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08 Marzo 2010

Radiologo sì, radiologo no

di Andrea Telara


Ormai molti ambulatori dei dentisti italiani dispongono di apparecchiature radiografiche assai sofisticate, definite di secondo livello, che permettono di effettuare esami molto complessi (attraverso la scansione di immagini tridimensionali). Questa evoluzione dirompente della tecnologia ha spinto alcuni osservatori a sostenere una tesi finora inedita: per effettuare le diagnosi più avanzate occorre necessariamente la presenza costante, all’interno dello studio dentistico, di un medico radiologo tenuto a refertare, quindi, gli esami di secondo livello. È una tesi che l’Andi ha da tempo respinto energicamente, come racconta nella pagina seguente l’intervista a Gianfranco Prada, segretario nazionale sindacale dell’associazione. Per avere le idee più chiare su questo tema, però, bisognerà attendere il ministero della Salute che, probabilmente, emanerà un apposito regolamento nei prossimi mesi. Ad aspettarlo con ansia, oltre alle migliaia di dentisti che operano in tutta la Penisola, ci sono le stesse Asl, le aziende sanitarie locali che hanno già chiesto al governo di Roma un parere tecnico sulla questione. Attualmente non esiste alcuna legge che vieti agli odontoiatri di effettuare degli esami radiodiagnostici, anche i più complessi, senza la presenza fissa nel proprio studio di un medico radiologo. Ciò non significa, però, che su questa materia manchi del tutto una normativa ben definita. Anzi, nel nostro ordinamento giuridico esiste un decreto legislativo (il n. 187 del 2000) che impone ai camici bianchi una serie di regole abbastanza stringenti sull’effettuazione degli esami radiografici. È un insieme di norme (riassunte a grandi linee nel box a lato) che i dentisti italiani devono conoscere abbastanza bene per evitare grattacapi burocratici o amministrativi. In sostanza, il testo legislativo approvato quasi dieci anni fa impone agli odontoiatri di attenersi ad alcuni principi fondamentali nell’utilizzo degli apparecchi radiodiagnostici. Il primo è il principio di giustificazione, che consiste nel divieto di effettuare esami radiologici che non siano motivati da reali esigenze mediche per il paziente. Il secondo è il principio dell’ottimizzazione: tutte le esposizioni del paziente alle eventuali radiazioni devono essere mantenute al livello più basso possibile, compatibilmente con le esigenze della diagnosi. Esistono inoltre alcune disposizioni precise riguardo alla manutenzione delle apparecchiature. In ogni ambulatorio, per esempio, deve essere nominato un responsabile dell’impianto radiologico, che può coincidere anche con lo stesso dentista (se questi è titolare dello studio). L’odontoiatra deve però avvalersi sempre della collaborazione di un esperto di fisica medica, una figura professionale che ha il compito di aumentare l’efficienza e di sovrintendere al funzionamento delle strutture sanitarie. Per quel che riguarda la gestione degli impianti radiografici, l’esperto in fisica medica svolge tre ruoli molto importanti: collabora alla predisposizione di un sistema di garanzia della qualità, effettua prove di funzionamento delle attrezzature e, infine, svolge controlli sulla qualità degli impianti.

Il D.Lgs. 16/05/2000, n. 187
È un decreto legislativo approvato quasi dieci anni fa che rappresenta uno dei principali testi normativi in tema di esami radiodiagnostici e ne disciplina l'attività, per la tutela e protezione dei pazienti.
I principi
La legge definisce alcuni principi di carattere generale cui si deve attenere (durante lo svolgimento di esami radiodiagnostici) il titolare dello studio dentistico e, più in generale, chi esercita l'attività odontoiatrica.
Il principio di giustificazione
1. È vietata un'esposizione del paziente alle radiazioni non giustificata da esigenze mediche.
2. Le esposizioni alle radiazioni devono essere sufficientemente efficaci cioè permettere una diagnosi che rechi benefici ai pazienti superiori ai danni alla persona che la stessa esposizione potrebbe causare.
Il principio di ottimizzazione (in sintesi)
Tutte le esposizioni alle radiazioni devono essere mantenute al livello più basso possibile compatibilmente con l'esecuzione di un’esaustiva diagnosi.
La responsabile dell'impianto
In ogni ambulatorio che esegue esami radiografici deve esistere un responsabile dell'impianto radiologico. Questa figura coincide con il dentista, se questi è titolare dello studio.
La nomina di un esperto in fisica medica
Per la gestione dell'impianto, il dentista che dispone di un apparecchio radiologico deve avvalersi della collaborazione di un esperto in fisica medica (con laurea di 5 anni in questa disciplina). Si tratta di una figura professionale che ha il compito di rendere più efficiente la struttura sanitaria presso la quale lavora per prevenire complicazioni nell'utilizzo di apparecchiature medicali ad alta tecnologia.
I compiti dell'esperto
L'esperto in fisica medica ha 3 diversi compiti:
1. collabora nella predisposizione del sistema di garanzia della qualità;
2. effettua prove di accettazione e prove di funzionamento sulle attrezzature;
3. effettua i controlli di qualità.
Le donne in gravidanza
Il dentista deve accertarsi se una paziente si trova in stato di gravidanza per evitare che un eventuale esame radiologico sia potenzialmente dannoso per l'utero o il feto.
Le ispezioni
La vigilanza sull'applicazione della legge spetta esclusivamente agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio (cioè alle Asl).

GdO 2010; 3

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