Ritornano le polemiche sulle competenze degli odontoiatri in tema di medicina estetica ed in particolare quali interventi, e per quali finalità, i dentisti possono eseguirli.
A riportare la questione sui tavoli ministeriali è un esposto (vedi allegato al fondo dell'articolo) del Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica inviato al Ministero della Salute, al Consiglio Superiore di Sanità all'OMCeO di Roma ed alla FNOMCeO. Motivo l'annuncio di una serata, organizzata dall'Ordine di Roma dal titolo "La medicina estetica in odontoiatria", serata informativa che poi è stata annullata.
Per il Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica, si legge nell'esposto, "Allarmante appare come detti programmi, da quanto il titolo lasci intendere, non sono limitati allo studio di trattamenti eseguibili nella zona anatomica individuata dalla legge e definita nel parere espresso e già citato, ma trattamenti destinati a curare zone anatomiche ben più ampie e riservate, ex legge, alla cura del laureato in Medicina e Chirurgia con prodotti a quest'ultimo profilo professionale riservati".
Attraverso l'esposto con il quale si chiede anche di vigilare e valutare al fine di "scongiurare l'attivazione di percorsi formativi attivati con il supporto di Enti che la legge ha istituito per la tutela di cittadini i quali, da dette iniziative, riceverebbero solo nocumento", il Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica ripercorrono tutto l'iter legislativo ed i pareri connessi riguardo la possibilità o meno del laureato in odontoiatria iscritto all'Albo di eseguire o meno trattamenti estetici.
Su tutti il parere del Consiglio Superiore di Sanità che esprimeva parere favorevole "all'esecuzione, da parte dell'odontoiatra, di terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge- 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente tale da rendere la cura estetica "correlata", e non esclusiva, all'interno dell'iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno tuttavia. essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche the sfuggono alle previsioni dell'art. 2 della legge 409/85".
Per il Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica, stando a quanto pubblicato nell'esposto, la norma "individua la zona anatomica sulla quale l'odontoiatra può intervenire, nonchè le terapie che l'odontoiatra stesso può legittimamente impiegare".
E sempre per il Collegio la zona anatomica consentita è "il terzo inferiore del volto corrisponde, senza meno, alla zona anatomica definita all'art. 2 della legge 408/85, poichè trattasi di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti; quanto individuato dalla norma attiene, tuttavia, più a limiti anatomici relativi all'articolazione mandibolare, ai denti e tessuti circostanti che non ai tessuti sovrastanti".
"Tuttavia -viene specificato nell'esposto- pur operando una siffatta interpretazione "prudente", è possibile includere, nella zona anatomica deputata alle cure dell'odontoiatra, le labbra, con esclusione della restante zona anatomica che, unita a quella citata, identifica l'intero, e ben più ampio, terzo inferiore del volto".
Però, continua l'esposto, dopo queste decisioni e le determine dell'Aifa che consentono all'odontoiatria di acquistare determinati farmaci utilizzati anche a fini di medicina estetica, il Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica denuncia il proliferare nel settore di corsi e momenti formativi "nel settore dell'Odontoiatria c.d. "Estetica", indirizzate a odontoiatri, che non limitano il progetto formativo agli interventi da ritenersi leciti alla luce della legge e del parere interpretativo della stessa espresso dal CSS e della determina AIFA 241/2017, ma che spaziano invece ad altre zone anatomiche la cui legge riserva alla cura dei medici chirurghi in possesso di abilitazione, e a trattamenti involgenti l'impiego di prodotti riservati all'uso del medico chirurgo".
Contro alcune affermazioni contenute nell'esposto si schierano AIO, ANDI, POIESIS e SIMEO che in una nota (vedi allegato al fondo dell'articolo) inviata agli stessi soggetti che hanno ricevuto la nota del Collegio, contestano l'affermazione che vorrebbe "la prestazione di natura estetica sia legittima solo in quanto obbligatoriamente correlata a una terapia odontoiatrica".
"Tale limitazione -continua la nota- pare sottendere un quadro giuridico non condivisibile in quanto sembra partire dal presupposto che l'attività sanitaria avente finalità estetica sia riservata ai soli soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e che la stessa possa essere svolta dal laureato in Odontoiatria soltanto ove correlata e accessoria alla terapia odontoiatrica".
Elencando tutta una serie di norme e sentenze a partire dalla Legge istitutiva della professione odontoiatrica, le Associazioni ritengono "inequivocabile che l'odontoiatra sia una figura di area medica, ne discende che per l'odontoiatra -come per il medico -i punti di partenza sono una condizione di malattia e l'impiego di attività di prevenzione, diagnosi e cura per il raggiungimento di una condizione di salute. E altresì che il concetto di salute -per l'odontoiatra come per il medico -è il raggiungimento del benessere psico-fisico".
"In questo senso -continua la nota- la limitazione sottolineata dal Collegio esponente (la quale trova origine nel più volte citato parere del Consiglio Superiore di Sanità del Luglio 2014) per la quale (...) la cura estetica deve essere "correlata" e non esclusiva all'intero iter terapeutico odontoiatrico (...)" non trova alcun valido fondamento giuridico".
Associazioni che "preso atto della complessità della materia e della necessità di un confronto sulle tematiche a essa sottese", chiedono "di essere formalmente convocati e sentiti dagli Enti preposti al fine di poter discutere e presentare le proprie motivazioni".
Norberto Maccagno
Scarica il testo dell'esposto del Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica
Scarica la nota AIO,ANDI,POSIESIS,SIMEO
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