L’entrata in vigore del Decreto sul profilo dell’ASO apre la questione della formazione, certamente il punto nodale di tutto l’impianto normativo. Formazione di competenza delle Regioni e delle Province autonome che, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, dovranno programmare i corsi di formazione e autorizzare “le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti”.
Le Regioni hanno 6 mesi di tempo per recepire l’accordo.
Per diventare ASO si dovrà aver frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione e specifico per Assistente di studio odontoiatrico, che dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione non potrà durare più di 12 mesi ed il tirocinio sarà svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.
La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, il superamento dell'esame consente di ottenere l'attestato di qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale.
La qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per accedere al corso l’aspirante ASO dovrà avere assolto alla scuola dell’obbligo. Sono esentati dal conseguimento dell’attestato necessario per essere assunti come ASO, ma non ottengono l’equiparazione con la nuova figura professionale ASO, chi alla data del 6 aprile 2018 (data in cui è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) può vantare negli ultimi 5 anni (anche in forma non continuativa) un inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona o similari, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi.
Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della Legge, la documentazione deve essere acquisita entro il 6 ottobre 2018. Saranno sempre le Regioni e le Provincie autonome a indicare, validare e certificare le competenze, definendo i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
Le ASO che hanno conseguito l’attestato di qualifica ed i lavoratori esentati sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.
Questo quanto prevede il Decreto approvato in Gazzetta Ufficiale, ma non tutto sembra essere chiaro. Abbiamo chiesto al presidente ANDI Gianfranco Pradaed al Segretario generale SIASO Fulvia Magenga di darci il proprio parere sui alcuni dubbi emersi dopo la pubblicazione del Decreto che i lettori hanno inviato alla redazione di Odontoiatria33.
I quesiti:
Per il presidente ANDI Gianfranco Prada “si dovrà provvedere affinché le stesse acquisiscano l’attestato di qualifica entro 36 mesi dalla data della firma dell’Accordo, riconoscendo le competenze già acquisite secondo quanto stabiliranno le Regioni”.
Di parere diverso il segretario Magenga che invece ritiene che il testo del Decreto dica chiaramente che devono ottenere il certificato effettuando l’intero percorso formativo. Regioni, dice il Segretario SIAS, “che dovranno valutare i titoli conseguiti dalle Assistenti e rilasciati da enti formativi o associazioni”.
Per il Presidente ANDI “la norma non è chiara e si dovrà verificare con il Ministero cosa intendeva quando ha indicato che il datore di lavoro dovrà “provvedere”. “Credo –dice il presidente ANDI-che se il datore di lavoro vuole mantenere la collaborazione con la propria assistenze non abbia nessun problema ad agevolare la formazione che necessita per completare il suo percorso formativo, ma diverso è dire che sia obbligato”.
Per il Segretario SIASO invece non ci sono dubbi, il datore di lavoro dovrà “provvedere” a fare acquisire alle Assistenti assunte l’attestato previsto dalla Legge, sia con permessi retribuiti che accollandosi le spese di formazione. Per entrambi i costi necessari per frequentare il corso ASO che rilascia il certificato sono indubbiamente e completamente a carico del lavoratore che vuole ottenere l’attestato professionale.
La norma non lo prevede, è il lavoratore che deve presentare al datore di lavoro la documentazione comprovante l’assunzione per il periodo indicato dalla legge. Il segretario SISAO consiglia alle Assistenti già assunte di raccogliere le buste paga, o eventualmente chiedere al loro datore di lavoro di contattare il consulente del Lavoro e verificare come sono state inquadrate anche attraverso l’INPS. Spesso, dice Il segretario SIASO, “i commercialisti hanno sbagliato l’inquadramento ed allora si dovrà tentare di modificare o chiarire. Questo sarà uno dei punti da chiarire con il Ministero e le Regioni”.
In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
In questo periodo di transitorio si può comunque assumere dipendenti privi dell’apposito titolo per i successivi 24 mesi dalla firma del provvedimento, fermo restando l’obbligo di provvedere affinché il titolo venga acquisito entro i 36 mesi successivi.
Sia il presidente ANDIche il segretario SIASOammettono che questo può essere un problema anche se l’impegno dei sindacati per incalzare le Regioni all’attivazione dei corsi sarà, “massimo”.
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