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12 Febbraio 2015

Prescrizione dei farmaci e laurea in odontoiatria. Quali sono i compiti quali gli eventuali i limiti


Nonostante i trentacinque anni trascorsi dall'istituzione del Corso di Laurea in Odontoiatria e i trentuno anni dalle prime lauree spesso ci si interroga ancora su quali farmaci possa prescrivere e somministrare il laureato in odontoiatria. Ancora oggi la professione vede figure diverse per iter formativo e titoli, ma è indiscutibile che oramai in un prossimo futuro, se non altro per motivi anagrafici, l'odontoiatria resterà appannaggio dei soli laureati in odontoiatria.

La legge istitutiva della professione odontoiatrica, DL 409/85, in particolare all'articolo 2, recita che gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della professione. Presupposto logico e apparentemente di facile interpretazione, tanto più se si considera che la "Vita" e la "Salute" sono beni tutelati dalla Costituzione.

Scontata appare la prescrizione di classi di farmaci comunemente necessari alla professione: anestetici locali, antibiotici, analgesici/antinfiammatori.

Ad un primo esame può apparire meno logica, invece, la prescrizione di farmaci per il trattamento di malattie non odontoiatriche o di situazioni correlate in modo indiretto alla terapia dei tessuti orali e periorali. Tuttavia molti di questi farmaci possono, talora, risultare necessari all'esercizio della professione e l'Odontoiatra non può ignorarne esistenza e le caratteristiche specifiche, le indicazioni e le controindicazioni, e le ricadute del loro utilizzo sull'attività odontoiatrica. Tipico esempio è la necessità di somministrazione di benzodiazepine in caso di ansia o agitazione in fase di pre-post-intervento o in pazienti con particolari handicap. Ancora più significativo è il riferimento alla prescrizione o alla somministrazione di farmaci di emergenza in tutte le situazioni o condizioni che possono comportare grave danno o imminente pericolo di vita per il paziente (reazioni allergiche, crisi ipertensive ecc.).

La determinazione AIFA del 29 maggio 2012, che ha modificato il regime di fornitura, prescrizione e utilizzo dei medicinali a base di atropina solfato e che prevede la prescrizione limitativa è riservata, tra gli altri, anche agli specialisti in odontoiatria nonché ai medici odontoiatri. D'altro canto, qualora la normativa italiana non avesse consentito ciò, avrebbe creato situazioni di rischio potenziale al bene "salute" e "vita". Particolarmente grave risulterebbe l'omissione di tali terapie, se necessarie ed utili.

La considerazione va, pertanto, oltre all'ambito di pertinenza, anche alla provata e dovuta perizia, diligenza e prudenza nella prescrizione e nell'utilizzo diretto, cui sottendono un' accurata formazione ed un costante aggiornamento. Il problema, dunque, non riguarda solamente la possibilità di somministrare e prescrivere alcuni farmaci, ma anche la competenza di chi lo fa.

Stanti le numerose polemiche al riguardo, provenienti anche dal mondo medico-legale, risulta utile ed opportuno per il laureato in odontoiatria documentare adeguatamente le evenienze che hanno condotto a prescrizioni apparentemente estranee alla professione, così come il conseguimento di una specifica comprovata competenza (es: iter formativi, corsi di aggiornamento, di BLS o BLSD, esperienze cliniche e/o di reparto ecc.).

Nessun odontoiatra, a prescindere dalla tipologia del percorso formativo e di laurea che gli ha consentito l'iscrizione all' Albo, può sottrarsi a specifiche responsabilità cliniche e medico-legali, che presuppongono sempre e comunque un'approfondita conoscenza del prodotto impiegato, dei suoi effetti, delle condizioni cliniche del paziente e dei possibili interferenze/effetti collaterali. La mancata o errata utilizzazione del farmaco in assenza di procedure precauzionali e valutative corrette e convalidate configura gli estremi del comportamento colposo, tanto più se causativo di danno, e viola, oltre alla legge, precisi obblighi etici, deontologici e morali di ciascun sanitario.

A cura di: prof.ssa Maria Sofia Rini  Segretario Nazionale OELLE e prof. A.c. Università di Bologna e dott. Marco Brady Bucci Presidente OELLE (Accademia Italiana di Odontoiatria Legale)

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