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13 Luglio 2021

Sospensione del sanitario non vaccinato e ruolo dell’Ordine

Iandolo (CAO): la legge è estremamente chiara, l’atto è dell’ASL e l’Ordine non fa altro che comunicarlo immediatamente all’iscritto

Norberto Maccagno

Chi sospende il medico o l’odontoiatra iscritto all’Ordine che non si è sottoposto alla vaccinazione obbligatoria?
La domanda nasce dopo che alcuni OMCeO hanno deciso di inviare esclusivamente all’iscritto la comunicazione che lo informa dell’atto in cui l’ASL accerta la non vaccinazione e il conseguente non rispetto del Decreto legge 44/2021 convertito in legge 76/2021, quindi nessuna delibera di sospensione da parte del Consiglio dell’Ordine. 

Di come “gestire” la norma in oggetto si è discusso anche in Assemblea CAO. 

“La FNOMCeO, come la CAO Nazionale, ha compito di indirizzo e coordinamento ma è l’Ordine territoriale competente ad avere l’autonomia di  decidere come comportarsi”, dice il presidente CAO Nazionale Raffaele Iandolo (nella foto) quando gli chiediamo come mai alcuni OMCeO hanno scelto una linea diversa da quella indicata dalla Federazione. “Il Decreto che impone l’obbligo vaccinale non l’ha scritto l’Ordine, ma il Governo. Peraltro non siamo neppure stati interpellati ed il ruolo che la Legge ci affida è di pura informazione”, ribadisce Iandolo citando i vari commi che compongono l’articolo 4 del Decreto 44/2021 a cominciare dal numero 6. 

“La Legge indica chiaramente che è l’ASL ad accertare la mancata vaccinazione e ne dà immediata comunicazione all’interessato ed all’Ordine, ma non parla mai di sospensione dell’iscrizione all’Ordine”, ricorda Iandolo leggendoci poi il passaggio del comma che riguarda le conseguenze della non vaccinazione: “L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2”.
Presidente Iandolo che ricorda che il ruolo dell’Ordine è poi indicato nel comma successivo dove viene scritto che “La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. 

“Quindi il ruolo indicatoci dalla Legge è quello di comunicare immediatamente all’iscritto l’atto inviatoci dall’ASL. L’Ordine ha solamente il compito di informare l’iscritto sulla decisione presa nei suoi confronti dall’ASL”, dice Iandolo sottolineando che la comunicazione potrà essere “un semplice adempimento di comunicazione confermativa svolto dagli uffici amministrativi, sussistendo il dubbio che un’eventuale convocazione del Consiglio direttivo possa far venire meno il requisito dell’immediatezza della comunicazione  previsto dalla norma ”.
“Se nel periodo necessario per convocare la riunione di Consiglio il sanitario dovesse contagiare delle persone, l’Ordine potrebbe essere addirittura responsabile di negligenza”, sottolinea Iandolo. 

Quindi nessuna sospensione dall’Ordine con relativa annotazione? 

“La FNOMCeO, nel suo ruolo di indirizzo, ha discusso quelle circolari in Comitato Centrale dove noi della CAO nazionale abbiamo espresso tutte le nostre perplessità pur adeguandoci all’approccio della maggioranzadichiaratasi d’accordo su una diversa complessità applicativa esplicitata in una comunicazione dedicata ”, ci dice Iandolo  Ma allora se l’iscritto non è sospeso dall’Ordine può continuare ad esercitare, obbiettiamo a Iandolo che ci risponde.  

“No, perché la Legge dice chiaramente che l’atto in cui l’ ASL certifica la non vaccinazione determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.  
“Se poi le autorità preposte al controllo accerteranno che il sanitario ha comunque continuato a svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali e che comportano rischio di contagio, e lo comunicheranno all’Ordine, allora apriremo un procedimento disciplinare nei suoi confronti per accettare se ha infranto la Legge, lo sentiremo ed in caso di accertata inadempienza prenderemo i provvedimenti previsti dal Codice deontologico e dalla legge”. 

Quando chiediamo al presidente Iandolo se ritiene giusto l’obbligo vaccinale lui ci risponde così: “Siamo convinti che l’obbligo vaccinale per chi professionalmente opera a contatto di paziente o di altro operatore sanitario è assolutamente condivisibile. Per la sicurezza collettiva infatti non è concepibile che in sanità possano operare soggetti pericolosi per la salute pubblica”.

 
 

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