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06 Giugno 2014

Il ruolo del Consulente Tecnico nel contenzioso odontoaitrico


Nell'ambito del contenzioso giudiziario da responsabilità professionale odontoiatrica, il Consulente tecnico - sia quando nominato dal Giudice che da una delle parti coinvolte nella controversia - si impegna ad esprimere un giudizio sulla correttezza della condotta tecnica di un collega attraverso la puntuale e dettagliata analisi della documentazione sanitaria e, quindi, la rigorosa verifica del rapporto causale tra la lamentata errata condotta tecnico-deontologica e il danno alla persona apprezzato ad essa causalmente riferibile, per poi procedere alla valutazione dell'entità dello stesso danno.

Sulla base della documentazione sanitaria disponibile, egli dovrà ricostruire e analizzare le fasi di cura dalla diagnosi al follow-up, passando attraverso indicazione, progettazione ed effettuazione del trattamento, dovendo soffermare la propria attenzione anche sugli aspetti quali-quantitativi dell'informazione erogata per l'assunzione di un valido consenso, nonché la tipologia di comportamento mostrato dal paziente rispetto alle prescrizioni ricevute.

In base al perdurante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione della condotta del professionista sanitario si inserisce nei binari della responsabilità di natura contrattuale, in base alla quale il paziente/utente deve documentare il danno lamentato, spettando al medico/odontoiatra provare che lo stesso non è addebitabile ad una sua errata condotta.
In tale ottica è fondamentale la corretta compilazione della cartella clinica, meglio se firmata dal paziente, nella quale è espresso l'iter diagnostico e terapeutico (da svolgere o svolto), la raccolta della documentazione iconografica (foto, impronte , radiogrammi), la conservazione del modulo di consenso informato al trattamento dei dati personali sensibili (privacy) e al trattamento sanitario, dei certificati di conformità protesica, della documentazione fiscale.

Accertata l'errata condotta il consulente tecnico dovrà quantificare il danno ad essa causalmente riferibile, prospettando le conseguenze non patrimoniali e patrimoniali.

Le prime sono rappresentate dal danno biologico, ovvero dalla menomazione alla integrità psico-fisica direttamente riferibile alla errata condotta tecnica, che viene quantificato in riferimento a specifiche linee guida tabellari del danno alla persona .
Accanto e prima di tale forma di danno permanente v'è quello temporaneo (invalidità temporanea), corrispondente al periodo di tempo durante il quale il leso non ha potuto attendere - completamente o in parte - alle sue ordinarie e abituali occupazioni lavorative ed extralavorative.
Per ciò che concerne il danno patrimoniale, esso si concretizza nelle spese sostenute per il trattamento giudicato incongruo e nei costi da sostenere per emendare il danno ricevuto (danno emergente), rientrando nelle competenze del consulente tecnico prospettare le alternative terapeutiche percorribili per riabilitare il danno dell'apparato stomatognatico apprezzato e gli importi delle stesse.

Se presente, dovrà anche essere prospettata l'incidenza negativa della menomazione sulla capacità lavorativa specifica del leso (lucro cessante); può essere il caso di un attore, di un giornalista televisivo, di un personaggio dello spettacolo, etc. che potrebbe lamentare (e documentare) una ridotta capacità di guadagno per un danno estetico del volto da inidoneo trattamento odontoiatrico.

Stante la complessità del compito cui è chiamato il consulente tecnico appare opportuno sottolineare,
aderendo al dettato deontologico ribadito anche nella versione del Codice edita il 18 maggio 2014, l'opportunità che il clinico si avvalga di un medico-legale (così come il medico-legale deve avvalersi di un odontoiatra di comprovata competenza) in modo da esprimere pareri tecnicamente motivati, supportati dalle conoscenze scientifiche del clinico e dal rigorismo accertativo del medico-legale.  

A cura di: prof. Massimo Amato (Università degli studi di Salerno), esperto di medicina legale laureato in Medicina e specializzato in Odontostomatologia

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