Il punto del Segretario Sindacale Nazionale ANDI Lauro Ferrari: “la sorveglianza sanitaria non può essere esclusa a priori, ma nemmeno essere prevista in automatico”. Ecco quando è prevista
Nell’articolo dedicato alla lavoratrice ASO in gravidanza è stato affrontato, tra gli altri aspetti, il tema della sorveglianza sanitaria e della figura del medico competente. Una questione che nel settore odontoiatrico è da anni oggetto di discussione: da un lato chi ritiene la sua presenza sempre obbligatoria, dall’altro chi – come ANDI – sostiene che non lo sia affatto in modo generalizzato, supportando da tempo con successo i colleghi cui tale obbligo viene contestato.
Abbiamo approfondito il tema con il Segretario Sindacale Nazionale ANDI, Lauro Ferrari (nella foto).
Gli obblighi reali del datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08
Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08, chiarisce quali obblighi siano effettivamente non delegabili da parte del datore di lavoro. L’art.17 individua la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) come responsabilità diretta e imprescindibile del DDL, insieme alla nomina dell’RSPP.
Gli art. 18 e 41 disciplinano invece la sorveglianza sanitaria, che non è uno standard da applicare automaticamente, ma un adempimento richiesto solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le situazioni che normativamente impongono la sorveglianza sanitaria sono richiamate in diversi articoli:
Nel settore odontoiatrico tali esposizioni sono, nella maggior parte dei casi, considerate del tutto residuali.
Il rischio biologico negli studi odontoiatrici
Diverso è il discorso per il rischio biologico, rilevante nella attività odontoiatrica in particolare durante la gravidanza del personale. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08, capo III, art.279, stabilisce che “qualora la valutazione dei rischi ne rilevi la necessità per i lavoratori esposti ad agenti biologici, è prevista la sorveglianza sanitaria”.
Nel contesto odontoiatrico, però, l’esposizione non è di tipo “deliberato”, come avviene nei laboratori di microbiologia. Si tratta invece di un’esposizione occasionale, legata a incidenti con strumenti taglienti o pungenti contaminati, connessi soprattutto a comportamenti scorretti o uso non appropriato dei DPI.
Secondo Ferrari, questa caratteristica porta a una conseguenza chiara: il medico competente non ha un significativo ruolo di prevenzione primaria, perché non può modulare o intercettare un rischio che non segue una progressione (come nelle malattie professionali) ma che, invece, si manifesta come evento improvviso e accidentale. Il suo ruolo diventa, quindi, di mera constatazione dello stato di salute prima e dopo un eventuale incidente, ma non influisce sensibilmente sulla prevenzione dell’evento stesso, che dipende invece da procedure, formazione e uso corretto dei dispositivi di protezione.
La Direttiva Taglienti e il Titolo X-bis
Nel 2014, con il recepimento della cosiddetta Direttiva Taglienti (LINK), è stato introdotto nel Testo Unico il Titolo X-bis tramite il D.Lgs. 19/14.
L’art. 286-quinquies stabilisce che la valutazione dei rischi debba considerare tutte le situazioni di pericolo che comportino ferite da taglio o da punta, e potenziale contatto con sangue o altri veicoli di infezione. L’art. 286-quater richiama le norme generali di tutela: prevenzione, buona prassi igienica, formazione e partecipazione attiva dei lavoratori. L’art. 286-sexies elenca invece le misure specifiche di prevenzione quando la valutazione dei rischi evidenzia la possibilità di ferite da strumenti taglienti o pungenti potenzialmente infetti. Tra queste viene citata anche la sorveglianza sanitaria, e quindi la nomina del medico competente.
Il punto chiave, sottolinea ANDI, è che:
Le procedure operative (ordini di servizio) che permettono di eliminare il rischio residuo
Le condizioni che rendono il rischio residuo “inesistente” rappresentano un punto centrale della posizione ANDI:
Ovviamente, ricorda il Segretario Sindacale ANDI, lo strumentario sterile può essere collocato sul piano di lavoro dall’ASO nella fase di allestimento dello studio prima dell’intervento.
Quindi, nella pratica odontoiatrica ANDI ritiene che non si possa a priori escludere la necessità della sorveglianza sanitaria e, conseguentemente, della nomina del Medico Competente ma nemmeno si debba prevederla come automatismo.
“Tutto dipende dalla valutazione dei rischi, dalle procedure adottate e dal livello di complessità organizzativa”, sottolinea Ferrari. “Se l’esito di detta valutazione non evidenzia in rischio di infezione da strumenti taglienti e pungenti potenzialmente infetti perché l’ASO non ha materialmente il contatto con gli stessi allora il Medico Competente non è necessario”.
“Viceversa –continua- se l’Aso durante l’intervento e nella fase di dismissione dello studio prima della decontaminazione ha il contatto con gli strumenti non si può escludere, nonostante le misure di prevenzione, un rischio residuo. In tal caso, in base all’art.286-sexies, è prevista, oltre alle altre misure, anche la sorveglianza sanitaria”.
Il DVR ANDI per valutare il rischio biologico dello studio
Nel documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto da ANDI, anche in versione informatica sulla piattaforma BRAIN accessibile a tutti i soci ANDI, la valutazione del rischio biologico viene effettuata in modo semiquantitativo e personalizzata su ogni lavoratore in base all’algoritmo adottato da INAIL in campo sanitario/ambulatoriale (BIORITMO) adattato in ambito odontoiatrico. L’algoritmo produce una valutazione numerica, potenzialmente diversa tra un lavoratore e l’altro, che, in base alle considerazioni di INAIL, se produce un valore inferiore a 2 non richiede la sorveglianza sanitaria mentre la prevede per valori superiori.
Conclusioni: obbligo sì, ma solo quando il rischio è presente
La posizione di ANDI, ribadita dal Segretario Sindacale Lauro Ferrari, è che la sorveglianza sanitaria non possa essere esclusa a priori, ma non debba essere prevista in automatico. Una valutazione accurata del DVR ed il suo rispetto, accompagnata da formazione, informazione e partecipazione attiva del personale, specifici ordini di servizio che definiscano esattamente le modalità operative di gestione dello strumentario contaminato permette di definire correttamente – e senza automatismi – se il medico competente debba essere presente o meno nello studio odontoiatrico.
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