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23 Marzo 2016

Responsabilità medica, ANDI in Commissione Igiene Sanità per chiedere stessi trattamenti per chi cura come libero professionista o come dipendente del SSN


A porre la questione dei differenti trattamenti in tema di responsabilità professionale che il Ddl Gelli ha disposto era stato il presidente ANDI Gianfranco Prada durante una tavola rotonda organizzata durante il Convegno organizzato in occasione dei 10 anni di Pro.O.F..

Il Ddl Gelli, quello che regolamenta la responsabilità professionale medica approvato a fine gennaio dalla Camera, ed ora in discussione al Senato, introduce nuove tutele in tema di responsabilità ma solo per medici e dentisti che operano all'interno del Ssn e non per i liberi professionisti.

Ieri 15 marzo, ANDI ha messo nero su bianco le criticità verso il Ddl responsabilità medica consegnando un documento alla Commissione Igiene e Sanità del Senato durante un'Audizione alla quale ha portato il parere dell'Associazione il vicepresidente vicario Mauro Rocchetti (nella foto).

"Ogni sanitario dovrebbe essere sottoposto allo stesso regime di responsabilità civile", ha ricordato ai Senatori il vicepresidente vicario Rocchetti, almeno secondo quanto riportato su ANDInforma Online, il settimanale dell'Associazione.

Secondo il resoconto riportato dall'organo d'informazione associativo, è stato ricordato ai Senatori "come il contenzioso odontoiatrico sia in aumento, anche se i risarcimenti accolti sono quasi sempre molto inferiori rispetto a quelli richiesti dai pazienti, e che oggi l'odontoiatra già si deve difendere secondo il modello previsto dall'art. 2043 del codice civile. "Ma con una prescrizione decennale, anziché quinquennale della responsabilità, come invece prevista dalla norma per i professionisti che operano nelle strutture pubbliche", ha ricordato Rocchetti.

Disparità di trattamento, che per ANDI potrebbe risultare anche incostituzionale in quanto comporterebbe due vie di responsabilità all'interno di una stessa categoria di iscritti, richiede opportuno "apportare una modifica al testo dell'art. art. 7 del Disegno di Legge in esame riguardante: Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria".

Nell'ottica, poi, della ratio che ispira la futura legge e del concetto di "sicurezza sociale" ANDI ha proposto che l'accertamento tecnico preventivo debba precedere anche l'eventuale azione penale.

Infatti, ha spiegato Rocchetti "per stabilire la tipologia di responsabilità è necessario prima accertare il tipo di colpa (grave o lieve) in capo al sanitario eventualmente responsabile. Si eviterebbe, in tal modo, la doppia via dello strumento processuale: in sede penale e civile".

ANDI che durante l'Audizione ha fatto presente che, l'esame del diritto comparato del regime di responsabilità odontoiatrica, abbia evidenziato come i modelli più virtuosi per arginare il contenzioso giudiziario siano quelli in cui, preventivamente, all'azione giudiziaria sia obbligatorio esperire l'azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

Anche per questi motivi ANDI chiede di emendare l'art. 12, prevedendo come pregiudiziale all'azione giudiziaria la richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazione e ciò anche prima della procedura prevista dall'art. 8.

"Auspichiamo -ha detto Rocchetti- che l'art. 12, comma 1, preveda che "l'impresa di assicurazione debba avviare un procedimento pregiudiziale transattivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Entro quattro mesi l'impresa di assicurazione sarà poi tenuta ad inoltrare al danneggiato un'offerta, la cui accettazione varrebbe come transazione del sinistro. In caso di rifiuto il danneggiato potrà avviare la procedura dell'art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione), nella quale se l'offerta risulti manifestamente insufficiente, il giudice può condannare l'impresa di assicurazione al pagamento di una penale ulteriore rispetto al risarcimento".

"L'auspicio -ha concluso- è di ridurre le liti dinanzi all'autorità giudiziaria e sveltire, nell'ottica della sussidiarietà e della sicurezza sociale, il ristoro del danno".

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