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14 Dicembre 2022

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nello studio odontoiatrico: cosa ricordare

Non deve essere una semplice compilazione di un documento pre-elaborato ma la conseguenza di una attenta analisi della propria realtà lavorativa. I consigli dell’esperto su cosa considerare e come valutare


La valutazione del rischio nell’ambiente di lavoro, studio odontoiatrico compreso, è normata all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. L’obiettivo è quello di valutare i rischi presenti sul posto di lavoro ed elaborare un programma per adottare le procedure necessarie per prevenirli ed evitarli. Analisi e procedure di prevenzione, ma anche le indicazioni sulle procedure ed i comportamenti che i lavoratori devono adottare per lavorare in sicurezza, devono essere poi indicate dal titolare dello studio nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR).A ricordare l’importanza, anche ai fini legali, del DVR è stata nei giorni scorsi la CAO Nazionale in tema di medico competente. 

La valutazione dei rischi richiede un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali il lavoratore viene a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni”, spiega ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio (nella foto), consulente OMCeO Roma ed uno degli autori del libro “Le infezioni nello studio odontoiatrico” (Edizioni EDRA) nel quale vi è un capitolo proprio sula valutazione dei rischi ed il DVR.

La valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, alle scelte effettuate in merito alle attrezzature, alle sostanze, all’ergonomia dei luoghi di lavoro.“La valutazione dei rischi –continua Tuzio- è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture e impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi”. 

Questi gli indirizzi da considerare:

·      Osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi).

·      Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (individuazione dei pericoli derivanti dalle singole mansioni).·      Osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli).

·      Esame dell'organizzazione del lavoro (principi ergonomici).

·      Rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro, e analisi delle modalità in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro. 

Nell’effettuare la valutazione dei rischi si deve ovviamente considerare i criteri e le indicazioni indicate dalle normative per garantire la sicurezza e la salute del lavoratore”, chiarisce Tuzio. Al fine di valutare tutti i rischi presenti, il consiglio è quello di suddividere questa analisi in settori specifici di valutazione riferibili ad aree omogenee di rischio (ad esempio: assistenza durante il trattamento odontoiatrico, riordino e sterilizzazione dello strumentario e delle attrezzature, decontaminazione e disinfezione degli ambienti dedicati alla pratica odontoiatrica, ecc.). 

Tale analisi –continua il consulente OMCeO Roma- si fonde con la valutazione dei rischi in relazione alla tipologia di lavoratori esposti, alla mansione svolta e alle eventuali aree della struttura che lo interessano, gli impianti che utilizza o dei quali si serve in caso di emergenza. Ovviamente il processo di analisi e valutazione riguarda anche quei rischi che non possono essere ricondotti a un'unica specifica "non conformità" o non interessano un "unico" aspetto legato alla sicurezza, ma potrebbero configurarsi come "trasversali" e interessare contemporaneamente parti della struttura e dell'attività svolta, gli impianti, le macchine, ecc.”. 

Tuzio indica tre macrocategorie ai fini dell'attività di valutazione dei rischi:

Rischi trasversali e organizzativi, derivanti da criticità connesse all'organizzazione del lavoro e delle mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche ripetute e non differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere.

Rischi per la sicurezza, ovvero tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio d'incendio, non conformità a carico di parti dell'immobile o dei singoli locali, ecc. In generale, in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico e infortuni.

Rischi per la salute, ovvero quelli derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, ecc.) e biologici come, ad esempio, alla salubrità dei locali, condizioni igienico-sanitarie, microclima, e in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in caso di esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati. 

Per ogni pericolo accertato, si dovrà procedere a stimare con quale probabilità si possa verificare un evento pericoloso e determinare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere.  

Si dovrà poi definire delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare, definendo una corrispondente scala di priorità al fine di ridurre in modo sensibile il livello del rischio indicando la fonte del rischio e le misure di protezione da adottare sia in termini di procedure che di DPI da adottare. 

Effettuata la valutazione, si dovrà elaborare il Documento Valutazione dei Rischi sulla base di quanto rilevato e definito. Documento che deve essere datato e sottoscritto da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.  

Il DVR deve essere condiviso con i lavoratori e periodicamente aggiornato ogni volta che vengano introdotte modifiche significative nell’organizzazione del lavoro ma anche acquistati nuovi strumenti e macchinari o introdotte nuove procedure cliniche”, continua Tuzio che aggiunge: “a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione dovranno essere aggiornate nel documento di Valutazione dei rischi entro trenta giorni”. 

Tuttavia -conclude l’esperto-, per particolari tipologie di rischio, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la valutazione: per il rischio biologico, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata, e con cadenza almeno quadriennale per i rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali)”. 


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