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30 Marzo 2026

Medico competente nello studio odontoiatrico: quando “Si” e quando “No”

Il punto del Segretario Sindacale Nazionale ANDI Lauro Ferrari: “la sorveglianza sanitaria non può essere esclusa a priori, ma nemmeno essere prevista in automatico”. Ecco quando è prevista


Lauro Ferrari

Nell’articolo dedicato alla lavoratrice ASO in gravidanza è stato affrontato, tra gli altri aspetti, il tema della sorveglianza sanitaria e della figura del medico competente. Una questione che nel settore odontoiatrico è da anni oggetto di discussione: da un lato chi ritiene la sua presenza sempre obbligatoria, dall’altro chi – come ANDI – sostiene che non lo sia affatto in modo generalizzato, supportando da tempo con successo i colleghi cui tale obbligo viene contestato.

Abbiamo approfondito il tema con il Segretario Sindacale Nazionale ANDI, Lauro Ferrari (nella foto).  

Gli obblighi reali del datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08

Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08, chiarisce quali obblighi siano effettivamente non delegabili da parte del datore di lavoro. L’art.17 individua la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) come responsabilità diretta e imprescindibile del DDL, insieme alla nomina dell’RSPP.

Gli art. 18 e 41 disciplinano invece la sorveglianza sanitaria, che non è uno standard da applicare automaticamente, ma un adempimento richiesto solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le situazioni che normativamente impongono la sorveglianza sanitaria sono richiamate in diversi articoli:

  • art. 176 per la protezione dei videoterminali;
  • art. 185 per la protezione dagli agenti fisici; 
  • art. 229 per agenti chimici, cancerogeni e mutageni.

Nel settore odontoiatrico tali esposizioni sono, nella maggior parte dei casi, considerate del tutto residuali.  

Il rischio biologico negli studi odontoiatrici

Diverso è il discorso per il rischio biologico, rilevante nella attività odontoiatrica in particolare durante la   gravidanza del personale. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08, capo III, art.279, stabilisce che “qualora la valutazione dei rischi ne rilevi la necessità per i lavoratori esposti ad agenti biologici, è prevista la sorveglianza sanitaria”.

Nel contesto odontoiatrico, però, l’esposizione non è di tipo “deliberato”, come avviene nei laboratori di microbiologia. Si tratta invece di un’esposizione occasionale, legata a incidenti con strumenti taglienti o pungenti contaminati, connessi soprattutto a comportamenti scorretti o uso non appropriato dei DPI.

Secondo Ferrari, questa caratteristica porta a una conseguenza chiara: il medico competente non ha un significativo ruolo di prevenzione primaria, perché non può modulare o intercettare un rischio che non segue una progressione (come nelle malattie professionali) ma che, invece, si manifesta come evento improvviso e accidentale. Il suo ruolo diventa, quindi, di mera constatazione dello stato di salute prima e dopo un eventuale incidente, ma non influisce sensibilmente sulla prevenzione dell’evento stesso, che dipende invece da procedure, formazione e uso corretto dei dispositivi di protezione.

La Direttiva Taglienti e il Titolo X-bis

Nel 2014, con il recepimento della cosiddetta Direttiva Taglienti (LINK), è stato introdotto nel Testo Unico il Titolo X-bis tramite il D.Lgs. 19/14.

L’art. 286-quinquies stabilisce che la valutazione dei rischi debba considerare tutte le situazioni di pericolo che comportino ferite da taglio o da punta, e potenziale contatto con sangue o altri veicoli di infezione. L’art. 286-quater richiama le norme generali di tutela: prevenzione, buona prassi igienica, formazione e partecipazione attiva dei lavoratori. L’art. 286-sexies elenca invece le misure specifiche di prevenzione quando la valutazione dei rischi evidenzia la possibilità di ferite da strumenti taglienti o pungenti potenzialmente infetti. Tra queste viene citata anche la sorveglianza sanitaria, e quindi la nomina del medico competente.

Il punto chiave, sottolinea ANDI, è che:

  • se il rischio residuo di infezione da strumenti taglienti/pungenti non esiste, perché l’ASO non ha contatto con strumenti contaminati, la sorveglianza sanitaria non è necessaria;
  • se il rischio residuo esiste, perché l’ASO manipola strumenti prima della decontaminazione, la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria.  

Le procedure operative (ordini di servizio) che permettono di eliminare il rischio residuo

Le condizioni che rendono il rischio residuo “inesistente” rappresentano un punto centrale della posizione ANDI:

  • Nella l’attività operativa lo strumentario che ha avuto contatto con sangue e tessuti deve essere movimentato durante l’intervento e nelle fasi successive solo dall’odontoiatra, compresa la fase di trasporto dal piano di lavoro alla vasca di decontaminazione.
  • Analoga modalità per la gestione e lo smaltimento degli aghi (siringhe o da sutura), delle lame dei bisturi dopo l’intervento e dei rifiuti sanitari contaminati, sempre in capo all’odontoiatra.
  • L’ASO deve indossare guanti, camici e schermi protettivi (protezione da schizzi e aerosol), e interagire con il campo operatorio esclusivamente tramite strumenti (tiraguancia, divaricatori e aspiratore) e mai direttamente con le mani o le dita.
  • Le fasi di detersione, manutenzione, confezionamento e sterilizzazione dello strumentario chirurgico riutilizzabile devono essere svolte dall’ASO solo dopo opportuna e appropriata decontaminazione con disinfettanti ad alto livello.  

Ovviamente, ricorda il Segretario Sindacale ANDI, lo strumentario sterile può essere collocato sul piano di lavoro dall’ASO nella fase di allestimento dello studio prima dell’intervento.  

Quindi, nella pratica odontoiatrica ANDI ritiene che non si possa a priori escludere la necessità della sorveglianza sanitaria e, conseguentemente, della nomina del Medico Competente ma nemmeno si debba prevederla come automatismo.  

“Tutto dipende dalla valutazione dei rischi, dalle procedure adottate e dal livello di complessità organizzativa”, sottolinea Ferrari. “Se l’esito di detta valutazione non evidenzia in rischio di infezione da strumenti taglienti e pungenti potenzialmente infetti perché l’ASO non ha materialmente il contatto con gli stessi allora il Medico Competente non è necessario”.  

“Viceversa –continua- se l’Aso durante l’intervento e nella fase di dismissione dello studio prima della decontaminazione ha il contatto con gli strumenti non si può escludere, nonostante le misure di prevenzione, un rischio residuo. In tal caso, in base all’art.286-sexies, è prevista, oltre alle altre misure, anche la sorveglianza sanitaria”.  

Il DVR ANDI per valutare il rischio biologico dello studio  

Nel documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto da ANDI, anche in versione informatica sulla piattaforma BRAIN accessibile a tutti i soci ANDI, la valutazione del rischio biologico viene effettuata in modo semiquantitativo e personalizzata su ogni lavoratore in base all’algoritmo adottato da INAIL in campo sanitario/ambulatoriale (BIORITMO) adattato in ambito odontoiatrico. L’algoritmo produce una valutazione numerica, potenzialmente diversa tra un lavoratore e l’altro, che, in base alle considerazioni di INAIL, se produce un valore inferiore a 2 non richiede la sorveglianza sanitaria mentre la prevede per valori superiori.  

Conclusioni: obbligo sì, ma solo quando il rischio è presente

La posizione di ANDI, ribadita dal Segretario Sindacale Lauro Ferrari, è che la sorveglianza sanitaria non possa essere esclusa a priori, ma non debba essere prevista in automatico. Una valutazione accurata del DVR ed il suo rispetto, accompagnata da formazione, informazione e partecipazione attiva del personale, specifici ordini di servizio che definiscano esattamente le modalità operative di gestione dello strumentario contaminato permette di definire correttamente – e senza automatismi – se il medico competente debba essere presente o meno nello studio odontoiatrico.


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