"Davanti a voi non avete un soggetto che cerca di garantirsi una posizione privilegiata, ma un alleato che combatte e vuole continuare a combattere ogni giorno sul campo a garanzia di un diritto alla salute che non può prescindere dalla prevenzione e gestione del rischio clinico: la responsabilità degli operatori della salute è un problema che deve assumersi il Paese e non deve essere lasciato alla attività lobbistica di singole categorie professionali".
Con queste parole la FNOMCeO si è rivolta alla XII Commissione, Igiene e Sanità, del Senato, ascoltata oggi pomeriggio in Audizione sul Disegno di Legge 2224, "Disposizioni in materia di Responsabilità Professionale del Personale Sanitario". In rappresentanza della Federazione, erano presenti il presidente, Roberta Chersevani, il vicepresidente, Maurizio Scassola, il componente del Comitato Centrale Guido Marinoni, e il presidente nazionale CAO, Giuseppe Renzo, che ha portato le istanze specifiche della Professione Odontoiatrica.
In premessa, la FNOMCeO ha auspicato che "laddove nel testo del disegno di legge si parla "di responsabilità sanitaria" si dica "responsabilità medica e sanitaria", in quanto è indubbio che tra i medici e le altre professioni sanitarie esiste un livello enormemente diverso di responsabilità e di rischio".
È poi entrata nello specifico degli articoli per i quali richiede la modifica. In particolare, propone una riscrittura dell'articolo 5, dedicato alle Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. La FNOMCeO chiede di essere coinvolta, insieme ad AGENAS, AIFA, ISS, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome - con l'apporto delle Società Scientifiche e delle altre Professioni sanitarie - nella definizione, validazione e aggiornamento delle Linee Guida. Suggerisce inoltre che la Legge potrebbe attribuire alle Linee Guida, così definite, "caratteristiche di vincolo prescrittivo, concetto che va oltre l'accezione di buone pratiche comportamentali".
Ecco la proposta di riscrittura della FNOMCeO: "le prestazioni erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie nell'ambito delle rispettive competenze, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni cliniche di cui al secondo periodo, non costituiscono offese alla integrità psicofisica. Al fine di definire, validare e aggiornare le suddette raccomandazioni cliniche è costituito con D.P.C.M. un apposito organismo nazionale con la partecipazione di AGENAS, AIFA, ISS, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e FNOMCeO e con l'apporto delle Società Scientifiche e delle altre professioni sanitarie".
Al centro dell'attenzione di FNOMCeO anche l'articolo 7, che distingue tra Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria, attribuendo alla struttura una responsabilità di tipo contrattuale, al professionista che vi lavora una responsabilità extracontrattuale. In questo modo, però, i liberi professionisti resterebbero soggetti alla responsabilità contrattuale, con tutte le ricadute che ne derivano.
"Viene previsto un regime di doppia responsabilità civile - spiega la FNOMCeO -, qualificato come responsabilità contrattuale per la struttura - con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni - ed extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. Pertanto la distinzione fra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata e quella extracontrattuale del medico che esercita la professione nell'ambito di una struttura pubblica, privata o in rapporto convenzionale è uno dei cardini del testo approvato dalla Camera dei Deputati".
"Dall'esame dell'articolo 7 - continua -emerge, tuttavia, che agli esercenti delle professioni mediche in regime di libera attività professionale pura si continua ad applicare il regime della responsabilità contrattuale: la esclusione del libero professionista dalla responsabilità extracontrattuale in ambito civilistico può sembrare punitiva e crea un susseguirsi di eventi che termina danneggiando il rapporto medico-paziente".
Il commento del presidente Renzo
"Le difficoltà nell'affrontare un tema così ampio quale la responsabilità professionale sanitaria - sottolinea Renzo - evidenziano delle criticità che, con il testo approvato dalla Camera dei deputati, continuerebbero ed in alcuni casi peggiorerebbero su una quota parte di professionisti.
A parere della CAO, alcune innovazioni andrebbero armonizzate con norme già vigenti su ruoli e competenze affidati agli Ordini.
Per dare maggiore forza al concetto di esimente/attenuante dell'aver attuato linee guida - continua il presidente della Cao - si ritiene indispensabile che esse vengano stilate e validate, precedentemente alla loro ratifica ministeriale, dalla rappresentanza esponenziale della professione interessata costituita dalla Federazione, essendo fuori dalla logica clinico-scientifica qualunque altra forma di elaborazione delle stesse. In particolare, per la professione odontoiatrica (ma analoga situazione si ritroverebbe in tutti i modi di svolgimento della professione con modalità libero-professionale che si avvalga di collaboratori), svolta per oltre il 92% in studi privati (che si avvalgono di collaboratori, molto spesso giovani professionisti), per un 5% in società e per il restante 3% attraverso i canali del SSN, è indispensabile definire cosa si intenda con i termini "struttura sanitaria" riportati nel testo all'art. 7 comma 1. Nel testo della proposta di Accordo Stato-Regioni all'attenzione della Conferenza si legge: "In ambito odontoiatrico si intende per "struttura" gli studi/ambulatori dove vengono erogate prestazioni odontoiatriche ad ogni livello di complessità".
Pertanto, in assenza di una ulteriore definizione ai fini applicativi della norma in discussione, si realizzerebbe il paradosso per il quale tutti i professionisti sanitari (titolare dello studio e collaboratori) possiedono una propria copertura assicurativa, ma in caso di sinistro nessuna assicurazione sarà tenuta a coprire i sanitari, essendo evidente che una polizza di responsabilità non è tenuta a rispondere dell'attività professionale svolta da un altro medico.
In conclusione, ritengo importante sottolineare che, mentre è finalmente chiaro che i medici dipendenti e convenzionati, in tema di responsabilità civile, saranno giudicati con i criteri più favorevoli della responsabilità extracontrattuale (prescrizione breve, onere della prova a carico del danneggiato), i libero professionisti sono ancora "inchiodati" alla responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano. E' giusto osservare che comunque attraverso la previsione dell'art. 8, una causa di responsabilità civile nei confronti di un odontoiatra libero professionista, dovrà preliminarmente passare attraverso il meccanismo della consulenza tecnico preventiva con il correlativo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 696 bis del c.p.c.
In sostanza, in base a questa normativa, spetterà al presunto danneggiato dimostrare, in via pregiudiziale, il danno subito, riavvicinando quindi il meccanismo della responsabilità contrattuale a quello più favorevole per il medico della responsabilità extracontrattuale".
Sul portale FNOMCeO i testi delle due audizioni.
A cura di: Ufficio Stampa
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