Savini: continuiamo a batterci contro la burocrazia inutile, per noi la norma non prevede l’obbligo per gli odontoiatri, abbiamo sollecitato chiarimenti
Entro il 31 marzo prossimo i titolari di studi che detengono apparecchi radiografici devono registrare lo studio alla piattaforma STRIMS (Sistema di Tracciamento Rifiuti Materiali e Sorgenti) dell’Ispettorato per la Sicurezza Nucleare e Radioprotezione (ISIN) comunicando tutta una serie di dati sui radiografici posseduti, e poi tenerli aggiornati.
Mercoledì 8 febbraio si è svolto un seguito webinar organizzato dall’ISIN appositamente per chiarire le modalità operative per gli studi odontoiatrici per l’iscrizione alla piattaforma STRIMS indicando tutta una serie di dati sulle apparecchiature radiografiche detenute.
Dall’evento, sottolinea AIO in una nota per i propri iscritti, “sono emersi questi dettagli importanti.
Prima di inserire i dati in piattaforma il sistema permette comunque di effettuare delle simulazioni, in modo da ottimizzare, è l’auspicio, l’accuratezza della comunicazione”.
Pur invitando gli iscritti a prepararsi per ottemperare in vista della scadenza, AIO ritiene illegittima la lettura della norma che vorrebbe l’odontoiatra dover adempiere e scrive ISIN motivando il perché, secondo AIO, la norma non obbligherebbe gli odontoiatri a registrarsi alla piattaforma STRIMS.
“Anche se qualcuno se qualcuno imponesse l’obbligo, i dati da inserire sono già in possesso della Pubblica Amministrazione, quindi non vanno richiesti due volte: è sempre la legge a dirlo”, dice in una nota il segretario sindacale AIO Danilo Savini.
Tre gli argomenti sottolineati da AIO nella lettera.
1) E’ stato abrogato l’articolo 48 comma 6 del decreto legislativo 101/2020 che obbligava a registrarsi alla piattaforma STRIMS tutte le strutture detentrici di sorgenti di radiazioni soggette a notifica o provvedimento autorizzativo, includendo gli studi odontoiatrici. Infatti nel 2022 il successivo Dlgs 203 ha circoscritto l’obbligo di registrarsi a chi detiene sole fonti radiogene contenenti radionuclidi “con tempo di dimezzamento superiore a 60 giorni”. Nella lettera viene fatto notare che “nello studio dentistico, non c’è questo tipo di materiale ma si usano solo sorgenti da tubi radiogeni non contenenti alcun elemento radioattivo”.
2) Al momento dell’acquisto del radiologico l’odontoiatra deve già notiziare ad altre amministrazioni pubbliche –ARPA, INAIL, ASL, VVFF – i suoi acquisti di strumenti fonte di radiazioni. Con l’obbligo di registrarsi alla piattaforma “si assisterebbe ad una duplicazione di dati e tale duplicazione va contro la legge”, viene ricordato.
3) Viene chiesto ad ISIN, quali siano le sanzioni previste e quale sia il riferimento normativo per chi non ottemperi all’incombenza.
“AIO aspetta risposte, perché c’è il rischio di vedersi applicati sanzioni tra 2000 e 6000 euro che peraltro si riferiscono anche a trasportatori di materiale radioattivo (tanto per far capire l’illogicità di una tale imposizione)”, dice Savini che conclude chiarendo che in attesa della risposta ci si dovrà organizzare per ottemperare a quanto viene richiesto ma assicura che AIO continuerà a combattere “le sue battaglie contro la burocrazia inutile ma non esorta mai il singolo socio ad esporsi”.
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