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10 Settembre 2025

Decreto acque e rischio legionella, ecco cosa deve sapere il titolare di studio odontoiatrico

AIO ed ANDI invitano a diffidare da interpretazioni o offerte di servizi non conformi e conferma quanto previsto per la prevenzione della legionellosi in studio

Nor. Mac.

Ablatore aerosol grande

In considerazione di notizie veicolate anche da Aziende coinvolte nella gestione delle tematiche riferite al recente Decreto acque (pubblicato in GU a luglio) ANDI e AIO hanno pubblicato, sui rispettivi siti, una nota per fare chiarezza riguardo all’impatto che questa normativa ha sugli studi odontoiatrici. A questo link trovate quella di AIO a questo quella di ANDI. 

Per i due Sindacati, gli studi odontoiatrici non sono soggetti agli obblighi previsti dal “Decreto acque”.

 Per ANDI “la legislazione entrata in vigore a luglio 2025 non prevede alcun obbligo ulteriore da parte degli Odontoiatri per la gestione del rischio derivante dalla Legionella rispetto alle raccomandazioni contenute nel documento “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” sulla prevenzione del rischio Legionella”, approvate in Conferenza Stato Regioni il 7 maggio 2015”. 

Il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini motiva l’esclusione dagli obblighi spiegando che l’allegato 5 articolo 3 esclude le acque con rischi trascurabili perché potabili od oggetto di controlli espressi da specifiche normative. “L’allegato elenca tra le esclusioni le acque ad uso agricolo, industriale, civile, di bacino idroelettrico, e quelle ad uso clinico utilizzate da medici ed odontoiatri nei loro studi/ambulatori.Tali acque, si specifica, possono sempre trasformarsi in “pericolose” a causa di contatti esterni (pesticidi per l’agricoltura, colonie di batteri per le tubature degli appartamenti e …delle strutture sanitarie) ma il rischio è disciplinato di già in altre normative. Dunque, nessun obbligo in più. Rimangono ovviamente in essere le direttive delle Linee Guida sulla Legionella del 2015 da applicare ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e gli obblighi di adeguamento del DVR connessi a questa normativa di riferimento».   


Il Decreto acque in poche righe 

Il Decreto Acque (D.Lgs. 102/2025) recepisce la direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Sintetizzando le novità introdotte, stabilisce limiti più severi per contaminanti emergenti, impone che i materiali e i dispositivi a contatto con l’acqua siano certificati, rafforza i piani di sicurezza dell’acqua, obbligando edifici prioritari (scuole, ospedali, strutture sanitarie) a predisporre piani di autocontrollo. Estende la responsabilità della qualità dell’acqua anche ai gestori interni, come condomini, che dovranno effettuare controlli e prevenire rischi (es. Legionella).  

Tra le norme contenute che avranno una ricaduta sui condomini, e quindi indirettamente anche sugli studi ubicati in un condominio, il decreto stabilisce che, dal contatore in poi, la responsabilità della qualità dell’acqua ricade sul condominio, rappresentato dall’amministratore e dai proprietari. Questo significa che non basta più affidarsi al gestore idrico: occorre garantire che l’acqua resti conforme ai parametri di legge fino ai rubinetti. Per farlo, i condomini dovranno organizzare controlli periodici, in particolare nei punti critici come serbatoi, colonne montanti e dispositivi di trattamento. Ma ci penserà l’amministratore, per i condomini il tutto si tradurrà, probabilmente, in costi di gestione più alti.

È previsto anche l’obbligo di valutare e prevenire il rischio Legionella, con analisi regolari e interventi correttivi se necessario. Inoltre, entro il 2029, i condomini dovranno essere inclusi nei Piani di Sicurezza dell’Acqua, con procedure documentate e trasmissione dei dati alle autorità.  


Prevenzione del rischio legionellosi in studio

Il Decreto acque, salvo quanto definito per i condomini, non introduce ulteriori adempimenti per lo studio odontoiatrico, come hanno ricordato AIO ed ANDI, in tema di prevenzione del rischio da legionellosi. Adempimenti, come più volte ha informato Odontoiatria33 (a questo link il nostro ultimo approfondimento sul tema), che si rifanno alle indicazioni contenute nelle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel maggio 2015, supportate dal ISS, l’obiettivo è ridurre il rischio derivante dall’aerosol creato dagli strumenti utilizzati da dentisti ed igienisti dentali. 

Queste le indicazioni contenute nelle linee guida per ridurre la contaminazione microbica e/o la formazione del biofilm all’interno dei circuiti idrici del riunito, si raccomanda di:

  • eliminare dal circuito i tratti esclusi dalle correnti di flusso;
  • installare dispositivi antiristagno in grado di far circolare l’acqua in continuo, in particolare durante le pause lavorative;
  • alimentare il circuito con soluzioni sterili, dopo averlo isolato dalla rete idrica;
  • disinfettare l’acqua con trattamenti in continuo o discontinui. Questi ultimi, effettuati periodicamente o tra un paziente e il successivo utilizzando disinfettanti di alto livello, evitano la possibilità di contaminazioni chimiche del campo operatorio, riducono l’esposizione degli operatori e minimizzano il rischio di selezionare microrganismi resistenti, ma richiedono maggiore impegno di risorse e attenzione rispetto ai trattamenti in continuo. 

Per ridurre l’esposizione del paziente ad aerosol potenzialmente contaminati e/o minimizzareil rischio nei pazienti più vulnerabili si consiglia di:

flussare ciascuno strumento accendendolo a vuoto, all’inizio di ogni giornata lavorativa (tempo minimo 2 minuti) e prima di ogni intervento (tempo minimo 20-30 sec.) (CDC, 2003);

  • installare, subito a monte dei manipoli, filtri (≤ 0,2 μm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti dall’interno del circuito;
  • acquisire, preliminarmente all’inizio delle cure, informazioni sulla salute del paziente, con particolare riguardo alle condizioni che definiscono il “rischio molto elevato”. In questo caso dovrebbero essere adottate rigorosamente le misure sopra illustrate, volte a contenere il rischio di contaminazione da Legionella. 
  • la ricerca del microorganismo è raccomandata almeno una volta all’anno qualora le misure di minimizzazione del rischio sopra elencate non vengano messe in atto e ogni volta che si verifica un caso di malattia. Ogni studio odontoiatrico deve inoltre tenere un registro degli interventi effettuati;
  • le procedure chirurgiche invasive devono essere utilizzate esclusivamente soluzioni sterili in circuiti di distribuzione a loro volta sterili. Nel caso in cui non vi fosse la garanzia di ottenere il requisito di sterilità per i circuiti propri del riunito, andrebbe realizzato un sistema di bypass utilizzando dispositivi sterili monouso o sterilizzabili.  

Per quanto riguarda le azioni preventive per la gestione del rischio Aio ed ANDI ricordano come queste rientrino, anche, nel D.lgs 81/08 e devono essere indicate nel DVR, sia AIO che ANDI mettono a disposizione dei soci dei modelli per realizzare il DVR per il proprio studio. 


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