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22 Luglio 2024

Igienista dentale e studio autonomo: la CAO motiva il no

Anche all’interno dello studio odontoiatrico l’igienista dentale può operare solo se è presente un odontoiatra abilitato

Norberto Maccagno

Dentista controlla igienistadentale

Per la CAO Nazionale non è possibile per il laureato in igiene dentale di esercitare l’attività libero professionale “in un proprio studio in completa autonomia (ed in altro luogo) rispetto ad uno studio odontoiatrico”, quindi è corretto che gli venga negata l’autorizzazione sanitaria all’apertura, ma non può neppure svolgere la propria attività clinica se in studio non è presente un odontoiatra abilitato.   La CAO Nazionale torna sulla questione dell’autonomia professionale dell’igienista dentale motivando, attraverso un parere inviato ai presidenti provinciali CAO, la propria posizione, illustrando il quadro normativo ed in particolare le ultime sentenze sul tema, in particolare quella del Consiglio di Stato n. 1703/2020 e il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2024.

“L’igienista dentale può svolgere in piena autonomia professionale le attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.)”, scrive il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo nella nota che accompagna il parere inviata ai presidenti provinciali CAO, “ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra. Questa CAO nazionale ribadisce che l’attività dell’Igienista dentale non può prescindere dall’indicazione terapeutica dell’odontoiatra e dunque è improponibile l’apertura di uno studio professionale autonomo da parte dell’Igienista così come sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1703/2020”.

Nel parere, la CAO nazionale entra nello specifico dell’autonomia professionale dell’igienista dentale.   “L’igienista dentale –si legge nel parere che cita la sentenza del Tar Emilia Romagna- deve svolgere la propria attività ‘…su indicazione…’ dell’odontoiatra. Non sussistendo, quindi, una incondizionata e completa autonomia dell’igienista dentale rispetto all’odontoiatra, ne deriva che l’attività di igienista dentale non può essere svolta senza la presenza fisica dell’odontoiatra e al di fuori di uno studio odontoiatrico e, pertanto, all’interno di un proprio autonomo studio”.  

Questo, viene motivato, per tutelare “la sicurezza e la salute del paziente che generalmente si rivolge ai professionisti dell’area sanitaria”.   “L’attività sanitaria svolta dagli igienisti dentali –continua il parere- viene in concreto annoverata tra quelle ritenute potenzialmente pericolose, così come individuata nel D.M. n. 137 del 1999; da qui l’assunto per cui l’esercizio di tale attività non può essere consentito mediante l’apertura di uno studio autonomo ma, solo se l’igienista dentale operi all’interno di una struttura in collaborazione con un odontoiatra”. In “ossequio alla normativa”, viene spiegato, “all’evidente scopo di tutelare la salute dei pazienti nel caso di possibili complicazioni derivanti dallo svolgimento di alcune attività da parte dell’igienista dentale mediante la indiscutibile presenza, nella stessa ‘struttura sanitaria’ di un odontoiatra pronto ad intervenire qualora se ne manifestasse la necessità”.  

Tornano alla possibilità di apertura dello studio di igiene dentale autonomo, la CAO Nazionale giustifica il “no” con queste motivazioni:  

1) Dal tenore letterale della normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. 137/99 l'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria, dunque l’ordinamento conferisce al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra. Ciò in quanto l’attività sanitaria svolta dall’igienista, essendo ritenuta potenzialmente pericolosa, non può essere svolta senza la supervisione di un odontoiatra (intesa come presenza dello stesso nella struttura sanitaria in cui l’igienista opera) al precipuo fine di tutelare la salute dei pazienti in caso di complicazioni.  

2) L’appartenere ad un Albo professionale, come stabilito dall’art. 1 del decreto del Ministro della salute di determinazione della composizione delle commissioni di albo all’interno dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, non muta il “campo di attività” così come identificato dall’art 1, comma 1, del D.M. 137/99: “l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria”.  

3) Un ordinamento didattico universitario, così come un parere espresso dalla Regione, non possono mutare quanto a priori delineato da una fonte normativa sovraordinata, quale il D.M. 137/99, fonte di grado superiore all’interno del sistema delle fonti del diritto.      


Nota: immagine creata con un programma di intelligenza artificiale



 
 

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