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19 Luglio 2019

Esoneri e sconti sui crediti ECM. OMCeO Milano chiarisce chi ne ha diritto


In vista del termine del triennio formativo e dell’obbligo per medici ed odontoiatri iscritti all’Albo di ottemperare al debito formativo previsto l’OMCeO Milano, sul proprio sito, pubblica un’utile nota per fare il punto su obbligo e numero di crediti necessari, ma anche sulla possibilità di ottenere “sconti” ed esoneri. 

“Il professionista sanitario –si legge- ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”.  

OMCeo milanese ricorda che l’obbligo di Formazione Continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine, è triennale, e per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, “fatta salva la sussistenza di situazioni che determinano esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni”. 

Come viene applicata la riduzione all’obbligo formativo. 

Per il triennio 2017-2019 viene applicata nella misura di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e nella misura di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120. 

L’esonero e l’esenzione, spiegano dall’OMCeO Milano, “sono diritti che costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario”.  

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.

“L’esenzione –ricordano- determina una riduzione dell'obbligo formativo triennale in occasione di sospensione, attestata o autocertificata, dell'attività professionale e di incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa”.  

Queste le situazioni di esonero contenute nel Manuale sulla formazione ECM. 

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più annie che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano 60 CFU 
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi 
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.; 
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. 

OMCeO Milano ricorda che è possibile conoscere la propria situazione formativa consultando il sito della Co.Ge.A.P.S. previa registrazione on line al seguente link e che fino al 31 dicembre 2019 chi non avesse soddisfatto nel triennio 2014-2016 l’obbligo formativo (al netto di esenzioni, esoneri e riduzioni) può recuperare i crediti mancanti trasferendoli da quelli acquisiti nel triennio in corso.

Per orientare gli iscritti nella fase finale del triennio formativo 2017/2019 OMCeO MI ha attivato uno sportello informativo proprio per rispondere sui temi riguardanti l'Educazione Continua in Medicina.

 
 

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