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07 Ottobre 2024

Lede il decoro professionale la pubblicità non trasparente che offre sconti e pubblicizza dispositivi medici su misura

La Cassazione conferma la sanzione inflitta ad un iscritto dell’Ordine di La Spezia che dovrà scontare la sospensione dall’esercizio per 4 mesi


Pubblicita stop

La Cassazione conferma la legittimità dell’Ordine di sanzionare l’iscritto per aver leso il decoro professionale attraverso messaggi pubblicitari non trasparenti e veritieri. Nel novembre del 2014 la CAO della Spezia infligge ad un proprio iscritto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi, per avere leso il decoro professionale effettuando una pubblicità non trasparente e mancante di veridicità e per aver utilizzato mezzi pubblicitari, seppure consentiti, in modo improprio e incompleto, con forma e contenuto irrispettose della normativa nonché lesive della dignità e del decoro professionale, in violazione degli art. 55 e 56 del codice deontologico. 

L’odontoiatra, si legge nella sentenza della Cassazione (numero 25820 del 27 settembre 2024), “attraverso l’utilizzo di volantini, cartelloni pubblicitari stradali o litografie affisse sul retro di mezzi pubblici per il trasporto urbano, in cui campeggiava, con la mera indicazione di un numero verde, il nome della società “Dental Più”, a lui riconducibile e in realtà non autorizzata e inattiva; vi si pubblicizzava la realizzazione di impianti, corone e protesi mobili, cioè di dispositivi medici su misura, la cui pubblicità al pubblico è vietata.  Inoltre, ricordano i Giudici, “la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali ‘servizio low cost’ e ‘gratis’ che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l'ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione”. 

Contro la sanzione l’iscritto, che era già stato sanzionato con la “censura”, nel 2022 per una vicenda simile, ricorre alla CCEPS, che da ragione alla CAO di La Spezia, così come la Cassazione. Cassazione che ribadisce come “gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario”, e che la pubblicità informativa “deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”. 

La pubblicità proposta, invece, è stata ritenuta “una comunicazione basata prevalentemente su aspetti commerciali attraverso la prospettazione di sconti non meglio specificati e non parametrati a un prezzo base, modalità questa indispensabile a tutelare il consumatore e a indirizzarlo sulla base di una scelta libera e consapevole, così disattendendo la ratio della normativa in materia pubblicitaria”. 

La sentenza”, dice ad Odontoiatria33 il dott. Sandro Sanvenero, presidente della CAO di La Spezia all’epoca dei fatti, “non fa altro che confermare la linea che ho sempre tenuto per cercare di contrastare messaggi commerciali in particolare quelli che propongono sconti e pubblicizzano dispositivi medici su misura e vengono veicolati a nomi di marchi che in realtà non sono i titolari dell’autorizzazione sanitaria in capo invece allo studio/ambulatorio, solitamente una società con una ragione sociale differente”.    


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