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03 Maggio 2024

Collaboratore odontoiatra e nomina esperto di radioprotezione: il parere FNOMCeO

Nessun obbligo di nomina da parte del collaboratore odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione

Norberto Maccagno

Sulla questione del presunto obbligo da parte del collaboratore odontoiatra di nominare un esperto di radioprotezione, nata dopo i controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia-Lodi in Lombardia che ha sanzionato oltre al datore di lavoro (titolare dello studio odontoiatrico) anche un suo collaboratore (lavoratore autonomo) per il mancato rispetto di alcune norme in materia di radioprotezione (ne abbiamo parlato in questo approfondimento), Odontoiatria33 ha avuto modo di consultare il parere della FNOMCeO in risposta ad un quesito dell’OMCeO di Brescia inviato ai presidenti OMCeO e CAO a firma del presidente CAO Rafaele Iandolo e del presidente FNOMCeO Filippo Anelli

Dopo aver sintetizzato il quadro normativo riferito alla Direttiva sulla radioprotezione (D.Lgs 101/20) ed alle implicazioni odontoiatriche, viene ricordato come “all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 101/2020, lascia chiaramente intendere che la nomina dell'esperto di radioprotezione sia in capo solo ed esclusivamente all'esercente in quanto responsabile organizzativo della pratica radiologica che determini esposizione a fini medici nonché al datore di lavoro, che può ben coincidere con l'esercente, soggetto tenuto a garantire in ogni caso la tutela della salute dei lavoratori”. 

Ricordato il quadro normativo, il parere FNOMCeO sottolinea che il “bene primario per la professione medica e odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino”, e rileva come “ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 101/2020 l’obbligo del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatra che collabori presso una struttura di richiedere e di ottenere dall'esperto di radioprotezione (ERP) dell'esercente la relazione già esistente redatta ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 101/2020, avendo cura di fornirgli le informazioni sulle attività che ivi svolgerà”.  

FNOMCeO chiarisce, quindi, che “il lavoratore autonomo abilitato alla radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistici tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo di nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione (ERP)”. 

Quindi, come consigliava nel nostro approfondimento sul tema il consulente normative OMCeO Roma, Andrea Tuzio, il consiglio ai collaboratori è farsi una copia della relazione redatta dall’esperto di radioprotezione di ogni studio con cui collabora ed assicurassi che “abbia previsto nella relazione redatta per la valutazione dei rischi da esposizione da radiazioni ionizzanti anche il rischio legato all’attività dei lavoratori autonomi, definendo le attività svolte e la loro classificazione ai fini della radioprotezione”.   


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