La pubblicità deve essere chiaramente riferita alla struttura che ha l’autorizzazione sanitaria e non al marchio. La Commissione conferma la sospensione per il Direttore sanitario
Continua la “battaglia” delle CAO nel fare rispettare le norme sulla pubblicità sanitaria e sulla deontologia nei confronti dei Direttori sanitari. Tra le CAO decisamente più attive quella di La Spezia sotto la presidenza del dott. Sandro Sanvenero, dal giugno 2022 non più presidente CAO, che attraverso ricorsi ed iniziative legali ha portato negli anni i giudici ad indicare principi che hanno poi fatto giurisprudenza. Tra gli ultimi atti della presidenza Sanvenero, l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del direttore sanitario di una Srl odontoiatrica affiliata al marchio DentalPro con la conseguente sospensione di un mese per il direttore sanitario.
I fatti risalgono al 2019 quando il centro odontoiatrico AB La Spezia Srl decide effettuare una campagna pubblicitaria attraverso un volantino e un “totem” posizionato in un centro commerciale dove opera. Pubblicità ritenuta fuorviante e non trasparente, inoltre, presentava la testimonianza di un paziente, ritenuta lesiva del segreto professionale, che è stata considerata promozionale e suggestiva, violando la trasparenza richiesta nella pubblicità sanitaria ed, infine, veniva promosso il marchio (DentalPro) che appartiene a un’altra società che non possiede nessuna autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ma svolge solamente servizi di supporto alla conduzione di studi o cliniche odontoiatriche. Altro punto contestato, quello che la pubblicità avrebbe promosso una tecnica implantare e un dispositivo medico su misura, cosa vietata dalla normativa sui dispositivi medici.
Il Direttore sanitario, iscritto all’Albo degli odontoiatri di La Spezia, ricorre alla CCEPS conto la sospensione, Commissione che nei giorni scorsi si esprime dando ragione alla CAO di La Spezia.
Cerchiamo di sintetizzare i motivi della sospensione, quelli del ricorrente e del perché la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, dopo aver esaminato il caso, ha confermato la sospensione, sottolineando l’importanza della trasparenza, veridicità e informazioni non fuorvianti nella pubblicità sanitaria secondo le normative europee e nazionali.
Utilizzo del marchio DentalPro
La società AB La Spezia Srl, ha utilizzato per la sua pubblicità, il marchio DentalPro e non la sua ragione sociale. Tuttavia, rileva la CCEPS, il marchio DentalPro appartiene a un’altra società, la DP Group Spa, che non possiede nessuna autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ma svolge solamente servizi di supporto alla conduzione di studi o cliniche odontoiatriche.
Il ricorrente ha contestato l’affermazione dell’organo di vigilanza secondo cui l’utilizzo del marchio DentalPro, non essendo di proprietà di AB La Spezia Srl, ma della società DP Group Spa, comporterebbe una chiara violazione dell’obbligo di trasparenza nei confronti degli utenti in violazione dell’art. 55 del Codice di deontologia medica. Ricorrente che evidenza di avere la licenza d’utilizzo del marchio e che lo stesso sia un segno distintivo della struttura di interesse, e che nessuna disposizione ne prescriva necessariamente la proprietà della stessa.
La Commissione ha respinto questa doglianza, sostenendo che l’utilizzo del marchio DentalPro nella pubblicità di AB La Spezia Srl era fuorviante per i pazienti, in quanto suggeriva che i servizi erano forniti da DentalPro, quando in realtà erano forniti da AB La Spezia Srl. Questo è stato considerato una violazione delle norme sulla trasparenza nella pubblicità sanitaria, che richiedono che le informazioni fornite ai pazienti siano chiare, veritiere e non fuorvianti. CCEPS che in sostanza ha confermato la vigenza del DM n.657/94 che, all’art.2, comma 2, lett.e), che consente solamente l’utilizzo del proprio marchio (e non quello di un’altra società)
Pubblicità di dispositivi medici su misura
Nella pubblicità, veniva fatto riferimento a un dispositivo medico su misura utilizzato per la terapia implanto-protesica, una Toronto con tanto di immagini. Il ricorrente ha sostenuto che il riferimento al dispositivo medico era generico e necessario per spiegare all’utenza in cosa consistesse l’implantologia. Inoltre, ha affermato che non vi era indicazione del prezzo, eliminando ogni eventuale carattere promozionale e che un asterisco rimandava all’indicazione che l’intervento protesico sarebbe subordinato alla verifica delle condizioni cliniche del paziente e se prescritto dall’odontoiatra.
Tuttavia, la CCEPS ha respinto queste affermazioni ritenendo che la pubblicità sanitaria deve rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità, e deve essere rappresentata in maniera corretta, comprensibile e con esposizione rigorosa sotto il profilo scientifico.
La Commissione ha ritenuto che il riferimento al dispositivo medico su misura nella pubblicità fosse fuorviante per i cittadini perché, sebbene il riferimento fosse generico, suggeriva l’utilizzo di tecniche specifiche, che andavano oltre la semplice informazione e avevano lo scopo di attrarre l’utente attraverso messaggi rassicuranti. Inoltre, citare nella pubblicità un dispositivo medico su misura è vietato dalla normativa sui dispositivi medici.
Racconto della paziente sulla sua esperienza positiva.
La pubblicità in questione includeva il racconto di una paziente che descriveva la sua esperienza con la terapia implanto-protesica. Questo racconto è stato utilizzato come parte della campagna pubblicitaria.
Il ricorrente ha sostenuto che questo racconto era un semplice resoconto, senza scopo di lucro, effettuato da una paziente che voleva informare i consumatori sui benefici della terapia implanto-protesica. Paziente che aveva dato il consenso ad utilizzarlo a DP Group S.P.A ma non ad AB La Spezia Srl.
La CCEPS ha invece ritenuto che il racconto della paziente fosse utilizzato per promuovere i servizi offerti dalla clinica, che la paziente facesse riferimento al Centro, ma dalle dichiarazioni del direttore sanitario riferite in udienza alla CAO sarebbe emerso che quella paziente in quel Centro odontoiatrico non era mai stata curata, ma curata in un altro Centro DentalPro. Inoltre al direttore sanitario viene anche contestato la divulgazione di segreto professionale che per la CCEPS deve essere rispettato anche se la cura è stata fatta da un altro medico.
Su questo aspetto il ricorrente sosteneva che raccontare la storia clinica di un paziente sia perfettamente lecito, in quanto non esiste un rapporto professionale tra lui e il paziente, rendendo inconfigurabile la violazione dell’art. 10 del Codice sul segreto professionale. La Commissione ha respinto questa doglianza, sostenendo che la divulgazione della storia medica di un paziente senza il dovuto consenso violava il codice del segreto professionale, ricordando che l’art. 10 del Codice di Deontologia medica recita: “il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale".
Questione dei “medici esperti”
La clinica, nella pubblicità sosteneva di avere “dentisti esperti” e un Comitato Scientifico Medico che supervisionava i trattamenti. La CCEPS ha ritenuto il messaggio ingannevole in quanto i titoli e le specializzazioni menzionati non sono riconosciuti per legge. “Menzionare la dicitura ‘odontoiatri esperti’ significa fare riferimento ad un dato non oggettivizzabile e contrario alle disposizioni di legge”, rileva la CCEPS indicando poi alcuni componenti del Comitato Scientifico e rilevando come questi “risultano essere (al pari delle altre decine di migliaia di medici odontoiatri iscritti all’Albo) ‘solamente’ in possesso della laurea, senza nessuna specializzazione né titoli accademici o professionali ulteriori”.
Difetto di motivazione del provvedimento ed eccesiva gravità della sanzione
Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione del provvedimento sanzionatorio era difettosa, in quanto non spiegava dal punto di vista giuridico le ragioni e l’iter logico seguito per l’emanazione del provvedimento. In particolare, il ricorrente ha affermato che la ricostruzione giuridica era priva di ogni riferimento deontologico e, di conseguenza, non emergeva il collegamento tra il singolo fatto e la violazione del precetto deontologico attribuibile all’incolpato. Tuttavia, la CCEPS ha ritenuto che non sussistesse un difetto di motivazione, in quanto era possibile desumere l’iter logico-giuridico che aveva determinato la valutazione di non correttezza del comportamento contestato. Sulla sanzione applicata il ricorrente ha sostenuto che l’entità della stessa violava il principio di proporzionalità e ha chiesto l’applicazione di una sanzione più lieve e meno afflittiva. La Commissione ha ritenuto che la sanzione fosse proporzionata alla cattiva condotta, tenendo conto dell’assenza di precedenti sanzioni.
Ovviamente il Direttore sanitario potrà ricorrere contro la decisione in Cassazione.
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