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02 Settembre 2019

Trattamenti di medicina estetica e laureato in odontoiatria, il CSS (meglio) precisa

Nuovo parere sul tema che ribadisce quanto già indicato nel 2014 ma meglio, definendo le aree anatomiche di intervento, auspicando l’inserimento della materia nel percorso formativo.


Sollecitato con tre note differenti inviate alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (DGPROF) da SIMEO, POIESIS e ANDI, il Ministero della Salute ritorna sulla questione della liceità delle terapie estetiche del viso da parte dei laureati in odontoiatriae protesi dentaria coinvolgendo nuovamente il Consiglio Superiore di Sanità richiedendo un nuovo parere. Associazioni e società scientifiche contestavano quanto indicato nella circolare del 2014. 

In particolare, secondo la sintesi fatta dallo stesso Ministero della Salute, per SIMEO, POIESIS e ANDI non trova fondamento giuridico la limitazione che indica che la cura estetica può essere effettuata solo se la stessa è finalizzata alla cura odontoiatrica. 

Tra le altre questioni “non condivisibili” per le Associazioni e Società scientifiche anche quelle in cui il Ministero, nel 2014, aveva ritenuto “la legittimità degli interventi da parte dell'odontoiatra solo alla zona labiale in quanto 1' art. 2, comma 1, della legge 409/1985 elenca "denti", "bocca" "mascelle" e "relativi tessuti" e quello di escludere “dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alla previsione dell’art. 2 della legge 409/85".  

Infine per SIMEO, POIESIS e ANDI, il parere del 2014 “è anacronistico in quanto non recepisce in modo adeguato le novità introdotte dalla normativa europea in campo odontoiatrico”. 


Il percorso decisionale

 Il 21 agosto 2019 il Ministero della Salute ha inviato alle Associazioni e Società scientifiche richiedenti il parere del Consiglio Superiore di Sanità. CSS, che prima di formulare il nuovo parere ha audito: SIMEO (Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica); POIESIS (Associazione Perioral and Oral Integrated Esthetic Sciences Intenational Society); ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani); SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica); AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica); ISPLAD (Intenational Italian Society of Plastic - Regenerative and Oncologie Dermatology); SIDEMAST (Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse); SITri (Società Italiana di Tricologia; FIME - Federazione Italiana Medici Estetici); SIRNA (Società Italiana Radiofrequenza non Ablativa). 

CSS che, nel parere, evidenza come la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale “ritiene evidente che il processo formativo di tale professionista è finalizzato all’acquisizione di ampie e specifiche competenze, tuttavia circoscritte nel delineato e specialistico settore della patologia odontoiatrica”. In sintesi viene ricordato come il piano formativo dell’Odontoiatra non comprenda questa materia. Inoltre il CSS richiama l’attenzione sul fatto che nel formulare il parere è stato tenuto conto del fatto che rispetto al parere del 2014 “nulla è innovato in merito alla normativa di riferimento” e “che la medicina estetica non è compresa nell'elenco delle specialità medico­chirurgiche riconosciute a livello europeo, mentre fa parte del curriculum formativo di numerose specialità medico-chirurgiche (chirurgia plastica, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, otorinolaringoiatria) e che fino ad ora i Master in medicina estetica sono stati riservati ai laureati in medicina e chirurgia e solo recentemente ne è stato istituito uno riservato ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria”.


 Il Parere

 Il CSS esprime “parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica, da parte dell'odontoiatra, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti- dove per "relativi tessuti" si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all'area sottozigomatica- e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica "correlata", e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni del!' art. 2 della legge 409/85”. 

Inoltre il CSS auspica che “il percorso formativo in odontoiatria preveda e conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento, estetiche e funzionali, relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui, vale a dire la zona perilabiale e dei mascellari superiore ed inferiore fino all’area sottozigomatica”. 

CSS che ricorda come “la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia.   



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