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14 Maggio 2015

Leasing, quando conviene a chi conviene. I consigli del commercialista. Parte seconda


Nell'articolo precedente abbiamo cercato di spiegare cosa è il Leasing e quali sono gli ambiti di interesse per le imprese, ad esempio i laboratori odontotecnici, ed i professionisti.

Si è anche visto che la durata minima fiscale dei contratti di leasing di beni mobili è legata al periodo di ammortamento del bene; può quindi essere utile riportare la tabella dei coefficienti che si ritiene applicabile agli gli studi odontoiatrici.

Questi i coefficienti di ammortamento  del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

• Edifici 3%
• Costruzioni leggere 10%;
• Mobili ed arredamento 10%;
• Biancheria 40%;
• Attrezzatura generica 25%;
• Attrezzatura specifica 12,50%;
• Impianti destinati trattamento acque 15%;
• Mobili e macchine ordinarie ufficio 12%;
• Macchine elettroniche compresi i computers e sistemi telefonici 20%;
• Autoveicoli da trasporto 20%;
• Autovetture, motoveicoli e simili 25%.

Le attrezzature sanitarie specifiche hanno ad esempio un coefficiente annuo d'ammortamento pari al 12.5%, cui corrisponde una durata del ciclo di ammortamento di otto anni (96 mesi); il professionista potrà, come si è visto, pattuire liberamente la durata del contratto di leasing, ma il periodo minimo di deduzione fiscale è stabilito in 48 mesi.

Leasing operativo - Noleggio

Per le operazioni di locazione finanziaria, non risulta una disposizione specifica che ne dia una definizione; l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 175/E/2003, ha fatto riferimento all'art. 17 della legge 183/1976, che le qualifica come operazioni di locazione di beni, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta del conduttore, che ne assume tutti i rischi e ha la facoltà di diventarne proprietario al termine della locazione stessa, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Il leasing finanziario è quindi tipicamente strutturato in modo da coinvolgere tre soggetti e si caratterizza per la presenza del diritto di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.
Il leasing operativo è invece un contratto con il quale il produttore di un bene lo concede in locazione contro il pagamento di un canone periodico; si contraddistingue dal leasing finanziario per i seguenti principali aspetti:

• la mancanza di tre operatori economici, cioè il produttore, la società di leasing ed il soggetto utilizzatore;

• il corrispettivo è solitamente commisurato al valore d'uso del bene;

• la durata del contratto è in funzione delle esigenze di utilizzo del bene e non è soggetta a vincoli di durata minima;

• non è prevista la possibilità di riscattare il bene al termine del periodo contrattuale (il locatario ha come finalità non tanto quella di acquisire la proprietà del bene quanto quella di utilizzare un bene);

• l'utilizzo del bene è in genere assistito da servizi accessori di manutenzione e assistenza;

• al termine del contratto il Locatore provvede a tutte le attività di ricollocazione del bene.

Da un punto di vista legale il contratto di leasing operativo si ricollega al contratto di locazione indicato negli artt. 1571 e segg. c.c.

Sotto il profilo strettamente fiscale emergono alcune importanti differenze tra leasing finanziario e leasing operativo o noleggio:

• le norme fiscali che regolano il leasing operativo o il noleggio non prevedono una durata minima, per cui le spese sostenute per noleggio di attrezzature sono totalmente deducibili, indipendentemente dalla durata del contratto sottoscritto;

• per i professionisti i canoni di leasing finanziario sono deducibili nel periodo in cui maturano (per competenza), mentre i canoni di noleggio seguono il criterio generale di cassa (quindi sono deducibili nell'anno e nell'importo in cui sono pagati); per le imprese vale sempre invece il principio di competenza e quindi questa differenza non rileva;

• il canone è fissato unitariamente senza distinzione tra capitale e interessi (come avviene invece per il contratto di leasing finanziario), con la conseguenza che lo stesso è interamente deducibile ai fini irap (gli oneri finanziari non sono rilevanti ai fini irap).

Sono elementi che possono offrire qualche vantaggio fiscale al noleggio, anche se con la riduzione della durata minima dei contratti di leasing finanziario il primo elemento di favore si è certamente assottigliato.

A cura di: dott. Fabrizio Donnini
, commercialista di Massa Carrara, consulente fiscale ANCAD

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