1) Pubblicità commerciale | Non è ammessa alcuna forma di pubblicità esclusivamente commerciale, promozionale e comparativa |
2) Pubblicità informativa sanitaria | È consentita ai professionisti e alle strutture sanitarie la diffusione di messaggi informativi sui titoli, le specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti |
3) Informazione scientifica | L’informazione scientifica e l’ educazione sanitaria possono essere realizzate con libertà di forme e di mezzi purché i messaggi contengano informazioni scientificamente rigorose, che non divulghino notizie inattendibili su eventuali ricerche scientifiche, tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o attese illusorie nella pubblica opinione. |
4) Competenze dell’Ordine | È affidato all’Ordine professionale competente sul territorio il compito preventivo di verifica (attraverso un’apposita commissione) e di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto delle regole attinenti la pubblicità sanitaria |
5) Forme di pubblicità | La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata attraverso diversi canali: |
6) Contenuti | La pubblicità informativa sanitaria, deve obbligatoriamente contenere: |
7) Contenuti non ammessi nell’informativa pubblicitaria | Non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli, compresa la pubblicazione di notizie che diano luogo ad aspettative illusorie, oppure che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati o comportamenti clinicamente inopportuni. Sono vietate anche le notizie e le informazioni con carattere di pubblicità promozionale e commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che siano lesive della dignità e del decoro della categoria professionale. |
8) Statistiche e promozioni farmaceutiche | E’ vietato informare gli utenti su indagini statistiche relative ai servizi sanitari o fare comparazioni che non abbiano esclusivo riferimento ai dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate. Non è ammesso nelle inserzioni ospitare altri spazi pubblicitari, soprattutto di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi sanitari. |
9) Tariffe e costi | È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe e i costi complessivi delle prestazioni erogate, purché tali elementi economici non costituiscano il contenuto essenziale del messaggio. Inoltre, i costi e le tariffe delle prestazioni non possono essere inseriti nelle targhe e nelle insegne del professionista. |
Pubblicità su Internet | |
10) Informativa sanitaria sulla Rete | E’ consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso i siti Internet, nel rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal Codice Deontologico. |
11) Comunicazione all’Ordine e successivi controlli | Il professionista che intende effettuare pubblicità su internet deve darne comunicazione all’Ordine(con una autocertificazione), entro e non oltre 3 giorni dalla data di consultabilità del sito. Ogni successiva variazione apportata alle pagine web necessita di un’altra comunicazione da parte del professionista L'Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede alla verifica di quanto comunicato dal professionista. |
12) Caratteristiche del sito | Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o dell’odontoiatra. |
13) Contenuti del sito | Nel sito deve anche essere indicato l'Ordine Provinciale di appartenenza e il numero di iscrizione del professionista. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche che non compromettono il decoro della professione. Non sono consentite animazioni, esclusi i filmati di carattere scientifico. |
14) Spazi pubblicitari e collegamenti | Il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (banner) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche. Sono esclusi dal divieto gli spazi pubblicitari “tecnici”, la cui presenza sul sito ha il solo scopo di fornire all’utente strumenti utili per visualizzare i dati (ad esempio, un software da scaricare per leggere determinati tipi di documenti come i file pdf). |
15) Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici | L'utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché siano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati alle seguenti condizioni: a) ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come semplici suggerimenti; b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti i dati sanitari di un paziente a soggetti terzi; c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari; d) se il medico o l’odontoiatra predispone un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi a tutti gli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario veda i dati relativi agli altri; |
GdO 2008; 13
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