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10 Dicembre 2020

Iva ridotta su Tac odontoiatriche: posizioni contrastanti

Per ANCAD la riduzione prevista dal Decreto Rilancio non si potrebbe applicare. Per ANTAMOP sì, ed annuncia interpello all’Agenzia delle Entrate

Nor. Mac.

L’Iva su Tac ad uso odontoiatriche rimane al 22% oppure rierta tra i “beni necessari a contrastare l’emergenza da COVID-19” per cui il decreto Rilancio ha previsto l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 per passare nel 2021 al 5%? 

Il dubbio corre da qualche settimana sui social, alimentato da una differente interpretazione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.134 -“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”- che effettivamente, tra le apparecchiature che possono godere per quest’anno dell’esenzione Iva e dal prossimo dell’Iva agevolata al 5% elencate all'articolo 124 comma 1, inserisce il “tomografo computerizzato”. 

Ma quello ad uso odontoiatrico può rientrare tra quelli previsti dal legislatore che possono godere dell’esenzione, ora, e dell’aliquota ridotta dal 2021? 

Per ANTAMOP, l’Associazione che “federa e tutela gli ambulatori odontoiatrici appartenenti a odontoiatri, odontotecnici e piccoli imprenditori” si, e sulla propria pagina Facebook annuncia che “presenterà interpello all'Agenzia delle Entrate” per ottenere chiarimenti. Interpello presentato anche da ANCAD e da molte aziende del settore.

Di parere diverso l’ANCAD, l’Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali, che ritiene “che le CBCT odontoiatriche non rientrino nella norma agevolativa, pertanto continuerà ad applicarsi l’IVA nella sua modalità ordinaria anche nel 2021, come attualmente avviene”.

Parere espresso in nota ANCAD/PROMANCAD, controfirmata da 8 aziende che distribuiscono TAC odontoiatriche.  

Per ANCAD, ad indicare i motivi dell’esclusione delle TAC odontoiatriche sarebbe la Circolare numero 12 dell’Agenzia Dogane e Monopoli dove viene chiarito che le TAC agevolabili sono quelle che rientrano alla voce TARIC (Tariffa Doganale d'uso Integrata) “ex 9022 12”. Codice doganale che, scrive ANCAD, “è soltanto il capostipite generico di una gamma di 4 tipologie di tomografi destinati ad usi diversi, tra i quali si collocano anche i tomografi ad uso odontoiatrico”. 

Però, per ANCAD, le TAC ad uso odontoiatrico “nulla hanno a che vedere con la “Gestione ed il contenimento della pandemia Covid-19” (concetto che sta alla base delle indicazioni UE, del titolo del DL 34, del titolo dell’articolo 124, del titolo della circolare dell’ADM n.12) non può esservi dubbio alcuno, tanto che i pareri delle consulenze giuridiche di importanti studi di consulenza fiscale nazionali sono concordi che per tali tipologie di beni è corretta l’applicazione dell’Iva secondo l’aliquota standard, cosa fatta da quasi tutti i rivenditori e senza dubbio dalla stragrande maggioranza delle società di leasing e di noleggio”. 

“Una situazione –continua la nota ANCAD- assestata e fondata su solide argomentazioni e pareri che, per quanto non piacevole dal punto di vista dell’utilizzatore finale, che, nella maggior parte dei casi, effettuando operazioni esenti, per effetto del pro-rata totale non potrà portarsi in detrazione l’Iva addebitata, non presta il fianco ad altri tipi di interpretazione”. 

ANCAD, inoltre, ricorda come in caso di errore nell’applicazione della aliquota IVA o nell’applicazione di un titolo di esenzione IVA non corretto “il rivenditore (e, nel caso, il suo cliente) saranno formalmente tenuti ad attivarsi per evitare contestazioni di ordine fiscale”.

 Ma a complicare l’interpretazione della Norma arriva la Circolare dell’Agenza delle Entrate 26 del 15/10/2020, dove al punto numero 2.10, “con una formulazione non effettivamente felicissima” commenta ANCAD, sembrerebbe aprire all’Iva agevolata dal 2021 al 5% per i beni indicati dal Decreto Rilancio per cui vi sia “L’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale”. Ma secondo ANCAD, la Circolare rispondeva alla domanda che chiedeva come considerare “per sala operatoria utilizzabili sia ai fini COVID- 19 che con riferimento ad altri casi in terapia intensiva, in sala operatoria o per la chirurgia in generale”. Inoltre, per ANCAD, “è evidente che ciò che può valere per un prodotto destinato all’utilizzo in sala operatoria, non può altrettanto valere per una TAC odontoiatrica, poiché è pacifico che tale tipo di apparecchiatura non rientra nel principio generale della norma agevolativa: ovvero “beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19”.  

 
 

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