Il rapporto tra odontoiatra e paziente è complesso e lo è ancor di più nel momento in cui si parla di protesi (dispositivi medici di o su misura). Il rapporto si basa sull'adempimento di alcune precise obbligazioni che derivano da un contratto che, a sua volta, deriva da un negozio giuridico.
Il negozio giuridico, di matrice anglosassone (1800), non esplicitamente citato nel Codice Civile, trova di fatto applicazione sin dell'inizio del '900 nel panorama giurisprudenziale italiano. Pertanto non è possibile non tenerne conto.
Nella pratica quotidiana non è sempre possibile applicare in senso assoluto l'eccellenza dello stato dell'arte, ma l'attività odontoiatrica non può prescindere dalla diligenza operativa.
La diligenza operativa spesso mal si raccorda con la esecuzione di prestazioni low cost .
Senza entrare nel merito di tali prestazioni e dei motivi, noti a tutti, per i quali queste abbiano trovato campo fertile nel nostro Paese, è d'obbligo sottolineare che la protesi e le prestazioni odontoiatriche in genere sotto costo difficilmente possono esprimere la diligenza operativa richiesta e dovuta dall'odontoiatra.
Diligenza operativa che è fatta di tante cose: capacità diagnostiche, competenza, conoscenza, studio del caso, abilità tecnica, scelta dei materiali, tempo (compreso quello dedicato alla comunicazione, alla informazione, al rapporto con il paziente/persona ecc.), elementi questi che mal si raccordano con le "visite senza impegno" tanto pubblicizzate. Un Professionista deve al suo paziente molto impegno ed è proprio questo impegno che ha un grosso significato, rappresentando una garanzia di presa in carico, di tutela della salute ed è una delle obbligazioni che il sanitario si assume nel contratto/relazione di cura. Tutto ciò ha un prezzo.
I pazienti sempre più frequentemente chiedono garanzie nel contesto di un rapporto/contratto di cura che, soprattutto parlando di protesi, viene assimilato alla vendita. La salute non si vende, si tutela!!!
E' necessario fare attenzione e chiarire i termini del contratto (negozio giuridico), tanto più in una branca, quale quella odontoiatrica, prevalentemente a gestione privatistica.
Gli odontoiatri devono imparare a fare i contratti, contratti che rappresentano la volontà delle parti e che si esprimono liberamente e consapevolmente.
I pazienti, da parte loro, devono capire che in tale contesto tutte le parti si obbligano a qualcosa, in quanto tutte le parti scelgono (anche i materiali). Creditori e debitori sono parimenti obbligati a condividere consapevolmente, in maniera informata, scelte, rischi, benefici, oneri ed obblighi.
Le parti si obbligano a condividere anche le scelte più economiche e i rischi che da queste possono derivare: minor durata, minor estetica, minore funzionalità. In ogni caso, però, tali possibili rischi non debbono e non possono arrecare danno alla salute.
L'odontoiatra si obbliga ad una specifica diligenza operativa (motivo per cui non può scendere al di sotto dei requisiti minimi di tutela della salute), ad una conoscenza della materia e dei materiali e all'onere dell'assistenza.
Il paziente si obbliga ad un corretto utilizzo e ad un'adeguata manutenzione (igiene, controlli periodici ecc.), in linea anche con il materiale prescelto e con la sua condizione orale. Una documentata co-responsabilità interviene a modulare, sino a volte ad escludere la responsabilità del sanitario (art. 1227 C.C.).
L'errore e l'inadempienza si pongono a carico della parte che non ha adempiuto al contratto, qualsiasi essa sia.
Il negozio rappresenta la volontà di tutte le parti che si assumono, ciascuna per proprio conto, delle responsabilità firmando o condividendo una scelta, un programma e un preventivo.
L'odontoiatra (come il medico, rif. documento conclusivo commissione centrale FNOMCEO del 5 maggio 2015) "non è un semplice esecutore di prestazioni tecnico professionali, né un mero fattore di produzione", non realizza acriticamente quanto richiesto dal paziente, pone diagnosi, informa, consiglia, propone, realizza e condivide scelte procedurali; è un professionista che deve operare garantendo una "protesi" che non arrechi danni, che funzioni bene, ossia sia idonea all'uso, che sia priva di vizi e che si integri in un contesto biologico dal quale inevitabilmente risulta condizionata.
La protesi dentale, dispositivo medico su o di misura, è un oggetto complesso, un "capo d'opera", un "opera unica" (non è "produzione di massa") la cui progettazione, realizzazione, verifica e finalizzazione compete all'odontoiatra, ma la cui produzione è appannaggio dell'odontotecnico.
Qui nasce un altro atto negoziale che si integra con il precedente. Le norme nazionali e comunitarie vigenti prescrivono una cogente tracciabilità dei dispositivi medici in tutte le loro fasi realizzative al fine di garantire "qualità" e "sicurezza" ed in particolare sicurezza biologica (prodotto non tossico o citotossico, biocompatibile, non allergizzante).
Se l'odontoiatra si fa garante e risponde di tali elementi nei confronti del paziente, l'odontotecnico lo fa nei confronti del sanitario, anche attraverso una specifica dichiarazione di conformità alle prescrizioni ed alle norme di riferimento.
Le norme riconoscono specifiche responsabilità al produttore di un bene difettoso o inidoneo a produrre sicurezza, ma è l'odontoiatra (che ha fatto diagnosi, ha programmato, realizzato, verificato e finalizzato il dispositivo) che si fa garante nei confronti del paziente, mantenendo comunque salvo il diritto di rivalsa sul fabbricante in caso di vizi nascosti o di mancata corrispondenza a quanto dichiarato nelle conformità rilasciate.
Tali documenti che fanno fede fino a prova contraria.
In primis, in caso di "inesatta esecuzione", sarà comunque l'odontoiatra il responsabile del mancato rispetto dell'obbligazione contrattuale.
A cura di: Maria Sofia Rini -Prof. a c. Università di Bologna, Segretario Nazionale dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Legale - OELLE, Amministratore Odonto Consulence srl
Marco Brady Bucci -Presidente dell' Accademia Italiana di Odontoiatria Legale - OELLE Amministratore Odonto Consulence srl
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