Il rischio, scrive il presidente CAO di Cuneo, è che con la scusa della pandemia si possano allargare competenze professionali rischiando che atto medico ed atto sanitario vengano messi sullo stesso piano
Si sta sviluppando un vivace dibattito attorno alla facoltà attribuita a figure diverse dai Medici (e degli Odontoiatri) di somministrare i vaccini alla popolazione. Appare chiaro che l'estensione delle categorie abilitate risponda all'esigenza di avere a disposizione una grande quantità di operatori da adibire al compito di vaccinatori (compatibilmente con l'approvvigionamento delle dosi), seguendo l'approccio pragmaticamente anglosassone che non serve una laurea per fare un'intramuscolo, soprattutto in situazione di emergenza.
Dal tono del dibattito appare altrettanto chiaro che all'interno delle stesse categorie di sanitari si sta determinando un inasprimento di posizioni tese a mantenere per la propria categoria prerogative definite inderogabili, preoccupate della cessione di competenze a favore di altre ritenute, a torto o ragione , meno qualificate. L'orientamento recente ritiene atti tipicamente riservati alla professione medica quelli che potrebbero comportare al paziente serie implicazioni (come gli interventi chirurgici e la prescrizione di farmaci); concetto ribadito nel codice deontologico che indica come di esclusiva competenza del medico solo la diagnosi e la prescrizione della cura.
Quindi l’attività consentita solo al medico e non ad altre professioni dovrebbe limitarsi all’atto diagnostico/prescrittivo e non già terapeutico o riabilitativo, tanto meno preventivo; e solo la preparazione del medico consente nella pratica clinica di giungere ad una diagnosi non solo di scopo, utile per singole attività assistenziali, ma alla Diagnosi che condiziona necessariamente qualsiasi atto terapeutico successivo.
Credo che le legittime preoccupazioni derivino da una visione che se pur erronea sta sempre più prendendo piede, in particolare da parte della politica, derivata da una semplicistica visione di cosa sia un "atto medico" e la sua declinazione pratica, “l'atto sanitario".
La comparsa di figure che con caratteristiche professionalizzanti e percorsi formativi universitari ha poi determinato la presenza di categorie che possono a buon diritto definirsi "dottori" in quanto in possesso di competenze specifiche su vari aspetti terapeutici e clinici.
Forse la confusione deriva dalla tentazione da parte della politica innanzitutto (tesa a deprofessionalizzare nell'illusione di avere risparmi) e nella stessa opinione pubblica di dividere le prestazioni in "semplici", affrontabili da chiunque purchè dotato di formazione specifica, e "complesse" riservate a chi sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte medica.
Non è certo stilando un lungo e inevitabilmente parziale elenco di prestazioni ammesse che si risolve il problema, ma incoraggiando questa strada probabilmente si determineranno alcuni effetti, in particolare nel nostro paese dove per anni si è scarsamente integrato il sistema formativo delle varie figure coinvolte. In primis, si tenderà a demandare a operatori "tecnici" l'esecuzione di alcune prestazioni, giustificandone la minor retribuzione con la minor preparazione; per le stesse ragioni diverranno via via più estesi gli ambiti in cui potranno operare in autonomia (ma se già fanno questo, perché non possono fare anche quello?); si incrementerà il comparto della formazione professionale, imponendo a queste nuove figure obblighi e adempimenti nuovi, giustificandoli con la necessità di incrementare la preparazione specifica.
Nel nostro settore dovrebbe destare molta preoccupazione la sentenza europea che consente a chi, nel suo Paese, ha ricevuto una formazione che gli permette di svolgere atti che in altri paesi sono riservati al Medico e che , per il principio di libera circolazione, può legittimamente svolgere gli stessi atti ovunque. Sarebbe importante avere la stessa sollecitudine dimostrata nell' accettare passivamente la sostanziale abrogazione del comma 536 dell’ emendamento Boldi anche nella valutazione di quali conseguenze questa sentenza possa provocare, e nel contrastarne attivamente gli effetti nefasti.
L’Unione Europea dei Medici Specialisti ha adottato fin dal 2005 una definizione di atto medico che sembra molto convincente: “L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.
Forse da qui si può partire, per evitare che con la scusa della pandemia (e della guerra tra poveri che inevitabilmente ne farà seguito) si possano cristallizzare posizioni o interpretazioni che sono funzionali solo al benessere dei vari potentati, non certo a quelli del paziente.
Gian Paolo Damilano, presidente CAO (Cuneo)
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