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16 Aprile 2015

Apparecchiature elettromedicali e sostanze pericolose. I documenti da conservare nello studio odontoiatrico


Quali siano le attenzioni che vanno riservate, nello studio odontoiatrico, per gli apparecchi elettromedicali  e le sostanze pericolose?
A cercare di dare una risposta al quesito il lavoro prodotto in occasione del XIX Congresso nazionale COI-AIOG tenutosi a Bologna che ha vinto il premio dedicato al giovane odontoiatria Alessandro Melli.

Il lavoro è stato realizzato dall'ASO Fulvia Magenga dal dott. Giulio Leghissa (nella foto).

Definizione di apparecchio elettromedicale così come viene presentato nella norma CEI norma CEI 62,5 - IEC 62353 (CEI 62-148):
Apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione a una particolare rete di alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione del medico, e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente.

Definizione di Sostanza Pericolosa DLg 14 marzo 2003 n.65:
Elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato.

Una volta stabilite le definizioni si è passati a precisare quali siano le indicazioni da osservare che tutte le sostanze pericolose giacenti nello studio odontoiatrico devono essere corredate da Scheda tossicologica del preparato in lingua italiana contenente:

a) Denominazione o nome commerciale del preparato
b) Nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione Europea
c) Il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato
d) I simboli  e le indicazioni di pericolo

Il poster si conclude presentando quali siano le sanzioni previste dalla legge per le eventuali inadempienze:

Chiunque immette in commercio o mette in servizio Dispositivi Medici   privi della marcatura CE o dell'attestato di conformità è punito, salvo che il fatto sia  previsto  come  reato,  con   la sanzione    amministrativa  di  una somma da   € 15,493/71 quindicimilaquattrocentonovantatre/71° 92,962,24 euro (La stessa pena si applica a chi appone la marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare  la legge).
Chiunque immette  preparati pericolosi   in violazione delle disposizioni  di legge, è punito con una ammenda  amministrativa fino a 5,165 euro.

Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.


 

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