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19 Luglio 2018

Albo dei CTU odontoiatrici e protocollo d’intesa CSM

Per il dott. Nuzzolese bene, ma ora ci si deve attivare per sensibilizzare i Tribunali


È stato sottoscritto il 24 maggio 2018 un protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Consiglio Nazionale Forense (CNS) e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), che ha come obiettivo una revisione dei criteri per la formazione degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici d’Ufficio (CTU) presso i Tribunali.

Pur riconoscendo l’impegno profuso dal Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli e dal Consigliere CAO Nazionale Diego Paschina, l’entusiasmo nell’ambito dell’odontoiatria legale e assicurativa potrà trovare maggiore giustificazione se saranno promosse alcune integrazioni attraverso la stipula dei protocolli d’intesa locali per il recepimento delle linee guida nazionali. Un dato formale da non dimenticare è, infatti, che la consulenza tecnica d’ufficio è finalizzata ad una valutazione tecnico-forense, nella quale l’alta specializzazione in campo odontoiatrico non trova un concreto beneficio accertativo, anzi rischia di condurre a pericolose valutazioni soggettive del consulente odontoiatra, se non coniugate con una competenza nell’ambito delle Scienze Forensi, della Medicina Legale, dell’Odontologia Forense e della Mediazione Civile. 

L’attuale panorama degli accertamenti medico legali  - secondo l’Articolo 15 della Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) – prevede che anche la responsabilità professionale odontoiatrica sia valuta da un collegio composto da un medico specialista in medicina legale e dall’odontoiatra che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. È proprio la suddetta Legge ad aver ispirato il protocollo d’intesa e la revisione degli Albi dei CTU e Periti. Tuttavia il protocollo non ha tenuto in debito conto che la separazione delle carriere – quella del medico-chirurgo rispetto a quella del medico-odontoiatra – comporta una distinzione anche negli ambiti di accertamento tecnico-forense, che andavano tenuti separati nel rispetto delle rispettive autonomie. Infatti, idealmente la consulenza tecnica d’ufficio in odontoiatria legale e assicurativa dovrebbe essere svolta da un odontoiatra in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della medicina legale odontostomatologica, della odontologia forense e della conciliazione, senza l’attuale obbligo di affiancamento di un medico specialista in medicina legale.

In altre parole la figura dell’Odontologo Forense dovrebbe diventare l’omologo del Medico Legale ma per la medicina odontoiatrica e, pertanto, nella piena autonomia accertativa. Il protocollo d’intesa precisa le caratteristiche che il medico deve possedere per l’iscrizione negli Albi presso i Tribunali, tra cui il possesso della cosiddetta “speciale competenza”, che tuttavia rappresenta un criterio già previsto(articolo 15 disp. att. c.p.c; articolo 69 disp. att. c.p.p.). Nell’ambito dell’odontoiatria legale questa competenza viene erroneamente confusa con il possesso della competenza specialistica, che però non traduce automaticamente una competenza medicolegale. Infatti la conoscenza tecnica e pratica della disciplina (ovvero nelle varie aree della odontoiatria: ortodonzia, chirurgia orale, ecc.), nonché l’esperienza professionale dovrebbero coniugarsi - per il CTU odontoiatra - con un percorso formativo nella medicina legale e nell’odontologia forense.

Salvo voler attivare un collegio questa volta costituito da un odontologo forense e da un odontoiatra specialista/esperto nell’area odontoiatrica oggetto della vertenza, quando sarà idealmente escluso l’obbligo di nominare un medico legale affiancato dall’odontoiatra. Anche la possibilità di trasmettere ai Tribunali i titoli posseduti (specializzazioni, dottorati, master, corsi di perfezionamento, docenze, pubblicazioni) era già prevista, come anche la revisione periodica degli Albi stessi.

Grazie al protocollo, però, la revisione diventa triennale e il consulente/perito del Tribunale avrà l’obbligo di comunicare annualmente tutta la sua attività svolta, tra cui anche gli incarichi assegnati dall’AG o da parti private, per aggiornare il “fascicolo personale” che sarà poi a disposizione dei Magistrati.Un aspetto apprezzabile per gli odontoiatri forensi è l’aver esteso a 10 anni il periodo che un odontoiatra, privo di specializzazione post laurea, dovrà attendere prima di iscriversi all’albo dei CTU, anche se questo dato dovrà tenere comunque in conto l’eventuale possesso di titoli qualificanti – quali dottorati, docenze e master nell’ambito della odontologia forense/medicina legale.

Purtroppo l’odontoiatria legale e delle assicurazioni (a differenza dell’omologa “medicina legale e delle assicurazioni” per il medico-chirurgo) non rappresenta formalmente una specializzazione universitaria, pur avendone raggiunto pari dignità. In questa direzione però l’articolo 4 del protocollo d’intesa CSM-CNF-FNOMCeO e il previsto recepimento delle linee guida nazionali attraverso la stipula di protocolli d’intesa locali previsto dall’articolo 15 dello stesso protocollo, potrebbe permettere di ritrovare un entusiasmo nell’ambito degli accertamenti medicolegali in odontoiatria forense.

L’articolo 4 del protocollo prevede, infatti, che le specializzazioni da prendere come riferimento siano quelle individuate dal MIUR, ma solo a titolo indicativo e non esaustivo. Al comma 3 prevede espressamente un confronto con le società scientifiche riconosciute per una migliore identificazione delle differenti “sotto-categorie”  (…) e di profili professionali – come è quello dell’odontologo forense– non strettamente corrispondente a singole specializzazioni.Inoltre, l'articolo 15 dello stesso protocollo prevede la stipulazione di protocolli d'intesa locali per il recepimento delle linee guida nazionale, con facoltà di apportare eventuali motivati adattamenti dovuti ad esigenze locali.

È dunque auspicabile che i rappresentanti delle CAO provinciali si adoperino affinché, nell’ambito della revisione a livello circondariale degli Albi dei CTU/Periti odontoiatri, si tenga anche conto del profilo professionale e tecnico-forense dell’odontologo forense attivando presso i Tribunali la sotto-sezione di esperti in “Odontoiatria Legale e Assicurativa/Odontologia Forense”.  

Dott. Emilio Nuzzolese: Consulente Tecnico e Perito di Odontoiatria Legale, Componente CAO Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Bari        

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