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19 Aprile 2021

Covid-19, le nuove regole per ammettere i lavoratori al rientro

Una circolare del Ministero della salute indica le novità che riguardano i lavoratori su quarantena e pazienti lungo-positivi


Differenziarli in gravi e meno gravi, accompagnare chi non si negativizza a un sereno rientro al lavoro, agevolare i contatti stretti dei positivi: ecco in sintesi le nuove regole per ammettere i lavoratori al rientro dal Covid dettate dalla circolare della Direzione prevenzione del Ministero della Salute che fa tesoro sia delle circolari Inps e sia di norme recenti come il Dpcm 3 dicembre 2020, che impedisce il rientro sul luogo di lavoro ai pazienti che non si negativizzano anche se guariti da settimane.  

La circolare elenca cinque casi. I primi tre riguardano i positivi con sintomi gravi (polmonite bilaterale od infezione respiratoria acuta), paucisintomatici ed asintomatici, poi si passa ai "lungo-positivi" e infine ai contatti di lavoratori contagiati. 


  • I lavoratori positivi con sintomi gravi, reduci o meno dalle terapie intensive, potrebbero aver riportato esiti come la perdita del 20-30% della capacità polmonare e necessitare di cicli di fisioterapia respiratoria. Pertanto, il medico competente, così come nelle assenze di oltre 60 giorni effettua la visita precedente a riammissione al fine di valutare l'idoneità alla mansione ed i profili specifici di rischio, effettuerà la stessa visita all'avvenuta negativizzazione del paziente indipendentemente dalla durata dell'assenza di malattia di quest'ultimo.  


  • Per i positivi paucisintomatici con sintomi "simil influenzali" o diversi da quelli sopra esposti, la ripresa del servizio è possibile dopo minimo 10 giorni di isolamento di cui 3 senza sintomi (fatta eccezione per la perdita o il peggioramento del gusto e dell'olfatto, che possono perdurare) e l'esecuzione di un tampone molecolare con esito negativo.  


  • Stesse regole per i positivi asintomatici. Le ultime due categorie dopo il tampone negativo devono ottenere la certificazione di avvenuta negativizzazione dal medico curante o dal Dipartimento di prevenzione Ats - le modalità variano a seconda delle disposizioni della regione o provincia autonoma - e farla pervenire al datore di lavoro, senza bisogno di passaggio dal medico competente. "I lavoratori positivi con guarigione certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate".  


  • Per le più recenti evidenze scientifiche, i positivi a lungo termine, se asintomatici da almeno 7 giorni tranne che per asgeusia e disgeusia, dopo 21 giorni possono interrompere l'isolamento essendosi praticamente azzerate le probabilità di essere contagiosi. Possono dunque lavorare a distanza, ma non possono certo produrre certificato di avvenuta negativizzazione e quindi non possono rientrare al lavoro. Per loro ci vorrà un certificato di prolungamento della malattia del medico curante. Invece il rientro è possibile solo dopo un tampone "molecolare od antigenico" con esito negativo, eseguito in struttura del Servizio sanitario o da esso "accreditata od autorizzata". Il certificato di avvenuta negativizzazione, che il Protocollo del 20 aprile 2020 tra governo e sindacati prevede spetti al mmg o al Dipartimento di prevenzione dell'Asl, andrà inviato on line al datore di lavoro dallo stesso lavoratore.
  • Gli asintomatici contatti stretti di lavoratori positivi possono farsi destinare allo smart working dal datore come da circolare Inps 3653 del 9 ottobre 2020, ma se le loro mansioni precludono tale chance devono informare il medico di famiglia che rilascerà loro il certificato di malattia. Si profila in tal caso una quarantena di 10 giorni al termine della quale in caso di non contagio servirà comunque un tampone negativo - molecolare od antigenico - a formalizzare la possibilità di rientro al lavoro. La procedura prevede che il referto del tampone sia trasmesso dal Dipartimento di prevenzione Asl al lavoratore e da quest'ultimo al datore di lavoro "per il tramite del medico competente" ove ve ne sia uno in azienda. 


Mauro Miserendino per Doctor33

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