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27 Aprile 2018

Fino a dove l’ASO può intervenire sul paziente

I dubbi interpretativi della Norma appena diventata legge


Quali sono le reali mansioni che le ASO, stando al nuovo profilo recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, potranno effettuare "sul" paziente? A segnalare come la norma non fosse chiara era già stata Fulvia Magenga- Segretario del sindacato della ASO il SIASO- ad Odontoiatria33 quando ammetteva che “potrebbero nascere dei dubbi interpretativi” e per evitare questo “il sindacato inoltrerà al più presto una richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute”.  

La questione nasce dall’articolo 1 comma 2 dove si indica che all’ASO “E’ fatto assoluto divieto all’Assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore”. 

Il problema sorge in relazione all’avverbio “direttamente” ed al “divieto assoluto” di intervento “diretto". 

Tenere ferma la lingua con uno specchietto o fare altre manovre chieste dall’odontoiatria durante un intervento nei fatti è un intervento “diretto”: ne dobbiamo desumere che tali tipologie di atti potrebbero oggetto di sanzione per abusivismo professionale?

 Indubbiamente la norma è scritta in maniera poco chiara, ammette l’avvocato Silvia Stefanelli (nella foto), esperta di diritto sanitario in Bologna. “Certamente l’ASO, attenendosi alle disposizioni dell’odontoiatria, potrà assisterlo ed assistere gli altri professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria. Non potrà invece svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea”.Ma allora cosa dobbiamo intendere come “intervento diretto”?

“Innanzitutto dobbiamo chiederci come questa locuzione possa essere collegata con quanto, invece, previsto all’interno dell’Allegato I, ove si dice che l’A.S.O. assiste l’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria ed è chiamato a svolgere attività di tipo tecnico-clinico”, dice l’avvocato Stefanelli che aggiunge: “quindi delle due l’una”.

Nella prima interpretazione, spiega l’avvocato, “l’assistente alla poltrona è effettivamente consentito coadiuvare l’odontoiatra e ciò attraverso l’esecuzione di tutte quelle attività che non siano strettamente riservate all’odontoiatra ma che, in ogni caso, vengano svolte sotto il diretto controllo e le precise e puntuali indicazioni di questi, dovendosi, pertanto, interpretare la dicitura “è fatto espresso divieto all’A.S.O. di intervenire direttamente sul paziente” come sinonimo di “è fatto espresso divieto all’A.S.O. di intervenire autonomamente sul paziente”. 

L’altra interpretazione viene preclusa“all’assistente alla poltrona ogni attività che si estrinsechi in un “contatto diretto” con il paziente”, ma in questo caso, ammette l’avvocato Stefanelli, “si finirebbe per svuotare completamente di contenuto quella funzione di “assistenza tecnico-clinica” all’odontoiatra – che pure è specificamente prevista dall’Allegato I all’accordo quadro del 23 Novembre scorso – limitando dunque, ingiustificatamente, l’operato dell’A.S.O. alle sole attività di carattere organizzativo, amministrativo e gestorio e svuotando, dunque, di significato e contenuti l’area delle funzioni c.d. “tecnico – cliniche” che, invece, la disciplina espressamente assegna all’A.S.O.".

Avvocato che alla nostra domanda iniziale, quali siano i reali compiti sul paziente dell’ASO non ha una risposta definitiva.

“Difficile a dirsi con esattezza quale sarà l’interpretazione che di detto profilo daranno la giurisprudenza e gli esperti del settore, pur auspicandosi che la stessa non sia eccessivamente restrittiva”.

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