La recente norma sulla neutralità fiscale le rende ancora più convenienti per aggregarsi. Il presidente CAO Roma ci spiega cosa sono e perché possono essere un ottimo strumento organizzativo per esercitare l’attività odontoiatrica
La recente indagine congiunturale ANDI presentata a Rimini ha evidenziato (si veda nostro approfondimento) come le STP siano in crescita, anche se lenta, a discapito degli studi monoprofessionali ed in piccola parte degli studi associati.
Da tempo, Ordine e Sindacati di categoria indicano le STP come l’unica modalità di esercizio professionale che può garantire il rispetto deontologico offrendo al contempo, sul fronte economico, tutti i vantaggi che hanno le società di capitale (se costituita in forma di Srl) ed in alcuni casi anche maggiori (per esempio non versano lo 0,5% sul fatturato dovuto ad Enpam), oltre ad una gestione più snella dal punto di vista burocratico anche in termini di autorizzazione sanitaria.
Per ricordare cosa sono le STP e quali vantaggi possono avere gli odontoiatri nell’attivarle per aggregarsi o anche solamente per trasformare il proprio studio monoprofessionale, Odontoiatria33 ha sentito Brunello Pollifrone (nella foto), presidente CAO Roma, da sempre “promotore” di questa forma societaria e rappresentante della CAO provinciale che vanta il più alto numero di STP iscritte nel proprio albo.
Presidente Pollifrone cosa è una STP?
La Società Tra Professionisti (STP) è un nuovo modo di intendere la professione. Da una parte abbiamo il capitale, gestito per lo più ormai da fondi internazionali di investimento, che vuole trarre profitto dalla nostra professione. Dall’altra, c’è il modello classico dello studio monoprofessionale, che non è più competitivo e che ha bisogno di organizzarsi in maniera differente per rispondere alle nuove sfide che la moderna società ci impone. Tecnologie sempre più innovative e necessarie, pubblicità e concorrenza sempre più aggressive. La STP si pone l’obiettivo ambizioso di mantenere il delicato bilanciamento tra prestazione intellettuale e attività di impresa: i vantaggi dell’impresa a servizio dell’attività professionale.
Quali sono allora i vantaggi di una STP?
La STP può essere costituita secondo tutti i modelli societari previsti dal nostro Codice Civile: società di persone, società di capitali, società cooperative. Se un professionista titolare di uno studio odontoiatrico si trasforma, ad esempio, in STP Srl, potrà usufruire di tutti i benefici fiscali di una gestione sotto forma di impresa, come i crediti di imposta per l’acquisto di nuove apparecchiature, la pianificazione fiscale, i finanziamenti agevolati, solo per citarne alcuni.
Una STP può essere costituita anche con un unico socio?
Alcuni potrebbero pensare che la STP unipersonale sia una contraddizione in termini, in quanto le STP nascono proprio per agevolare il fenomeno aggregativo. Tuttavia, poiché è possibile utilizzare tutti i modelli societari previsti dal nostro Codice Civile, non si può escludere la possibilità di costituire una STP unipersonale secondo i modelli previsti dalla legge per le S.r.l. e le S.p.A. Molti colleghi stanno utilizzando il modello della STP S.r.l. unipersonale come strumento per il passaggio generazionale, ovvero costituiscono prima una STP e poi cedono gradualmente le quote a uno o più giovani colleghi che vogliono subentrare nella gestione dello studio. In questo modo garantiscono sia un costante affiancamento ai giovani colleghi e contemporaneamente valorizzano economicamente la cessione dell’attività.
Dal punto di vista degli obblighi Ordinistici cosa deve fare chi vuole costituire una STP?
Successivamente alla costituzione della società e all’iscrizione in Camera di Commercio, va presentata una domanda di iscrizione al Consiglio dell’Ordine professionale in cui la STP ha posto la sede legale. La società verrà iscritta presso una sezione speciale dell’Albo di appartenenza dei soci professionisti. L’Ordine svolge una fondamentale azione di controllo volta a verificare l’osservanza da parte della società delle norme previste dalla legge. Ricordo che soltanto ad avvenuta iscrizione da parte dell’Ordine la STP potrà avviare la propria attività sanitaria, secondo le regole previste dalla legislazione regionale vigente. Se i soci professionisti esercitano tutti la stessa professione, allora si tratterà di una STP monodisciplinare, mentre se esercitano professioni diverse sarà una STP multidisciplinare. La società multidisciplinare sarà iscritta presso l'albo relativo all'attività individuata come prevalente ovvero, in caso contrario, l’iscrizione della STP verrà richiesta a tutti gli albi degli ordini professionali la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale multidisciplinare. Ferma restando, infatti, la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è subordinato alle regole deontologiche del proprio albo, la S.T.P. risponde autonomamente dell’incarico professionale ricevuto seguendo le regole deontologiche dell’albo al quale risulta iscritta.
Poi ci sono i vantaggi dal punto di vista dell’autorizzazione sanitaria. Ci sintetizza quali?
Ad onor del vero la prima Regione che ha normato in materia di STP è stata la Calabria, noi nel Lazio siamo arrivati subito dopo, cercando di continuare sulla strada intrapresa dai colleghi calabresi. La questione era molto complessa: bisognava evitare, soprattutto in regioni come la nostra dove aprire una struttura sanitaria sotto forma di impresa richiede tempi lunghissimi e requisiti molto stringenti, che le STP venissero equiparate ad un’attività ambulatoriale. Oggi nel Lazio, come in tante altre regioni, se pur con piccole differenze, aprire una STP richiede gli stessi requisiti già previsti per uno studio odontoiatrico, senza necessità quindi di effettuare alcuna modifica strutturale, e con avvio dell’attività in tempi immediati. Permettetemi di ringraziare, per il grande lavoro svolto con i rappresentanti regionali, il dott. Carlo Ghirlanda, presidente ANDI Nazionale, con il quale abbiamo condiviso tutto il percorso di riforma normativo delle STP nel Lazio.
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