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11 Novembre 2014

Sentenza del Tar sullo studio di igiene dentale. Le reazioni dei protagonisti. Boldi (AIDI) : ricorreremo al Consiglio di Stato contro una sentenza ingiusta


Dopo la sentenza del Tar Emilia Romagna che ha negato ad un igienista dentale la possibilità aprire uno studio autonomo di igiene orale, abbiamo chiesto ai protagonisti un commento.

Marialice Boldi, presidente nazionale AIDI

Si prende atto con grande stupore della sentenza del Tar Emilia Romagna, secondo cui l'igienista non sarebbe legittimato ad aprire uno studio in autonomia.
Detta sentenza, pur dando chiaramente atto dell'orientamento di liberalizzazione delle professioni e del mercato, ripiega però su una interpretazione burocratica ed assolutamente "statalista", ossequiosa delle posizioni di chiusura e controllo tipiche della Regione Emilia-Romagna.
Non si può tuttavia permettere che la posizione di una sola Regione - e del suo T.A.R. - vadano a minare l'interpretazione data dal Ministero della salute e da tutte le altre Regioni in materia di professioni sanitarie.
Per questo motivo si sta già preparando l'atto di appello in Consiglio di Stato e sono certa di avere il sostegno  delle altre professioni sanitarie in quanto, potenzialmente, questa sentenza "politica" mina il concetto di autonomia chiaramente espresso dalla legge 42/99 e 251/2000.
 


Avv. Silvia Stefanelli, consulente legale AIDI
 
La sentenza del Tar cerca di sostenere una tesi giuridica che, a parer mio, non è fondata: si sostiene infatti che la contemporanea presenza nel profilo dell'igienista della locuzione "su indicazione" e del termine "struttura sanitaria" (diverso dallo studio professionale), starebbero ad indicare che l'attività dell'igienista è "pericolosa". Da questo si fa discendere che può essere erogata solo all'interno dello studio/struttura odontoiatrica e non in studio autonomo.
In questo modo i giudici di Bologna hanno fatto dire al legislatore molto di più di quello che in effetti ha detto, hanno sconfessato la posizione del Ministero della Salute (che peraltro è il soggetto che ha scritto il profilo professionale e che ha preso una posizione chiara su questa problematica) e hanno altresì assunto una posizione diversa dalla posizione di tutte le altre regioni d'Italia.
Francamente non posso essere d'accordo con questa sentenza, che tra l'altro crea una situazione assurda: in Emilia Romagna, unica regione in Italia, l'igienista non può lavorare in autonomia.
Ho già ricevuto l'incarico di impugnare al Consiglio di Stato dove ci batteremo per fare valere le nostre tesi.


Gianfranco Prada, presidente nazionale ANDI

"La sentenza del Tar Emilia Romagna -commenta, soddisfatto, il presidente Gianfranco Prada in una nota inviata alla stampa- sembra essere stata scritta da noi, riprendendo e condividendo in pieno le tesi espresse da ANDI e dai suoi legali, con l'obiettivo fondamentale di aver ben ribadito la centralità della salute del paziente e del ruolo che l'odontoiatra svolge a capo del team, nel quale la figura dell'igienista ha ruolo importante ma sempre integrato nell'ambito dello studio odontoiatrico".
Contro la possibilità per un igienista dentale di aprire uno studio autonomo, ricorda il comunicato, da tempo si erano schierati sia ANDI che CAO nazionale, che avevano fortemente contestato il parere, positivo, all'apertura di studi autonomi emesso dal Ministero della Salute in data 18 novembre 2013.
CAO nazionale, istituzione posta a tutela del diritto alla salute dei cittadini, ha svolto le proprie funzioni anche nei confronti del Ministero vigilante, trovando in ANDI supporto e condivisione.
"ANDI si era sempre duramente opposta a questa interpretazione sia in incontri e con scritti al Ministero della Salute -continua Prada- che costituendosi con i propri avvocati al Tar Emilia Romagna fin dall'inizio nel giudizio ha voluto sostenere il fatto che il profilo professionale dell'igienista prevede obbligatoriamente "l'indicazione" dell'odontoiatra per eseguire qualsiasi atto terapeutico e che costituisce un pericolo per la salute pubblica l'esercizio in uno studio autonomo da parte dell'igienista".


Pierluigi Delogu, presidente nazionale AIO

La sentenza ha aspetti che vanno attentamente analizzati ma mi soffermerò su un punto. Per il giudice, l'autonomia dell'igienista dentale sussiste in termini di status giuridico - l'igienista ha più spesso un contratto da lavoratore autonomo che di dipendenza dall'odontoiatra - e di crescenti margini decisionali, ma le competenze di questa professione sanitaria sono attivate in un contesto di cure odontoiatriche. Come odontoiatri non possiamo non sottolineare la necessità di avere accanto, con continuità, un igienista fidelizzato, figura indispensabile anche al paziente per una prestazione odontoiatrica di qualità. Le motivazioni della sentenza ci soddisfano perché riprendono con forza i concetti espressi da AIO nella memoria difensiva "ad opponendo" e che Il  problema aperto dal ricorso non è  sostanziale per un evoluzione della professione di Igienista dentale, anzi viene ribadito che  il suo ambito operativo è particolarmente delicato per la sicurezza dei pazienti e perciò si deve svolgere in un contesto di diretto contatto con l'odontoiatra. Ci auspichiamo che questo sia un passaggio fondamentale per dare massima dignità alla figura dell'igienista dentale  che  si proietta come un insostituibile collaboratore all'interno  dello studio odontoiatrico.

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