Per la Presidente SIOF è “un provvedimento atteso che introduce un regolamento più chiaro sulle polizze obbligatorie per coloro che esercitano la professione sanitaria”.
Il 16 marzo è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Polizze, che contiene il regolamento sulla determinazione dei requisiti minimi delle assicurazioni per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. Un passaggio importante – ulteriore step di attuazione della legge Gelli-Bianco – che ha ricadute sull’ambito assistenziale e sugli operatori sanitari, odontoiatri inclusi.
“Un provvedimento atteso che introduce un regolamento più chiaro sulle polizze obbligatorie per coloro che esercitano la professione sanitaria oltre a definire con precisione alcuni termini, come ‘assicurato’, ‘denuncia’, ‘esercente attività libero professionale’ e ‘sinistro’, ovvero qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultra attività”, dice ad Odontoiatria33 la presidente SIOF Gabriella Ceretti, (nella foto).
Il nuovo provvedimento (si veda il nostro approfondimento) va ad intervenire principalmente su 3 assi: la gestione e ottimizzazione del rischio clinico da parte delle strutture sanitarie; la copertura che deve essere offerta dalla struttura sanitaria ai suoi collaboratori; le polizze che i medici possono stipulare in autonomia per proteggersi.
In particolare, il Decreto si occupa assicurazioni obbligatorie determinando una sorta di standardizzazione delle polizze, definendo una serie di garanzie minime per l’assistito, per la struttura e per il professionista. Le compagni assicurative, però, avranno due anni di tempo per adeguare i contratti alle nuove regole e ai nuovi massimali di copertura.
Per sintetizzare, vengono fissati i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione e l’oggetto della garanzia assicurativa, vengono definiti dei massimali minimi di garanzia delle coperture dei contratti assicurativi obbligatori, che vengono individuati per diverse classi di rischio, anche a seconda dell’invasività della prestazione sanitaria e viene normato poi l’ambito della rimodulazione del premio: in aumento o in diminuzione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. La variazione in diminuzione è prevista poi anche in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti, una sorta di bonus-malus come previsto per le assicurazioni auto.
“Un primo punto importante da sottolineare è che l’assicurato deve dare notizia al suo assicuratore, in caso di sinistro, entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”, sottolinea la presidente Ceretti.
Oltre agli obblighi di comunicazione all’assicuratore, le strutture sanitarie dovranno rendere disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria.
“Inoltre –continua la presidente Ceretti-, a tutela dell’esercente la professione sanitaria, nel periodo di vigenza della polizza l’assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento, salvo il caso di ‘reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno”.
Tra gli altri punti previsti dal decreto, anche l’aspetto formativo, ribadendo quanto previsto dalla Legge 152/2021 che indica la validità della polizza assicurativa del sanitario solamente se questo ha raccolto almeno il 70% dei crediti ECM, norma che salvo proroghe entrerà in vigore dal 2026 riguardano il triennio formativo in corso (2023-2025). Si veda il nostro approfondimento.
“Questo decreto attuativo –conclude la Presidente SIOF-, in apparenza sembra una sterile indicazione per le assicurazioni che operano in campo sanitario, in realtà ha la finalità di tutela del paziente – di fatto considerato la parte debole nell’ambito della responsabilità sanitaria – e della sua salute, sia per quanto riguarda la sicurezza delle cure sia successivamente, quando lo stesso avanzi una richiesta di ristoro del danno subito”. “Evidentemente da parte nostra deve essere in ogni caso posta attenzione, come odontoiatri, ad agire preventivamente per ridurre quanto più possibile il rischio di contenzioso condividendo con il paziente, correttamente informato, i possibili rischi, prevenendo le complicanze delle terapie ed acconsentendo di eseguire con molta attenzione gli interventi non strettamente necessari e dei quali non siamo in grado di prevedere con buona probabilità di certezza il risultato, oltre che ad avere in ogni caso una adeguata tutela assicurativa”.
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