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06 Aprile 2021

Oggi la scadenza dell’invio dei dati per l’obbligo vaccinale degli operatori sanitari

Lo impone il Decreto 44/21: tutti i datori di lavoro devono comunicare i dati dei propri dipendenti operatori d’interesse sanitario, gli Ordini di tutti gli iscritti. Come fare ed i dubbi ancora da chiarire

Norberto Maccagno

Scade alla mezzanotte di oggi 6 aprile il termine per l’invio, da parte di Ordini e datori di lavoro, dei dati degli iscritti e dei dipendenti ai fini dell’obbligo vaccinale.
A prevederlo è l’articolo 4 della Legge N.44/2021 pubblicata in G.U. il primo aprile 2021. La norma introduce la vaccinazione come “requisito essenziale all’esercizio della professione”, pena la non possibilità di esercitare a stretto contatto con il paziente.
Il datore di lavoro, in caso di rifiuto alla vaccinazione del proprio dipendente, dovrà destinarlo ad altra mansione o se non è possibile sospenderlo senza retribuire lo stipendio. I professionisti sanitari, saranno invece sospesi dal proprio Ordine.

Gli Ordini professionali, per il settore dentale quello degli Odontoiatri e degli Igienisti dentali, dovranno inviare gli elenchi dei propri iscritti alla Regione di competenza o alla Provincia autonoma. 

datori di lavoro dovranno inviare l’elenco dei propri dipendenti operatori d'interesse sanitario (ASO). Non è chiaro cosa si debba fare per le Assistenti di studio, visto che il profilo professionale ASO è ancora in una fase transitoria e fino al 20 aprile possono svolgere tale funzione anche chi non è in possesso dell’attestato di qualifica o che può dimostrare i 36 mesi di assunzione.
Per la CAO di Torino dovranno essere trasmessi anche i dati del personale di segreteria, come era stato concordato con il Governatore del Piemonte per rendere lo studio odontoiatrico Covid free. Per il SIASO il decreto indica che si debba considerare solo i dipendenti assunti come ASO. 


Modalità di invio

Se la norma indica, genericamente, di inviare a Regioni e Province autonome “l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza”, alcune Regioni hanno comunicato agli Ordini provinciali indirizzi Pec specifici a cui inviare i dati richiesti. Sarà quindi utile confrontarsi con il proprio Ordine provinciale prima di inviare i dati. 

Anche su quali siano i dati da inviare non c’è uniformità tra le Regioni. Per esempio la Regione Piemonte richiede solamente il Codice Fiscale, qualifica professionale e regione di residenza, altre come l’Emilia Romagna richiede Nome, Cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nominativo datore di lavoro, comune provincia e CAP di residenza, ASL di residenza, mansione (ASO).

Stesso discorso vale per come i dati vanno inviati. Molte Regioni invitano a scaricare un file Excel da compilare ed allegare alla Pec, (a questo link un programma gratuito che consente di gestire i file .xlsx senza dover acquistare il programma di Microsoft), altre non hanno dato indicazioni specifiche su come trasmettere i dati previsti. 


Sanzioni

Il Decreto non prevede sanzioni per chi non rispetta le tempistiche di invio, alcuni Ordini invitano a farlo “al più presto”, anche per via della scadenza troppo a ridosso delle festività. Per gli operatori sanitari e quelli d’interesse sanitario che una volta convocati dalla propria Asl di riferimento si rifiuteranno a sottoporsi a vaccinazione, la norma demanda al datore di lavoro di adibire “il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al  comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso oemolumento, comunque denominato”. La sospensione, viene indicato nel Decreto, “mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il 31 dicembre 2021”.        

Per medici, odontoiatri ed igienisti dentali liberi professionisti che si rifiutano di sottoporsi a vaccinazione, la sospensione "è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza".

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