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25 Settembre 2017

ECM e recupero crediti non acquisiti. Ecco un riepilogo di norme e modalità formative per i professionisti


Il punto della situazione sul triennio 2014-2016 e sulle novità del triennio 2017-2019 lo ha fatto Sergio Bovenga (nella foto), segretario FNOMCeO, a Bari durante le giornate di studio dal titolo "La Formazione Continua Post Laurea. Una risorsa per la Sanità" ed è stato intitolato quest'anno alla memoria di Luigi Conte".

Molti i dati presentati dal segretario Bovenga che l'hanno portato a confermare che "il sistema ECM è in crescita", come d'altra parte aveva anticipato in un'intervista sul portale della Federazione. In sintesi: "La prima vera novità è che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, alla fine del 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Ma attenzione questi "crediti di recupero" del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

I professionisti che intendano avvalersi di questa possibilità (recupero) devono farlo attraverso il proprio Ordine oppure direttamente mediante il back office del Co.Ge.A.P.S. (ecm@cogeaps.it) indicando quali sono le partecipazioni ad eventi svolti nel 2017 che si intendono trasferire per competenza al 2016".

Obbligo formativo

L'obbligo formativo standard per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi in un range che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell'obbligo formativo annuo.

Per i liberi professionisti, non è più in vigore il limite di crediti da raccogliere in un anno, fermo restando l'obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio. I liberi professionisti, quindi, hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

I crediti acquisiti in eccedenza, spiega la Commissione ECM, non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo.

E' possibile, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2014-2016), di avvalersi di una riduzione dei crediti secondo questi parametri.

Se nel triennio 2014-2016 sono stati raccolti tra i 121 ed i 150 crediti nell'attuale triennio si avrà un "sconto" di 30 crediti formativi; se sono stati raccolti tra i 80 ed i 120 crediti si avrà uno sconto di 15 crediti fomrativi. Per coloro che avranno soddisfatto il poprio dosseir formativo potranno acquisire 15 crediti in meno.

Come conoscere quanti crediti avete acquisito?

Potete rivolgervi al vostro Ordine oppure collegarvi al sito MyEcm, il servizio, gestito direttamente dall'Agenas e dalla Commissione Nazionale ECM, mette a disposizione di ogni professionista della sanità una pagina personalizzata attraverso la quale è possibile monitorare la propria situazione formativa per quanto riguarda i crediti acquisiti nell'ultimo triennio tramite eventi organizzati dai provider ed accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Come acquisire i crediti.

I liberi professionisti possono ottenere i crediti formativi anche attraverso una sola delle seguenti modalità:

• Convegni congressi simposi conferenze - Attività di ricerca (FSC) - Gruppi di miglioramento (FSC) - Docenza e tutoring anche individuale: La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni

• Formazione a Distanza (FAD): È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l'intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (FAD) come ad esempio quella proposta dalla piattaforma EDRA attraverso Dental Cadmos.

• Docenza, tutor, relatore di formazione: I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

• Autoformazione per liberi professionisti: sono I crediti non possono superare il 10% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. E' la formazione ottenuta attraverso la lettura di articoli, di libri od il confronto con i propri colleghi. Deve essere autocertificata all'Ordine che valuterà, ed eventualmente registrerà, i crediti. Effettuando l training disponibili su Odontoaitria33 si potrà scaricare una dichiarazione da consegnare al proprio ordine per ottener ei crediti per l'autofromazione.

Nor.Mac.

 

Modificato il 26 settembre 2017 ore 12

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