HOME - Normative
 
 
09 Dicembre 2024

Il CED motiva il perché l’odontoiatra non è un fabbricante

Legittimato nel realizzare dispostivi medici su misura in studio, ma deve giustificare perché non ha utilizzato uno realizzato da un fabbricante e descrivere il processo di realizzazione

Norberto Maccagno

cad cam

Il Consiglio dei Dentisti Europei (CED) ha aggiornato la sua posizione ufficiale in merito al Regolamento UE sui dispositivi medici (MDR) e alle procedure CAD/CAM realizzate direttamente nello studio odontoiatrico

Con questa dichiarazione, il CED intende chiarire il ruolo e le competenze dei dentisti che utilizzano sistemi CAD/CAM chairside.

Con l’entrata in vigore del MDR nel 2020, l'Unione Europea ha stabilito regole uniformi per la commercializzazione e la messa in servizio dei dispositivi medici. Tuttavia, sottolinea il CED, è importante distinguere tra le attività di fabbricazione e commercializzazione dei dispositivi medici su misura e l’uso di tali dispositivi per scopi terapeutici negli studi odontoiatrici

L’obiettivo primario dell’odontoiatra, rileva il CED, è la cura e il trattamento dei pazienti e non la produzione o la commercializzazione di dispositivi su misura.

In particolare il documento analizza l’utilizzo dei sistemi CAD/CAM dentali chairside, sistemi progettati per fornire un flusso di lavoro digitale completo: a partire da un'impronta digitale, con l'uso di un software di progettazione dentale 3D, la modifica di un dispositivo medico prodotto in serie (blocco in ceramica-resina dentale) attraverso l'uso di un fresatore chairside o di una stampante 3D, per poi adattarlo alle esigenze specifiche del paziente prima della sua messa in servizio come parte della procedura di cura.

Il CED afferma che questa attività non costituisce un’operazione di "fabbricazione" nel senso normativo del termine, poiché i dispositivi modificati non vengono commercializzati ma messi in servizio esclusivamente per il trattamento di quel singolo paziente. Inoltre, continua il CED, l’utilizzo di tali sistemi rientra nelle competenze professionali dell’odontoiatra, che opera come responsabile del trattamento e guida dell’équipe medica. Questo approccio rafforza il principio per cui il dentista può possedere e utilizzare sistemi CAD/CAM all’interno del proprio studio, senza essere limitato da interpretazioni normative restrittive.

CED ricorda, che tutti i dispositivi fabbricati o commercializzati nell'Unione o utilizzati per fornire servizi diagnostici o terapeutici a persone stabilite nell'Unione, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento MDR dell'UE. Ribadisce che gli odontoiatri non possono essere considerati fabbricanti ai sensi dell’MDR quando operano esclusivamente per finalità terapeutiche, ma devono rispettare quanto stabilito dall’art. 5.5 del Mdr, ovvero (riportiamo perte del testo della comma 5): 

a) I dispositivi non siano trasferiti a un'altra persona giuridica.

b) La fabbricazione e l'utilizzo dei dispositivi avvengano secondo sistemi adeguati di gestione della qualità.

c) L'istituzione sanitaria (in questo caso lo studio odontoiatrico) giustifichi nella sua documentazione il fatto che le esigenze specifiche del gruppo di pazienti destinatario non possono essere soddisfatte o non possono essere soddisfatte con risultati del livello adeguato da un dispositivo equivalente disponibile sul mercato.

d) L'istituzione sanitaria (in questo caso lo studio odontoiatrico) fornisca su richiesta alla propria autorità competente informazioni in merito all'uso di tali dispositivi che comprendano una giustificazione della loro fabbricazione, modifica e utilizzo.

e) L'istituzione sanitaria (in questo caso lo studio odontoiatrico) rediga una dichiarazione che mette a disposizione del pubblico, comprendente: il nome e l'indirizzo dell'istituzione sanitaria in cui i dispositivi sono fabbricati; le informazioni necessarie per identificare i dispositivi; una dichiarazione che i dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, informazioni sui requisiti che non sono pienamente soddisfatti, con la relativa giustificazione motivata.

f) L'istituzione sanitaria (in questo caso lo studio odontoiatrico) compili una documentazione che consenta di conoscere il sito di fabbricazione, il processo di fabbricazione, i dati di progettazione e di prestazione dei dispositivi, compresa la destinazione d'uso, in maniera sufficientemente dettagliata affinché l'autorità competente possa accertare il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I del presente regolamento.

g) L'istituzione sanitaria (in questo caso lo studio odontoiatrico) adotti tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dispositivi siano fabbricati in conformità della documentazione di cui alla lettera f); 

h) L'istituzione sanitaria (in questo caso lo studio odontoiatrico) valuti l'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione clinica dei dispositivi e adotti tutte le azioni correttive necessarie. 

Diverso se, invece, l’odontoiatra fabbrica e commercializza con il proprio nome o marchio, ovvero non utilizza i dispositivi realizzati in studio per i propri pazienti, ma li “cedono” ad altri studi o colleghi.

È fondamentale, sottolinea il CED, tutelare la possibilità per i dentisti di accedere e utilizzare le più recenti innovazioni tecnologiche in ambito CAD/CAM, garantendo che l’evoluzione tecnologica continui a supportare la pratica odontoiatrica e il benessere dei pazienti.


Sull’argomento leggi anche: 

03 Giugno 2021: Regolamento dispositivi medici: alcuni approfondimenti 

Nota: l'immagine è stata creata con IA

Se hai trovato utile questo articolo e non sei ancora abbonato ad Odontoiatria33, sostieni
la qualità della nostra informazione

ABBONATI

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Il Ministero della Salute chiarisce che la vendita può essere fatta solo ai professionisti in possesso delle necessarie competenze professionali. Senna (CAO): un chiarimento importante


Un recente controllo del Nas in uno studio di medicina estetica porta l’attenzione sulla validità dei dispositivi medici (e dei filler) acquistati e sulle responsabilità del medico e...


Seguono due normative differenti anche in tema di reati. La sanzione per dispositivi medici scaduti scatta per il loro utilizzo e non per la detenzione


Dal 2024 anche chi era già registrato è obbligato a richiedere il nuovo codice ITCA e registrarsi al Registro digitale dei fabbricanti dei dispositivi su misura


Interessa alcuni lotti prodotti dalla della Sudimplant e della Implants Diffusion International, ecco cosa devono fare i professionisti


Dai patti di manleva alle penali sui pazienti: quando il contratto entra in conflitto con la deontologia. Le considerazioni della CAO di Torino


Il sito FNOMCeO dedicato alle informazioni sulla salute per i cittadini richiama alla manutenzione per prevenire contaminazioni e rischi sanitari


Dott.ssa Lucia Zugaro Segretario AIDIPRO

Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale


Alcune considerazioni della presidente AIDI Maria Teresa Agneta in merito dell’autonomia professionale dell’igienista dentale


Il Tar delle Marche ribadisce quanto già espresso dal Consiglio di Stato. Confermata anche la possibilità per l’odontoiatra di eseguire prestazioni di igiene dentale


Questi i componenti che esamineranno i procedimenti pendenti per la professione di Odontoiatra e di Igienista Dentale


Previsto anche l’insegnamento della gerodontologia e collaborazione interprofessionale. Obiettivo: rispondere ai nuovi bisogni assistenziali di una popolazione in progressivo invecchiamento


Altri Articoli

Lo chiede l’associazione spagnola dei lavoratori autonomi ATA, dopo la crisi del gruppo Vivanta, richiamando l’attenzione sul ruolo strategico degli studi dentisti indipendenti


Il sindaco di Siracusa, su richiesta del Nas e dell’ASL di Ragusa, ha firmato un’ordinanza di sospensione dell’autorizzazione sanitaria e di conseguenza della chiusura di uno studio...


Musella: bene ogni iniziativa che renda più accessibili le cure odontoiatriche ma il paziente deve poter scegliere il professionista e l’odontoiatra deve poter curare il paziente secondo scienza,...


Il presidente Senna chiede un intervento del Ministro al fine che venga garantita al paziente la libera scelta del dentista a cui rivolgersi


Al via il 19 settembre la sedicesima edizione promossa dalla CAO e OMCeO di Catanzaro quest’anno con la SIPMO. Quattro incontri, per approfondire carcinoma orale, reazioni avverse ai farmaci, HPV e...


Presidente Corrado Bondi

Bondi: quando il welfare riguarda l’assistenza odontoiatrica, è indispensabile valutare il modello adottato e i suoi effetti sulla libera professione e, soprattutto, sulla libertà di scelta del...


Il riconoscimento consegnati durante l’Ivoclar LATAM Symposium a Città del Messico. Vincitore del Proven Masters Europa / Medio Oriente / Africa, l’italiano Simone Maffei 


Un consensus report  EFP e EAPD invita odontoiatri, pedodontisti e parodontologi ad aumentare l’attenzione verso la salute gengivale e parodontale dei pazienti più giovani ...


Online i webinar gratuiti del dott. Marcello Chiozzi, che raccontano l’evoluzione delle diverse discipline odontoiatriche attraverso disegni e vignette


In una intervista a Dental Camos Nicola Illuzzi e Giuliano Nicolin illustrano opportunità, regole e limiti della nuova frontiera digitale


Dott. Graziano Langone: Segretario Sindacale nazionale AIO

Per il Segretario AIO le criticità emerse dal sondaggio IDEA spostano il tema in un campo dove va superata qualsiasi contrapposizione tra titolari e dipendenti


Finanziata dal Ministero dell’istruzione è prevista anche una copertura odontoiatrica finalizzata alla prevenzione ed interventi di implantologia, le altre prestazioni saranno a pagamento a...


Il consulente normative OMCeO Roma Andrea Tuzio stila un decalogo delle 10 cose che un neolaureato dovrebbe conoscere prima di iniziare la professione. Ma un ripasso può essere utile a tutti


Il nuovo libro EDRA in collaborazione con SIPMO si presenta come una guida indispensabile per la diagnosi delle lesioni del cavo orale nel bambino


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi