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16 Settembre 2008

I vincoli della pubblicità

di Andrea Telara



1) Pubblicità commerciale

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità esclusivamente commerciale, promozionale e comparativa

2) Pubblicità informativa sanitaria

È consentita ai professionisti e alle strutture sanitarie la diffusione di messaggi informativi sui titoli, le specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti

3) Informazione scientifica

L’informazione scientifica e l’ educazione sanitaria possono essere realizzate con libertà di forme e di mezzi purché i messaggi contengano informazioni scientificamente rigorose, che non divulghino notizie inattendibili su eventuali ricerche scientifiche, tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o attese illusorie nella pubblica opinione.

4) Competenze dell’Ordine

È affidato all’Ordine professionale competente sul territorio il compito preventivo di verifica (attraverso un’apposita commissione) e di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto delle regole attinenti la pubblicità sanitaria

5) Forme di pubblicità

La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata attraverso diversi canali:
- targhe murarie;
- inserzioni su elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi di categoria;
- inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani o periodici) destinati al grande pubblico;
- volantini;
- ogni altra forma o strumento purché avvenga nel rispetto del decoro professionale

6) Contenuti

La pubblicità informativa sanitaria, deve obbligatoriamente contenere:
- nome e cognome del sanitario;
- il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra;
- il domicilio professionale

7) Contenuti non ammessi nell’informativa pubblicitaria

Non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli, compresa la pubblicazione di notizie che diano luogo ad aspettative illusorie, oppure che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati o comportamenti clinicamente inopportuni. Sono vietate anche le notizie e le informazioni con carattere di pubblicità promozionale e commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che siano lesive della dignità e del decoro della categoria professionale.

8) Statistiche e promozioni farmaceutiche

E’ vietato informare gli utenti su indagini statistiche relative ai servizi sanitari o fare comparazioni che non abbiano esclusivo riferimento ai dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate. Non è ammesso nelle inserzioni ospitare altri spazi pubblicitari, soprattutto di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi sanitari.

9) Tariffe e costi

È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe e i costi complessivi delle prestazioni erogate, purché tali elementi economici non costituiscano il contenuto essenziale del messaggio. Inoltre, i costi e le tariffe delle prestazioni non possono essere inseriti nelle targhe e nelle insegne del professionista.

Pubblicità su Internet

10) Informativa sanitaria sulla Rete

E’ consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso i siti Internet, nel rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal Codice Deontologico.

11) Comunicazione all’Ordine e successivi controlli

Il professionista che intende effettuare pubblicità su internet deve darne comunicazione all’Ordine(con una autocertificazione), entro e non oltre 3 giorni dalla data di consultabilità del sito. Ogni successiva variazione apportata alle pagine web necessita di un’altra comunicazione da parte del professionista L'Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede alla verifica di quanto comunicato dal professionista.
Se, durante i controlli, vengono accertate delle irregolarità , l'Ordine può prendere provvedimenti sanzionatori o disciplinari.

12) Caratteristiche del sito

Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o dell’odontoiatra.
L’ indirizzo e–mail deve contenere:
- riferimenti diretti a identificare professionista
- per la corretta visualizzazione del sito, non deve essere richiesta l’installazione di software, né di cookies.

13) Contenuti del sito

Nel sito deve anche essere indicato l'Ordine Provinciale di appartenenza e il numero di iscrizione del professionista. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche che non compromettono il decoro della professione. Non sono consentite animazioni, esclusi i filmati di carattere scientifico.

14) Spazi pubblicitari e collegamenti

Il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (banner) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche. Sono esclusi dal divieto gli spazi pubblicitari “tecnici”, la cui presenza sul sito ha il solo scopo di fornire all’utente strumenti utili per visualizzare i dati (ad esempio, un software da scaricare per leggere determinati tipi di documenti come i file pdf).

15) Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici

L'utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché siano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati alle seguenti condizioni:

a) ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come semplici suggerimenti;

b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti i dati sanitari di un paziente a soggetti terzi;

c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari;

d) se il medico o l’odontoiatra predispone un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi a tutti gli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario veda i dati relativi agli altri;
e) l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra colleghi per qualche consulto su un tema specifico è consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato.

 
 

GdO 2008; 13

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