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22 Aprile 2015

Autorizzazione sanitaria, la Corte Costituzionale rimescola le carte. Pollifrone (CAO), sempre più necessario un intervento legislativo


Il tema delle autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici da tempo fa discutere il settore che ritiene che lo studio odontoiatrico non debba ritentare tra le strutture sanitarie per cui è necessaria l'autorizzazione e che la norma, demandano alle Regioni di indicare i vincoli autorizzativi, crea disomogeneità di condizione tra gli studi sul territorio nazionale.

Varie sentenze (Tar e Cassazione) sembravano aver indicato la strada da seguire per gli studi odontoiatrici indicando, per l'apertura, la non obbligatorietà dell'autorizzazione.

Su questa linea anche la recente decisione della Regione Lazio di procedere ad una revisione normativa, ancora in fase di elaborazione, attraverso un tavolo tecnico.

A sparigliare le carte arriva la Corte Costituzionale con la sentenza numero 59 del 16 aprile scorso con cui sostiene che "l'autorizzazione è necessaria per la tutela della salute pubblica, in quanto garantisce l'idoneità delle strutture e delle attrezzature, nonché l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate".

La Corte Costituzionale si esprime in merito alla legge regionale (la 21/2014) con la quale la Regione Abruzzo escludeva dalle strutture soggette ad autorizzazione quelle che praticavano varie prestazioni chirurgiche tra cui molti interventi odontoiatrici e ortodontici escludendo, di fatto, lo studio odontoiatrico dall'obbligo di autorizzazione sanitaria.

La Corte Costituzionale, con questa sentenza, dà ragione alla Presidenza del Consiglio, che aveva impugnato la Legge regionale, in quanto la tutela della salute è materia di disciplina nazionale e le Regioni possono legiferare in materia rispettando i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato

Ma quale spazio hanno, allora, le Regioni per legiferare sulla materia?

"Secondo la Corte Costituzionale -dice a Odontoiatria33 l'avv. Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario-  è quello dell'art. 8-ter del Dlgs 502/1992 secondo il quale l'autorizzazione è richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Quindi, per i giudici, la Regione Abruzzo, riducendo il numero di prestazioni soggette ad autorizzazione, ha violato l'art. 117 della Costituzione ed i principi di tutela della salute posti dalla Costituzione".

Di fatto si ritorna alla precedente interpretazione quanto spettava chi effettuava il controllo valutare se la struttura eseguisse prestazioni di particolare complessità. Il problema nasce, sottolinea l'avv. Stefanelli "dal non aver definito a livello nazionale quali prestazioni siano invasive o non invasive. Questo dovrebbe essere chiarito in modo inequivocabile per evitare differenti interpretazioni".

"La decisione della Corte Costituzionale rende ancora più cogente la necessità un chiarimento legislativo sulla materia, che sarebbe auspicabile anche e soprattutto a livello nazionale", dice a Odontoaitria33 Brunello Pollifrone (nella foto) presidente CAO Roma e componente della CAO Nazionale.
"Il lavoro che in questi anni abbiamo fatto per risolvere le problematiche connesse all'autorizzazione sanitaria in Regione Lazio dimostrano che si può lavorare per evitare di penalizzare gli studi odontoiatrici con vincoli che nulla hanno a che fare con il carattere delle prestazioni odontoiatriche. La strada della semplificazione burocratica non deve essere erroneamente intesa come una deregolamentazione o un'assenza di controlli, anzi servirà a responsabilizzare ancora di più la nostra categoria, che non potrà prescindere dal porre sempre al centro della propria attività la tutela della salute dei cittadini. Inoltre i controlli igienico-sanitari serviranno per continuare a vigilare sull'applicazione delle norme, evitando però, con regole chiare e semplici, come quelle che stiamo approvando nel Lazio, di lasciare al verificatore troppa discrezionalità nel decidere se le prestazioni eseguite in quella determinata struttura siano da considerarsi  complesse (invasive) o non complesse (non invasive)".

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