“È nullo il contratto stipulato con una società di capitali per ottenere prestazioni di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini”. A stabilirlo è l’Ordinanza numero 21015/2018 della Corte di Cassazione Civile che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che richiedeva ad una struttura sanitaria il pagamento di servizi relativi ad attività professionali di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini di una professione protetta, nel caso specifico quella di commercialista.
Nel caso di specie, chiarisce una nota della FNOMCeO, “il contratto di prestazione è stato dichiarato nullo, con tutte le relative conseguenze, e quindi le pretese di pagamento della società nei confronti della struttura sanitaria vengono rigettate anche per quanto riguarda le prestazioni meramente accessorie all'attività principale.
“L'ordinanza, ampiamente motivata, costituisce un importante riconoscimento per quanto riguarda l'esclusiva competenza dei soggetti iscritti agli Ordini delle professioni intellettuali a svolgere l'attività riguardante le professioni stesse”, spiega il presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO, Raffaele Iandolo(nella foto). “L’esercizio dell’attività professionale protetta non è, secondo la Corte di Cassazione, demandabile a società di capitali, anche se formate da professionisti. È quindi evidente che le società che intendano svolgere, nel nostro settore, l'attività odontoiatrica debbano essere iscritte all'Ordine professionale nella qualità di Società tra Professionisti”.
“Il principio affermato dalla sentenza della Cassazione è corretto”, commenta ad Odontoaitria33 l’avvocato Silvia Stefanelli esperta di diritto sanitario. “Il nostro ordinamento non prevede la possibilità di erogare prestazioni professionali tramite lo strumento giuridico della società. Vero è però che lo stesso codice civile prevede all'art. 2238 la possibilità di utilizzare lo strumento societario ‘ove la prestazione professionale sia un elemento della attività di impresa’. E il diritto sanitario contiene poi previsioni specifiche per regolare tale ipotesi del Codice Civille: si prevede infatti che l'impresa sanitaria, che opera attraverso professionisti, debba essere fornita di autorizzazione sanitaria (controllo pubblico) e di un direttore sanitario (soggetto che garantisce alla PA sanitaria). In questo caso ovviamente, trattandosi di attività di impresa e non professionale, la stessa potrà pacificamente essere gestire tramite società”.
Per il legale, “è quindi corretto il principio statuito dalla cassazione, ma non è corretto è traslare - tout court- l'applicazione di tale principio a tutto in settore odontoiatrico, nel quale esistono pacificamente imprese sanitarie”.
Ma il presidente CAO tocca un altro aspetto che la sentenza confermerebbe, definendolo “preoccupante”, ovvero la possibilità che, spiega Iandolo in un comunicato, “la nullità del contratto di cura, relativo a prestazioni sanitarie ed alle attività ad esse connesse, erogate da società di capitali non iscritte all’Albo, esponga il paziente alla perdita dei propri diritti in caso di richiesta di risarcimento danni”.
Presidente Iandolo che considera questa ordinanza “un passaggio importante verso un definitivo chiarimento, non più differibile, sul corretto svolgimento di tutte le professioni intellettuali protette, ivi compresa, ovviamente, quella odontoiatrica”.
Sulla stessa linea il presidente ANDI Carlo Ghirlandache in una nota sottolinea come “questa sentenza conferma ancora una volta la correttezza delle posizioni dell’ANDI, ovvero l'imprescindibile rispetto di regole e leggi già esistenti, che devono essere finalmente rigidamente applicate per la tutela del cittadino, in prima istanza, ma anche del professionista, che è, e deve rimanere, il titolare unico dello svolgimento delle attività professionali stesse".
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