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08 Giugno 2015

Dentisti italiani che vanno a lavorare all'Estero e dentisti stranieri che vengono a lavorare in Italia. FNOMCeO fa il punto sulle norme


Varie direttive comunitarie recepite dal nostro ordine manto con il D.Lgs numero 206 del 9/11/2007 consentono ai medici ed ai dentisti abilitati in Italia all'esercizio della professione di andare ad esercitare all'estero ma anche, ovviamente, ai colleghi stranieri di venire ad esercitare nel nostro Paese.

Per fare il punto sulle norme che regolano la materia, la FNOMCeO ha inviato a tutti i presidenti OMCeO e CAO una sorta di vademecum.

Norme di riferimento: Per quanto concerne la libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all'area sanitaria, la normativa di riferimento è data dalle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, cui l'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, mentre, riguardo al riconoscimento di titoli conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari, la normativa è costituita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) e dal successivo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Lavorare temporaneamente in uno stato UE: I medici e dentisti che vogliono lavorare in Italia, occasionalmente e temporaneamente, devono comunicarlo anticipatamente al Ministero della Salute con una dichiarazione scritta così come previsto nell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007. La dichiarazione è un permesso valido un anno contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere e sulla copertura Rc. Se invece gli serve essere ammesso a un esame di abilitazione o a un dottorato in Italia - quindi serve la dichiarazione di equipollenza del titolo straniero a quello italiano - è competente l'Università che però prima deve acquisire un parere dal Ministero della Salute in base al dpr 394/99 articolo 50.

Per gli italiani che vanno ad esercitare in un Paese comunitario devono comunicarlo al Ministero della Salute ed ottenere il "Good standing", il certificato di buona condotta. Se invece si recano ad esercitare in un paese extracomunitario il certificato lo rilascia il proprio Ordine.

Sistema IMI (Internai Market Information): E' il sistema che dovrebbe favorire la libera circolazione dei professionisti in Europa mantenendo, alte, le garanzie per il cittadino che i professionisti sono abilitati ed autorizzati all'esercizio professionale nel paese di origine.

Un sistema d'informazione messo a punto per agevolare la comunicazione tra le Autorità Competenti dei vari paesi UE+SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
La FNOMCeO, nelle scorse settimane, su proposta del Ministero della Salute, è stata registrata fra le autorità competenti ad attuare il proprio il sistema IMI. Attraverso la rete IMI, la Federazione è chiamata a dare risposte in formato elettronico alle Autorità richiedenti ed al Ministero della Salute.

Queste le informazioni da trasmettere: iscrizione all'Albo del professionista; esistenza o meno di procedimenti disciplinari a carico

del professionista stesso; possesso di eventuali diplomi di specializzazione.

Dentisti stranieri che vengono a lavorare in Italia: Il professionista che, abilitato all'estero, intenda trasferirsi in Italia per esercitarvi stabilmente deve chiedere il riconoscimento del suo titolo al Ministero della Salute; l'iter inizia con un'istanza su modello ministeriale e si conclude con un decreto che viene pubblicato sul sito del Ministero e ha valore abilitante: il cittadino che lo ha ottenuto non deve fare l'esame di stato in Italia. Mentre per un cittadino comunitario l'ok non scade mai, l'extracomunitario è tenuto ad iscriversi all'Albo della provincia d'appartenenza o il suo "certificato" ministeriale scade entro due anni dal rilascio. La data d'iscrizione nell'Albo professionale ai sensi art 3, 1° comma dpr 221/1950 non è quella in cui s'è conseguito il titolo all'estero ma quella del decreto ministeriale di riconoscimento.

Mauro Miserendino

Norberto Maccagno

Link Utili:

Per i medici laureati in ambito Ue o Svizzera Norvegia Islanda Liechtenstein

Per i medici laureati fuori da Ue

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