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16 Luglio 2014

Prende un'impronta ma è odontotecnico. Condannato anche per danni morali. Anche il titolare dello studio è colpevole ma non vengono condannati: il reato è prescritto


La vicenda è simile ai tanti casi di esercizio abusivo della professione che la cronaca ci racconta quasi giornalmente se non fosse per la condanna, in sede penale, sia del medico che dell'odontotecnico per danni morali nei confronti del paziente.
Contro questa condanna l'abusivo ricorre in Cassazione che conferma la condanna aprendo un nuova possibilità per sanzionare abusivi ma anche prestanome.

Questa la vicenda.

Nel 2005 un odontotecnico, ex titolare dello studio odontoiatrico poi ceduto a due dentisti regolarmente iscritti all'Ordine, continua a frequentare lo studio e seguire i pazienti effettuando, scrive la Cassazione,  "su pazienti che si erano affidati alle cure del medico titolare dello studio talvolta in parziale presenza di quest'ultimo, con il suo previo intervento o consiglio o supervisione e pertanto con il suo pieno e consapevole contributo causale alla consumazione di tali abusive prestazioni, integranti le contestate condotte delittuose".

I NAS durante un sopraluogo sorprendendo l'odontotecnico a rilevare una impronta e lo denunciano come denunciano i titolari dello studio. Dopo le indagini ed il processo, odontotecnici e dentisti vengono condannati anche per il danno morale nei confronti del paziente, "alla luce dell'ansia provocata dalle potenziali conseguenze negative per l'intervento subito da parte di un soggetto non abilitato".
Soprattutto contro questa motivazione, ma anche contro alcuni aspetti procedurali tra cui la rivendicazione dei termini di prescrizione, l'odontotecnico ed il dentista ricorrono in Cassazione che conferma la sentenza di condanna sia per il reato di esercizio abusivo della professione che per il risarcimento del danno morale.
Proprio su questo tema i giudici della Cassazione sostengono che, "innegabilmente, il paziente che si rivolge a un medico abilitato per ottenere una prestazione fa affidamento sulla professionalità soggettiva e sui controlli che sia gli ordini professionali sia le autorità amministrative svolgono in merito alla competenza e adeguatezza dei sanitario. Ne deriva che la pratica medica da parte di un soggetto non abilitato lede direttamente tale affidamento, determinando, nel paziente, uno stato d'animo di ansia, per il timore di future evoluzioni negative per la propria salute, e quindi un danno morale".
Unico motivo di ricorso accolto dalla Cassazione è quello che riguarda la prescrizione del reato. Essendo stato compiuto il 2 dicembre 2005, rilevano i giudici, il reato è di fatto estinto per prescrizione.

Quindi abusivo e prestanome l'hanno fatta franca pur rimanendo attivi gli eventuali procedimenti in corso in sede civile.

 
 

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