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16 Marzo 2010

Leggi ad personam

di Norberto Maccagno


Il “Milleproroghe”, spiega il sito Wikipedia, nel gergo politico- giornalistico, è un decreto legge volto a prorogare o a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell’anno in corso. Sottolineo “disposizioni urgenti”. Venerdì 26 febbraio, dopo il percorso parlamentare, il Milleproroghe 2010 è stato licenziato anche dal Senato diventando legge dello Stato, che sarà operativa dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tra gli 11 articoli e i 77 commi, un noto quotidiano on-line dedicato al settore dentale, ne ha scovato uno che interessa direttamente l’odontoiatria. In realtà non proprio tutto il settore; diciamo una parte. Anzi, forse solo qualcuno; magari anche non più di uno o due. Così titola il quotidiano on-line: “Graziati alcuni prestanome. Non sanzionabili quelli che hanno fatto lavorare nel proprio studio un medico non iscritto all’Albo degli odontoiatri”. Il comma incriminato (il 9-quater) è contenuto nell’articolo 6, quello dedicato alla sanità, e così recita: “Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 è inserito il seguente: 1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’Albo degli odontoiatri”. Piccolo ripasso legislativo.
L’articolo 8 della legge del 5 febbraio 1992 n. 175 impone (ma come sappiamo non sempre viene rispettato) che gli esercenti le professioni sanitarie che prestano il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o agevolare l’esercizio abusivo vengano puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. La modifica introdotta dal Milleproroghe vieta (siamo sicuri che questo verrà rispettato) di applicare la sanzione agli iscritti all’Ordine che hanno consentito a medici non iscritti all’Albo degli odontoiatri, come impone la legge per esercitare la professione di dentista, ma laureati in medicina e abilitati all’esercizio della professione di curare i denti dei pazienti. Pazienti che se avessero saputo che chi stava estraendo loro il dente o mettendo un impianto ha la stessa laurea del suo medico di famiglia, magari si sarebbero rivolti a un altro studio.
Ma si sa, la tutela del paziente è un dettaglio di fronte alla salvaguardia dell’onorabilità di un medico. Il comma approvato, fortunatamente, non sana invece la posizione del medico non iscritto all’Albo chiamato dall’abilitato titolare dello studio a fare otturazioni al posto suo. Chissà poi perché il prestanome va tutelato, l’abusivo medico no. Certo, so bene che quel medico considerato dalla legge un abusivo al pari di un non laureato, rischia solo qualche centinaio di euro di multa, se patteggia, e l’eventuale sanzione da parte dell’Ordine dei medici cui è iscritto; sempre che il presidente del suo Ordine voglia aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ora vi chiedo un aiuto per dare una risposta a queste tre domande. La prima: fino a quando questa norma consentirà di “graziare” i prestanome? Il legislatore indica genericamente “fino a coordinamento legislativo”: ma che cosa vuole significare? Si intende che sarà necessaria una nuova legge in materia di esercizio esclusivo della professione di odontoiatra - come se quelle esistenti e le tante sentenze che ne hanno ribadito la legittimità non bastassero - oppure si intende che la sanatoria scadrà al termine dello svolgimento della sessione di esame suppletiva imposta al Ministero dalla sentenza del Tar Lazio per quel centinaio di medici iscritti al corso di laurea dal 1980 al 1984 che anni fa non si erano registrati all’esame che avrebbe consentito loro di iscriversi ugualmente all’Albo degli odontoiatri pur non avendone i requisiti?
La seconda domanda: ma a chi fa comodo questa norma introdotta con il Milleproroghe? Quanti sono gli iscritti all’Albo sanzionati dall’Ordine o che rischiano la sanzione facendo lavorare un non iscritto all’Albo? Non lo sappiamo, visto che l’Ordine da questo punto di vista non brilla per trasparenza non rendendo pubblici i nomi dei sanzionati. Ovviamente queste domande avremmo voluto porle direttamente al senatore Giuseppe Saro (Pdl), agronomo della provincia di Udine: colui che ha proposto il comma approvato. Lo abbiamo contattato, una sua collaboratrice molto cortese ci ha assicurato che il senatore ci avrebbe risposto, bastava mandare le domande per e-mail. L’abbiamo fatto ma probabilmente, leggendole, ha preferito soprassedere. La terza domanda che vi pongo è questa.
Visto quanto succede intorno a noi, l’uso che viene fatto delle istituzioni, dovremmo scandalizzarci per questo piccolo comma inserito nel Milleproroghe? Secondo me, sì. Non tanto perché potrebbe aiutare solo qualcuno, ma perché non è possibile pensare che viviamo in un Paese che premia chi non rispetta le regole; solo alcuni però. La norma introdotta dal Milleproroghe sana una situazione definita illegale da una legge dello Stato e ribadita da molte sentenze non da qualche mese, ma da almeno dieci anni. Allora, visto che è così facile approvare delle norme - se si vogliono approvare - perché nel Milleproroghe del prossimo anno non si inserisce un articolo di questo tipo?
In caso di condanna (o patteggiamento) per violazione dell’articolo 348 del codice penale il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all’esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l’uno o l’altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l’esercizio abusivo della professione sanitaria.”Per vedere approvata una legge contro prestanome e abusivi bisognerà aspettare che un amico o parente di un parlamentare subisca da un abusivo, anche se con laurea sbagliata, lesioni permanenti mentre gli viene inserito un impianto?

P.S. L’articolo proposto era stato inserito dall’onorevole Turco nella finanziaria 2007 ma cassato perché giudicato non presentabile in quanto “fuori tema”.

GdO 2010; 4

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