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22 Settembre 2021

Decreto obbligo di Green Pass per i lavoratori: pubblicato con modifiche

Nasce il problema sostituzioni dipendenti di studi e laboratori. Green pass obbligatorio anche per sanitari, titolari compresi, ed ASO non vaccinati destinati ad altre mansioni 


Ci sono voluti 5 giorni al Governo per rivedere e presentare al Capo dello Stato il testo definitivo da pubblicare in Gazzetta Ufficiale (avvenuto nella serata di ieri 21 settembre) del decreto che impone l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, pubblici o privati. 

Un testo che rispetto alla bozza presentata il 16 settembre presenta alcune novità, formali ma importanti come il fatto che il lavoratore senza certificato verde non sarà più sospeso ma considerato assente ingiustificato, sempre senza stipendio

Per i dipendenti pubblici e quelli delle aziende o studi professionali privati con più di 15 dipendentil’allontanamento dal lavoro non comporterà, comunque, conseguenze disciplinari e verrà mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

Questione di tutela dal rischio licenziamento non altrettanto chiaro per le aziende o gli studi professionali con meno di 15 dipendenti. Solo per queste attività, viene specificato che “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma  6,  il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente  a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.   

Da capire quindi il lavoratore che non si vaccinerà se manterrà comunque il posto anche se il suo titolare non potrà sostituirlo per più di 20 giorni. Problema non indifferente per il personale di studio odontoiatrico e i laboratori odontotecnici, già in forte difficoltà a trovare un sostituto preparato nel caso il dipendente si rifiuti di effettuare la vaccinazione ed il tampone, dipendente che in molte realtà è anche l’unico dipendente. 

Responsabilità, controlli e sanzioni 

La responsabilità di controllo spettano al datore di lavoro tenuto a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Il controllo dovrebbe avvenire all’ingresso ma può anche essere fatto a campione. SanzioniPer i lavoratori che verranno scoperti all’interno dei luoghi di lavoro senza Green pass sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro.  Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.  

Odontoiatri, igienisti dentali ed ASO destinati ad altra mansione 

Con la pubblicazione del Decreto sull’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, il certificato verde diventerà obbligatorio anche per il personale sanitario e quelli di interesse sanitario (ASO) non vaccinato (dipendenti, collaboratori o titolari), ma destinato a mansioni che non implichino contatti interpersonale. 

Odontotecnici, rappresentanti ed altre figure professionali che frequentano lo studio

Tutti i lavoratori, anche autonomi con singola partita iva devono esibire il Green pass valido se entrano in un luogo di lavoro nell’esercizio della propria attività.   

Clienti studi professionali 

Nessun obbligo per i pazienti che si rivolgono allo studio anche se il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella sentito dal Sole 24 Ore dice: “non si capisce perché l’obbligo del green pass non sia previsto anche per i clienti che accedono negli studi professionali”. Altro dubbio e se il cliente può chiedere di vedere il green pass.

Per il presidente degli ingegneri Armando Zambrano, “sarebbe una richiesta lecita ma la legge non si esprime e il tema non è secondario” ricordando poi le problematiche anche in tema di privacy che stanno coinvolgendo i sanitari obbligati per legge alla vaccinazione.  

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