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07 Aprile 2015

Corte di Cassazione, il medico non può fare terapia riabilitativa: serve "specifico diploma universitario". Vale anche per l'igiene dentale?


La Corte di Cassazione torna sulla problematica relativa al corretto titolo per esercitare una professione sanitaria (già toccata nel 2003) e con la sentenza numero 5080/15 ribalta, in parte, quanto già espresso e sottolinea che la "laurea in medicina consente l'espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario".

Nel 2003 la Corte di Cassazione, entrando nel merito nella vicenda di un medico che esercitava la professione di fisioterapista, sosteneva che "il medico, in quanto iscritto a un ordine professionale poteva esercitare lecitamente attività professionale, la quale è caratterizzata dall'autonomia sia nella scelta dell'area di intervento, sia nell'accettazione o meno delle domande di assistenza rivoltegli".

Ora, invece, la Cassazione entra più nello specifico e va oltre l'interpretazione precedente che non distingueva l'attività medica da quella sanitaria; parere che probabilmente andava in conflitto proprio con la legge che istituisce le professioni sanitarie (Legge 42/99).

Così, entrando nel merito di una questione legata al licenziamento di un medico (con la sola laurea in medicina e chirurgia) che esercitava la professione di fisioterapista, La Cassazione evidenza che la "laurea in medicina consente l'espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario".

La sentenza potrebbe interessare anche il laureato in medicina o quello in odontoiatria che esegue nel proprio studio interventi di igiene dentale, visto che per questa professione esiste un diploma di laurea specifico?

"No, non esiste nessuna illusoria interpretazione che sostenga questo", dice ad Odontoaitria33 Giuseppe Renzo presidente nazionale CAO, e questo "a parere di molti e per ultimo leggendo la sentenza n. 54/15 emanata dalla Corte Costituzionale".
"Credo che l'interpretazione corretta della sentenza sia quella che le cure fisioterapiche non possono essere disgiunte da una precedente diagnosi medica. Solo successivamente  la materiale esecuzione della terapia può essere delegata ai tecnici".
"E' esattamente -conclude Renzo- l'impostazione che stiamo portando avanti anche di fronte alla magistratura per quanto riguarda l'attività di igienista dentale: senza le indicazioni del professionista e senza la sua assunzione di responsabilità, non può esistere un rapporto autonomo e diretto tra l' igienista dentale e il paziente".

Più possibilista l'avv. Silvia Stefanelli, esperto di diritto sanitario, che ammette come la "sentenza sia molto innovativa".
"Mentre la precedente giurisprudenza penale (Corte di cassazione,  VI sezione penale, sentenza 25 novembre 2003, n. 49116) aveva stabilito che il medico, in quanto laureato in medicina ed iscritto all'Albo, poteva svolgere anche l'attività di fisioterapista (qualificando quindi le attività sanitarie non mediche come un "sottoinsieme"  dell'attività medica),  il giudice del Lavoro della Cass  5980 sembra voler cambiar orientamento". 
"Con questa ultima sentenza -spiega ad Odontoiatria33 l'avv. Stefanelli-  viene affermato che la laurea in medicina non consente l'attività di fisioterapista, in quanto quest'ultima può essere svolta solo dal soggetto titolare di quella specifica laurea".
"In altre parole,ritornando all'insiemistica, le attività delle professioni sanitarie non mediche non sono più un sottoinsieme dell'attività medica, ma costituiscono un insieme a parte, autonomo".

Sulla possibilità che la sentenza possa incidere nel rapporto tra dentista ed igienista dentale, dando a quest'ultimo una sorta di esclusività per l'esercizio dell'igiene dentale, l'avv. Stefanelli è più cauta.

"Non si può negare che tale principio può trovare applicazione anche in ambito odontoiatrico nel rapporto tra odontoiatra ed igienista, che si trova nella medesima posizione giuridica del fisioterapista", dice, "vero è, pero, che nel settore dentale non solo i controlli sono diversi (il caso della sentenza nasce da un controllo sull'accreditamento, quasi inesistente in odontoiatria), ma soprattutto l'art. 2 della legge 409/85 annovera espressamente tra le attività riservare all'odontoiatra tutte quelle relative alla prevenzione odontoiatriche".

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