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19 Dicembre 2017

Consenso informato obbligatorio anche per le prestazioni odontoiatriche? La legge sul biotestamento sembrerebbe prevederlo, ma forse anche no


L'approvazione della Legge "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" potrebbe aprire un fronte anche per gli odontoiatri in tema di obbligo di consenso informato scritto.

"Sembra proprio che con la legge sul biotestamento il legislatore abbia deciso di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina legislativa, di natura generale, per consenso alle cure", commenta ad Odontoiatria33 l'avvocato Silvia Stefanelli, esperto di diritto sanitario.

Fino ad ora, infatti, l'acquisizione del consenso da parte del paziente era previsto come obbligatorio per legge solo in alcune ipotesi specifiche (donazione sangue, partecipazione sperimentazione di unfarmacoo accertamenti di un'infezione daHIV, anestesia, trapianto di rene, interruzione volontaria dellagravidanza, rettificazione in materia di attribuzione di sesso, procreazione medicalmente assistita).

"Oggi l'art. 1 della legge sul biotestamento richiamando gli art. 2, 13 e 32 della nostra Costituzione ed altresì gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, -continua l'avv. Stefanelli- sancisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata..." Ma il successivo comma 5 sancisce poi che "Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici."

Una formulazione per indicare che solo quei trattamenti sono da considerare ai fini del consenso informato obbligatorio oppure anche per quei trattamenti, chiediamo all'avv. Stefanelli?

"Certamente il primo dubbio che sorge è sull'ampiezza dell'obbligo: dobbiamo intendere che sono ricompresi "tutti" i trattamenti oppure (tenuto conto dell'incipit "i fini della presente legge") solo quelli espressamente elencati (cioè nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale)? A mio parere l'interpretazione corretta è quella che vede l'obbligo esteso a tutti i trattamenti: ciò si desume sia da un criterio letterale che dall'esegesi della norma. Sotto il profilo letterale occorre tener conto che l'art. 1 inizia con "nessun trattamento": l'aggettivo "nessuno" porta ritenere che non ci possa essere nessuna esclusione.

Inoltre è fatto noto che la legge nasce proprio per consentire di interrompere la nutrizione e l'idratazione artificiale, sulla cui natura di "trattamenti sanitari" si è infatti consumato il dibattito relativo all'approvazione della legge: ne deriva che il richiamo espresso a tali due erogazioni è proprio per ricomprendere le stesse all'interno della nozione giuridica di trattamento e quindi consentire al malato di decidere - tramite i DAT - se essere o meno sottoposto a tali erogazioni".

Per l'avvocato Stefanelli non sembrano quindi esserci dubbi circa il fatto che da ora in avanti il consenso dovrà essere acquisito, per legge, per tutte le cure.

Ma come dovrà essere acquisito?

La stessa legge stabilisce che il consenso informato è "documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni" (il che non vuole dire che deve essere necessariamente scritto ma che esister un documento scritto da quale si evince che il consenso è stato acquisito) oppure nell'ipotesi di persona con disabilità "attraverso dispositivi che le consentano di comunicare".

"Inoltre -precisa l'avv. Stefanelli- la legge stabilisce che ai fini della conservazione il consenso deve essere "inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".

Più attendista il presidente ANDI Gianfranco Prada che, sentito da Odontoaitria33, dice: "Abbiamo seguito l'iter di formulazione ed approvazione di questo provvedimento che affronta la delicata tematica del consenso informato, disciplinandone le modalità di espressione e di revoca, nonché le condizioni e le disposizioni anticipate di trattamento, al fine di disciplinare una tematica molto delicata quale quella di consentire all'individuo di dichiarare il proprio orientamento sul "fine vita", nel caso in cui sopravvenga una incapacità di intendere e di volere".

"Indubbiamente leggendo il testo i dubbi che l'obbligo riguardi tutti i trattamenti c'è anche se, a mio parere, il comma 5 sembrerebbe escluderlo".


Presidente Prada che informa come l'ANDI si sia subito attivata per fare analizzare ai propri consulenti la norma ed abbia attivato i propri canali parlamentari per un parere ufficiale.

"La mia personale lettura -conclude il presidente ANDI- e quella che la legge si possa applicare anche ai trattamenti odontoiatrici per le ipotesi di incapacità sopravvenuta del paziente. Comunque i dentisti già oggi informano i pazienti sui trattamenti da effettuare e con l'obbligo di preventivo scritto li informano chiaramente sulle terapie proposte, un obbligo scritto del consenso informato sarebbe un'inutile impiccio burocratico che non porterebbe nessuna ulteriore tutela per i nostri pazienti".

Norberto Maccagno

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