A indicare che le Srl attualmente in attività erano illegali era stato, nel marzo 2016, il Segretario nazionale CAO Sandro Sanvenero (nella foto); prima attraverso la trasmissione Striscia la notizia e poi dalle colonne di Odontoaitria33.
Per Sanvenero "l'unica norma che consente lo svolgimento della professione, secondo i modelli societari, è la legge che ha istituito le Società tra Professionisti". Qualche mese dopo il MiSE, attraverso la sua circolare del 23 dicembre, sembra dargli ragione, ma è proprio così?
Dott. Sanvenro, quali dal punto di vista della CAO le novità della circolare del MiSE?
Può apparire riduttivo interpretare alla luce di una circolare, seppur importante e per alcuni aspetti chiarificatrice, quanto si muove attorno al sistema che si vorrebbe istaurare e che pone in secondo piano , come ama dire da sempre il presidente Renzo , la "persona" e garantirne il diritto alla salute .
Quindi, rispetto alle valutazioni espresse dalla CAO, dai gruppi di lavoro e dall'Assemblea dei Presidenti CAO non vi è nessun elemento di "novità": si tratta dell'autorevole lettura (si può definire "l'interpretazione autentica") che, però, non potrebbe essere differente; trattandosi della valutazione delle normative nazionali vigenti.
La circolare conferma, però, che le società di capitale (non StP) possono svolgere la loro attività ma come società di servizi evidenziando che la prestazione odontoiatrica al paziente deve essere fatturata dal professionista iscritto all'Albo che esegue la prestazione, mentre la struttura può fatturare al professionista i servizi di gestione resi. Una conferma della sua posizione che avevamo riportato qualche mese fa?
Opportuno ribadire: Si tratta di una piena conferma della posizione da sempre espressa dalla CAO, organo degli Ordini, Enti ausiliari posti a tutela del diritto alla salute e con compiti di vigilanza ed indirizzo sull'esercizio professionale .
In ossequio di tali compiti e grazie all'opportunità offerta alla CAO di fornire ampia diffusione tra i professionisti indirizzi corretti, è necessario, tuttavia, meglio precisare un aspetto: le società di servizi non possono acquistare materiali, farmaci ed attrezzature la cui vendita è, per legge (la 175/92), proibita a chi non risulta iscritto all'albo professionale. Oltre a ciò, di tutta evidenza, l'impossibilità per la società di emettere la fattura se non rientra in una delle due fattispecie di seguito indicate.
Però la recente normativa sull'invio dei dati per il 730 precompilato impone al direttore sanitario di inserire i dati delle fatture emesse dalla società per cui lavora.
Anche in questo caso la posizione di CAO è stata e sarà sempre palese e non si riconosce, pur dovendo sottostare, in quella che possiamo definire una "soluzione all'italiana"da parte dell'Agenzia delle Entrate: le norme sono chiarissime cioè solamente i soggetti che hanno titolo a poter svolgere la professione sono tenuti ad inserire i dati delle fatture sanitarie. Le società di capitali per poter svolgere la professione sanitaria (e quindi fatturare direttamente ai pazienti) devono soddisfare uno dei due seguenti requisiti: o posseggono una strutturazione tale da offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti oppure, se offrono un prodotto uguale a quello dei singoli professionisti (quale è la situazione reale delle strutture odontoiatriche), devono costituirsi secondo le regole previste per le stp. Un discorso a parte meriterà la figura del direttore sanitario.
Ok ma alle strutture oggi in attività nessuno ha mai contestato il fatturare direttamente al paziente la prestazione erogata dal professionista che lavora all'interno. E poi sono strutture accreditate con un direttore sanitario e quindi legittimate ad operare. Di fatto sono paragonabili ad una Clinica sanitaria che eroga prestazioni mediche e fattura direttamente al paziente visite ed analisi.
A parte il fatto che una "clinica" è un luogo dove si insegna una parte della medicina con il paziente, le (vere) cliniche, ospedali e case di cura offrono, realmente, un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti; basti pensare ad una clinica che effettua un trapianto: il "prodotto", cioè il trapianto, è molto più complesso di ciò che potrebbe realizzare il "solo" chirurgo e per poterle realizzare servono ingenti capitali economici, mentre le (false) "cliniche" odontoiatriche offrono lo stesso "prodotto" realizzabile dal "solo" medico odontoiatra nel proprio studio e per poterle realizzare occorrono gli stessi impegni economici (essendo le dotazioni strumentali, necessarie allo svolgimento dell'attività professionale, identiche rispetto a quelle presenti nei "normali" studi odontoiatrici) necessari alla realizzazione di uno studio medico odontoiatrico.
Per quanto riguarda l'eventuale irregolarità della fatturazione diretta al paziente, la valutazione di tale elemento (compreso l'eventuale irregolare utilizzo dell'esenzione IVA) spetta ad altra Istituzione. Da verificare poi, caso per caso, se il direttore sanitario abbia i titoli idonei allo svolgimento di tale ruolo e ne rispetti i vincoli legali connessi allo svolgimento di tale, importante, funzione.
Ma se non hanno i requisiti necessari per operare o infrangono le norme perchè non vengono chiuse o sanzionate?
Bella domanda a cui è necessario dare una buona risposta, ma, purtroppo, noi non possiamo far altro che registrare che ciò accade. In più occasioni e in tutte le sedi è un problema sempre da CAO evidenziato ! Attendiamo fiduciosi e vigili. Permetta una piccola digressione: la salute è materia regolamentata appositamente per tutelare i cittadini e consentire loro di poter, al meglio, esercitare il loro diritto costituzionale fondamentale. Il complesso di norme che regolano l'attività sanitaria questo alto scopo hanno: infrangerle significa mettere a rischio la tutela della salute del singolo e della collettività.
Come CAO cosa potete fare, quali azioni intendete intraprendere?
Richiamare la precedente affermazione è d'obbligo: L'Ordine è una delle Istituzioni che lo Stato ha posto a tutela del diritto alla salute dei cittadini e svolge questo ruolo attraverso il controllo dei comportamenti dei sanitari iscritti. Ovviamente esistono altre Istituzioni che hanno, attraverso altri meccanismi d'azione, il medesimo obiettivo: la tutela del cittadino. Troppo spesso si commette l'errore di sovrapporre i nostri compiti istituzionali con quelli dei portatori di interessi; ciò, oltre a favorire una evidente confusione su compiti e ruoli genera false attese , ecco il motivo per cui la circolare a firma del presidente Renzo e queste precisazioni. In qualità di organo vigilante e al culmine di una serie di interpretazioni ( alcune anche fantasiose oltre che indirizzate a difendere interessi e posizioni di rendita) ciò è diventato doveroso e prioritario.
Speriamo sia finalmente chiaro a tutti che la CAO, che svolge il richiamato compito all'interno dell'Ordine relativamente alla professione di medico odontoiatra, continuerà nella sua azione di stimolo rivolto alle altre Istituzioni coinvolte nella tutela della cittadinanza affinché, attraverso una azione sinergica, si possa raggiungere il miglior rispetto delle regole poste a difesa del cittadino ed, in primis, a tutela della sua salute.
Norberto Maccagno
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