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04 Luglio 2019

Doppia laurea e possibile doppia iscrizione. Per Sanvenero (CAO La Spezia) il quesito non si doveva porre


Egregio Direttore,

nel leggere il rilancio della notizia (già comunicata dalla Federazione ai Presidenti provinciali) per la quale il medico in possesso di entrambe le lauree (in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria) sarebbe impossibilitato ad iscriversi (e pertanto ad esercitare) entrambe le professioni mediche, mi vengono spontanee un paio di riflessioni sia di tipo politico che giuridico e, come spesso accade, tali ambiti si mescolano tra loro. 

È noto a tutti che spetta agli Ordini (ed a loro soltanto, vedasi, ad esempio, Corte Costituzionale n. 405 del 24/10/2005) tenere gli albi e che gli Ordini sono autonomi e sono “solamente” sottoposti a vigilanza da parte del Ministero della Salute.  L’iscrizione agli albi (data la rilevanza di tale atto amministrativo, derivante dall’art. 2229 c.c., in combinato con l’art. 348 c.p.) è normata da legge (n.3/2018) che ne determina i requisiti per poter ottenere tale iscrizione; motivo per il quale tale decisione è sindacabile, da ultimo, presso il Giudice di legittimità (Suprema Corte di Cassazione).  

Tale sintetica ricostruzione rende evidente l’errore politico/tecnico di porre un quesito sull’iscrivibilità all’Albo al Ministero. Quando si assumono determinati incarichi (e mi sto riferendo ai Colleghi eletti negli Ordini ed in Federazione), bisogna essere consapevoli che tale onore comporta oneri, cioè che si devono assumere delle decisioni derivanti dal proprio ruolo, anche se questo, purtroppo, è un andamento sempre più diffuso in Italia, ovvero quello di “cercare” di delegare ad altri le decisioni che competerebbero (così, si pensa, non si corre il rischio di sbagliare…. mentre, in realtà, si è sbagliato due volte). 

A mia modesta opinione, sul piano giuridico mi pare che le conclusioni a cui è arrivata la Federazione (impossibilità per il medico, con doppia laurea, di iscriversi ad entrambi gli albi) non siano quelle espresse dal parere del Ministero. Infatti il Ministero, nel ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, per l’iscrizione all’albo odontoiatri pone, come primo elemento utile per l’iscrizione, la laurea in odontoiatria e protesi dentaria. 

Ora anche a voler tenere conto, così come fa il suo articolo, dell’art. 4 della legge n.409/85 (che, letto nel suo insieme non proibiva affatto l’iscrizione ad entrambi gli albi, anzi la parte che la limitava venne ritenuta incostituzionale Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100, ma, evidentemente, si riferiva ad altre professioni, quali avvocato, architetto ecc.), tale articolo risulta implicitamente abrogato (ai sensi dell’art. 15 delle preleggi) dall’art. 5 della richiamata legge n.3/2018 (Legge Lorenzin) che norma l’iscrivibilità agli albi e non pone l’esclusione di cui si sta parlando e che, anzi, afferma il contrario laddove prescrive al comma 3: 

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.


Legge Lorenzin che non pone, come elemento ostativo, l’essere iscritti ad altro Albo (per di più, ad altro Albo medico: ricordiamoci che gli iscritti negli albi dell’Ordine dei medici sono i soli titolati alla diagnosi differenziale ed all’elaborazione del percorso dignostico-terapeutico, ognuno nel proprio settore professionale, del paziente).Pertanto, a me pare, che il parere diffuso dalla Federazione sia in aperto contrasto con il dettato normativo.

Sandro Sanvenero Presidente CAO La Spezia ex componente Comitato Centrale   

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