizzazione sanitaria, dovranno non solo avere un Direttore Sanitario in esclusiva (lo prevedeva già la legge Concorrenza del 2017) ma anche con iscrizione all’Albo degli odontoiatri della provincia dove la struttura esercita. 

L’obbligo è previsto da una norma contenuta nella legge di Bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, che prevede 120 giorni di tempo per adeguarsi.   


Ma cosa deve fare l’iscritto per chiedere il trasferimento? 

La procedura è abbastanza agevole anche se comporta la necessità che l’iscritto si rechi presso l’Ordine in cui vuole trasferissi ed i tempi possono non essere brevissimi, spiega ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio (nella foto) consulente dell’OMCeO di Roma. 


La procedura prevede la compilazione dei una domanda da presentare all’Ordine di destinazione allegando: 

  • Due fotografie a colori in formato tessera;
  • Fotocopia Codice fiscale (portare anche l’originale);
  • Documento di identità valido in originale;
  • Eventuale permesso di soggiorno se l’iscritto non è un cittadino di un Paese UE.  

Costi

La domanda dovrà essere corredata da una marca da bollo di 16 euro unitamente al versamento dei diritti di segreteria (varia: 25,82 euro quello di Torino, 2,55 euro quello di Roma) da pagare allo sportello dell’Ordine dove si presenta la domanda. L’iscritto che chiede il trasferimento, se ha già pagato la tassa di iscrizione all’Ordine in cui è attualmente iscritto, non deve più provvedere al pagamento per l’anno in corso.  

Sui tempi il dott. Tuzio spiega che una volta presentata la domanda “si deve aspettare il nulla-osta dell'Ordine provinciale di provenienza ed il certificato dei carichi pendenti. Se non ci sono criticità, entro un paio di mesi avviene l'iscrizione per trasferimento”.  

Quindi in vista della scadenza di fine aprile il consiglio è quello di partire per tempo

Ovviamente, spiega il consulente dell’Ordine di Roma, il trasferimento ad un altro Ordine non impedisce all’iscritto di esercitare la professione come libero professionista in qualsiasi provincia italiana pur essendo iscritto all’Ordine dove la struttura per cui ha assunto la direzione sanitaria opera. È importante chiarire che le disposizioni della legge Bilancio in merito all’iscrizione all’Albo provinciale non si applicano alle attività sanitarie esercitate come liberi professionisti, in forma singola o associata.

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