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27 Luglio 2020

Telemedicina: la FNOMCeO richiama le Regioni al Codice di Dentologia Medica

Il dibattito tra FNOMCeO e Regioni sull’uso della Telemedicina, può essere d’indirizzo per l’applicazione odontoiatrica di un servizio comunque utile in questa fase post Covid


La telemedicina intesa come la possibilità di sentire e valutare il paziente a distanza è certamente un’opportunità resa ancora più pratica dal lockdown. Sul tema, la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha pubblicato delle Linee d’indirizzo che saranno oggetto di discussione dei Governatori regionali al fine di indicare “regole omogenee” per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali a distanza. 

La ripresa dell’attività ambulatoriale programmata, compatibilmente con l’andamento epidemiologico della pandemia COVID 19, erogata in presenza del paziente avverrà con importanti limiti organizzativo-strutturali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le postazioni di pre-triage all’accesso delle strutture, i limiti logistici (spazi ridotti dove far attendere o visitare i pazienti), la necessità di ridurre ilpotenziali occasioni di contagio (incremento delle procedure di sanificazione degli ambienti ad ogni prestazione ed il mantenimento del “distanziamento sociale”)”, si legge nella premessa del documento. 

Quella delle “visite a distanza” può essere un utile strumento anche per l’odontoiatria, Odontoiatria33 ne ha parlato nei scorsi mesi. Le Linee guida sono certamente focalizzate sulle prestazioni erogate dal SSN ma possono dare anche utili spunti all’odontoiatria privata. 

Questi alcune delle indicazioni formulate nel documento: Forse scontata ma necessaria l’indicazione che il servizio di telemedicina “richiede l’adesione preventiva del paziente o dal tutore, al fine di confermare tra l’altro la disponibilità di un contatto telematico per la interazione documentale/informativa con lo specialista ed accedere ad un sistema di comunicazione remota secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza”. 

La Televisita può anche essere attivata dallo specialista:

  • In sostituzione della visita già prevista, nella fase di recall.
  • Quando il paziente necessita di monitoraggio, conferma, aggiustamento, o cambiamento della terapia in corso.
  • Quando il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o di stadiazione di patologia nota, o sospetta.
  • Quando il paziente necessita di spiegazione, da parte del medico, degli esiti di esami di diagnosi o stadiazione effettuati, cui può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, o di una terapia.
  • Ogni altro scenario dove il medico valuti la possibilità di erogare la visita in modalità “televisita”.


Sul tema è intervenuto anche il presidente FNOMCeO Filippo Anelli sottolineando, in forma critica, che nonostante il documento riguardi “questioni di pertinenza professionale del medico, tanto da essere oggetto di articoli del Codice di Deontologia, è stato scritto senza consultare in alcun modo la Federazione”.

Attraverso una lettera inviata dal presidente Anelli al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e al Coordinatore della Commissione Salute, Luigi Icardi, viene chiesto “il rinvio dell’esame del provvedimento, in maniera da poter convocare il tavolo di confronto permanente istituito tra la FNOMCEO e la Conferenza delle Regioni”. 

Anelli ricorda che “l’art. 78 del Codice di deontologia medica (Tecnologie informatiche) e i relativi indirizzi applicativi facenti parte integrante dello stesso codice” già trattano questa materia, prevendo che:  “Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica”. L’art. 24 dello stesso Codice recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.  

È dunque evidente, continua Anelli, “che il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente (“direttamente”) o che non siano supportati da riscontri oggettivi e deve rifiutarsi di certificare fatti che non corrispondano al vero – prosegue- In conclusione, in considerazione della delicatezza della materia che presenta ricadute rilevanti per i professionisti e i cittadini, siamo a chiedere alle SS.VV. di rinviare l’esame del provvedimento in oggetto e di procedere alla convocazione del Tavolo di Lavoro permanente previsto dal suddetto protocollo”.   

 Sull’argomento leggi anche: 

14 Luglio 2020: Telemedicina e privacy, il Garante chiarisce 

12 Maggio 2020: Teleconsulto odontoiatrico, le cose da sapere dal punto di vista normativo  

21 Aprile 2020: Lo Smart Working odontoiatrico? Per l’ortodonzia è già una realtà  

17 Aprile 2020: Dalla Teledentistry possibili aiuti per lo studio al tempo del coronavirus     

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